CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che il primo motivo è fondato ed assorbente. La prescrizione massima - pari, in relazione alla pena edittale per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. ad anni cinque - è maturata, tenuto conto dell'assenza di cause di sospensione o interruzione, il 10 maggio 2022 dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, che è del 16 maggio 2022. La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è sempre rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena, mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza (Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889). 2. Va, in conclusione disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma 9 ma