CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 27786/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11092/2019 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso il proprio studio; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 764/2019,depositata il 5/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha proposto domanda, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo alla Corte d’appello di Roma di condannarla al pagamento di euro 24.908,00, a titolo di compensi professionali per l’attività difensiva svolta in favore della convenuta davanti alla medesima Corte d’appello di Roma. La convenuta si è costituita e ha anzitutto eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di D’Ovidio al pagamento dei compensi ai sensi dell’art. 2956 c.c., deducendone nel merito l’infondatezza. Con l’ordinanza n. 764/2019 la Corte d’appello ha rigettato la domanda dell’attore, disattendendo la richiesta dell’attore di ammettere il giuramento decisorio. Il giudice d’appello ha respinto la richiesta, dato che “il presente giudizio è maturo per la decisione, in virtù dell’eccezione di prescrizione formulata tempestivamente dalla Cipriani ai sensi dell’art. 2956 c.c.”. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, 2960, 2736, n. 1, e 2739 c.c., 233 c.p.c.: la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di ammettere il giuramento decisorio, muovendo dall’unico assunto per cui il giudizio doveva ormai ritenersi maturo per la decisione, in diretta ed esclusiva conseguenza dell’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da controparte, così considerando la prescrizione presuntiva quale prova legale. 2) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, 2959 e 2960 c.c.: la Corte d’appello ha fatto propria la prescrizione presuntiva “senza neppure peritarsi di motivarne la congenialità a residuo delle affermazioni, delle dichiarazioni e delle condotte processuali della parte” che se ne è avvalsa, violando così l’art. 2959 c.c. 3) Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6 della legge n. 247/2012 in relazione al d.m. n. 55/2014, in quanto nessun compenso doveva essere liquidato per la fase decisoria, al pari che per la fase istruttoria, esclusa dalla Corte in quanto “in concreto non tenutasi”. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo. La Corte d’appello, che pure nel ricostruire i fatti di causa ha riportato che la controricorrente nel costituirsi aveva sì eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente, ma aveva poi dedotto nel merito l’infondatezza della pretesa, si è limitata a considerare fondata l’eccezione di prescrizione senza esaminare la ricorrenza dei necessari presupposti, come pure si era ripromessa di fare (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). I nvero presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2 c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, da cui discende che tale norma non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza(v. Cass. n. 15665 del 2023; Cass.n. 17595 del 2019).L’art. 2959 c.c. prescrive infatti che l’eccezione di prescrizione, di cui all’art. 2956 c.c., deve essere rigettata se chi oppone la medesima “ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta”. Secondo questa Corte, a norma dell’art. 2959 c.c. l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta (in tal senso cfr., per tutte, Cass.n. 2977/2016). Nel caso in esame la Corte d’appello non ha considerato e valutato le difese proposte dalla controricorrente quando si è costituita in giudizio (riportate alle pagg. 20-23 del ricorso), con le quali la medesima ha eccepito che la richiesta dell’avvocato D’Ovidio “risulta infondata e illegittima”, avendo “comunicato alla sua ex assistita una nuova richiesta di pagamento di parcella, per una prestazione professionale, eseguita ab illo tempore , il cui corrispettivo era stato già saldato”, richiesta di pagamento comunque “infondata e immotivata [..] per erroneità nella scelta dei parametri ed erroneità nella individuazione degli scaglioni del valore della causa”. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo motivo. II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che riesaminerà la vicenda alla luce di quanto sopra esposto e provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in dive