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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09891/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28608-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 32/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2013; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente.

Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la regione [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2934, 2943 cod. civ., 149, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986, modificativo dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto trattandosi dell'anno 2013 la prescrizione avviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e quindi entro il 31 dicembre 2016 mentre la spedizione dell'avviso di accertamento è avvenuta il 17 febbraio 2017 e la sua ricezione è avvenuta il 20 febbraio 2017; inoltre il principio della scissione Ric. 2020 n. 28608 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- degli effetti della notifica vale solo per gli atti processuali e non per quelli tributari.

Il motivo di impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondato.

Ha infatti affermato questa Corte: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con 11 decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"), inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2008, n. 3048; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2014, n. 10067) e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale, essendo mero atto interno, è inidonea a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio), che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23261)» (Cass. n. 28104 del 2021).

Nella specie il ricorso della parte contribuente risulta carente dal punto di vista dell'autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. n. 29495 del 2020; Cass. n. 24048 del 2021), perché per un verso, trattandosi di tasse automobilistiche relative al 2013 come Ric. 2020 n. 28608 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- risulta dalla sentenza impugnata, in base al principio sopra riportato il termine di prescrizione veniva effettivamente a scadere il 31 dicembre 2016, ma per un altro verso il ricorso stesso afferma ma non dimostra che la spedizione dell'avviso di accertamento è avvenuta il 17 febbraio 2017 e la sua ricezione è avvenuta il 20 febbraio 2017: nulla è allegato al ricorso da cui possa evincersi che effettivamente la spedizione sia avvenuta nel 2017 e di queste date non vi è traccia neppure nella sentenza appellata, né può essere di aiuto la difesa di controparte, che non si è costituita.

Il ragionamento in diritto della sentenza impugnata è invece corretto - ed è in questo che il ricorso si dimostra infondato - perché in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 33277 del 2019; Cass. n. 37213 del 2021).

Pertanto, ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 28608 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28608-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 32/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2013; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente. Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la regione [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2934, 2943 cod. civ., 149, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986, modificativo dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto trattandosi dell'anno 2013 la prescrizione avviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e quindi entro il 31 dicembre 2016 mentre la spedizione dell'avviso di accertamento è avvenuta il 17 febbraio 2017 e la sua ricezione è avvenuta il 20 febbraio 2017; inoltre il principio della scissione Ric. 2020 n. 28608 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- degli effetti della notifica vale solo per gli atti processuali e non per quelli tributari. Il motivo di impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondato. Ha infatti affermato questa Corte: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con 11 decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"), inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2008, n. 3048; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2014, n. 10067) e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale, essendo mero atto interno, è inidonea a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio), che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23261)» (Cass. n. 28104 del 2021). Nella specie il ricorso della parte contribuente risulta carente dal punto di vista dell'autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. n. 29495 del 2020; Cass. n. 24048 del 2021), perché per un verso, trattandosi di tasse automobilistiche relative al 2013 come Ric. 2020 n. 28608 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- risulta dalla sentenza impugnata, in base al principio sopra riportato il termine di prescrizione veniva effettivamente a scadere il 31 dicembre 2016, ma per un altro verso il ricorso stesso afferma ma non dimostra che la spedizione dell'avviso di accertamento è avvenuta il 17 febbraio 2017 e la sua ricezione è avvenuta il 20 febbraio 2017: nulla è allegato al ricorso da cui possa evincersi che effettivamente la spedizione sia avvenuta nel 2017 e di queste date non vi è traccia neppure nella sentenza appellata, né può essere di aiuto la difesa di controparte, che non si è costituita. Il ragionamento in diritto della sentenza impugnata è invece corretto - ed è in questo che il ricorso si dimostra infondato - perché in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 33277 del 2019; Cass. n. 37213 del 2021). Pertanto, ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 28608 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell'8
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