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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13137/2026

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e e legale rappresentante pro2026tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti - ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 578/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 1010/2018;Numero registro generale 18370/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/202611/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ ha depositato conclusioni scritte.1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello diBologna ha accolto per quanto di ragione il gravamedell'INPS e, in parziale riforma della pronuncia dei [OSCURATO:PERSONA], ha accertato l'insussistenza del diritto dellaSOCIETÀ [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. di fruiredegli sgravi erogati per l'allevamento nelle aree disagiate,nelle ipotesi in cui è stata acclarata l'insufficienza del numerodi addetti.2.

La Corte di merito ha confermato nel resto la decisione diprimo grado, che aveva annullato l'avviso di addebito INPSe aveva accertato il diritto di beneficiare degli sgravi nel casodi monetizzazione della quota del soccidario.3.

A supporto dell'accoglimento del gravame, la Corteterritoriale argomenta che non è stata offerta idoneadimostrazione dei presupposti degli sgravi, specificamentecontestati dalla difesa dell'INPS, con argomenti che laCooperativa non confuta efficacemente.4.

Sono infondate, invece, le doglianze dell'appellante, nellaparte in cui mirano a disconoscere gli sgravi per "i soccidantii cui soccidari abbiano optato per la monetizzazione deglianimali e rinunciato dunque a riceverli per il corrispondentecompenso in denaro: la disciplina degli sgravi ha unaformulazione ampia, che si prefigge di incentivare losfruttamento delle zone disagiate come tali e mal si prestaall'interpretazione restrittiva delineata dall'Istituto.5.

La [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. impNuumgenroa re gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026per cassazione la sentenza d'appello e propone Nruimceoror dsi ora ccolta generale 13137/2026principale, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria iDnat a pubblicazione 07/05/2026vista della trattazione camerale.6.

L'INPS si difende con controricorso e spiega, altresì, ricorsoincidentale, articolato in un motivo.7.

La [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. a suavolta, resiste con controricorso al ricorso incidentaledell'INPS.8.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.9.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE10.

Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo1988, n. 67, oggetto d'interpretazione autentica con l'art.32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.11.

Avrebbe errato la Corte di merito nel negare gli sgravicontributivi sulla base di un presupposto che la legge noncontempla e che implica un onere probatorio impossibile daassolvere: la congruità delle giornate lavorative dichiaratedai soci o dai soccidari che conferiscono i prodotti rispettoalla quantità di prodotto conferito.12.

L’unico requisito per accedere agli sgravi sarebbel'ubicazione del socio della cooperativa o del soccidario inzone svantaggiate, come confermerebbe anche la sentenzan. 49 del 2019 della Corte costituzionale.13.

Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4N, ucmoerdo r.e gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026proc. civ.), la ricorrente principale, in via gradata, deNduumecreo d li ara ccolta generale 13137/2026nullità della sentenza impugnata per motivazione apparentDeat a pubblicazione 07/05/2026in ordine al requisito della congruità delle giornate lavorativee lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato,limitandosi a definirli suggestivi, i rilievi sulle incongruenzee sull'arbitrarietà dei parametri invocati dall'Istituto e iriscontri oggettivi addotti a tale riguardo.14.

Con il terzo mezzo la Cooperativa, impugnando il caporelativo alla mancata prova della congruità delle giornatelavorative dichiarate dai soci rispetto al quantitativo diprodotto conferito, lamenta violazione art. 345 c.p.c. perl’utilizzo di un documento tardivamente prodotto dall'INPSin appello nonostante l’eccezione tempestivamente propostaal riguardo.15.

Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente principale prospetta la nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia sull'istanza diconsulenza tecnica d'ufficio, formulata allo scopo di vagliarela congruità delle giornate lavorative e gli elementi probatorisottoposti, a tale riguardo, al contraddittorio delle parti.16.

Il ricorso principale dev'essere, nel suo complesso, respinto.17.

Il presente giudizio investe la spettanza degli sgravi regolatidall'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, che fissa"nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996" i premi e icontributi "relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali,dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personaledipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempodeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre N1u9m7er3o r,e gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026n. 601".

Numero di raccolta generale 13137/202618.

La medesima disposizione determina "nella misura del 3D0at a pubblicazione 07/05/2026per conto a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per centoa decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorreredal 1° ottobre 1996" i premi e i contributi "dovuti dai datoridi lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate,delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre1977, n. 984".19.

Su tali previsioni incide l'art. 32, comma 7-ter, del D.L. n.69 del 2013, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9agosto 2013, n. 98, che si ripromettere di offrirel'interpretazione autentica della disciplina previgente.20.

In particolare, l'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988si interpreta nel senso di riconoscere "il pagamento deicontributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta"anche in favore delle cooperative e dei relativi consorzi "dicui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, inmisura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato oallevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agraridi natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, delcodice civile, in zone di montagna o svantaggiate esuccessivamente conferito alla cooperativa".21.

Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 49del 2019, richiamata anche dalla ricorrente principale, "Illegislatore attribuisce dunque rilievo dirimente allaprovenienza del prodotto da zone di montagna osvantaggiate.

Ai fini del godimento dello sgravio, èininfluente che le cooperative e i consorzi non operino inzone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci,riguardo al prodotto successivamente conferito, abNbuimaenroo re gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026stipulato contratti agrari di natura associativa.

QuNueml eroc hdi era ccolta generale 13137/2026rileva è la provenienza del prodotto, secondo una sceltDaat a pubblicazione 07/05/2026coerente con la finalità di promozione che il legislatorediscrezionalmente si prefigge nel valutare mutevolisituazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n.354 del 1992, punto 3 del Considerato in diritto, e ordinanzan. 184 del 1999).

Il legislatore ristabilisce dunque l'originariainterpretazione, accreditata dal Messaggio INPS 3 marzo2006, n. 6613, sulla scorta delle precisazioni già racchiuse"nelle circolari ex SCAU n. 13 del 1984 e n. 28 del 1985".

Intal modo, la disposizione censurata, dopo un breve lasso ditempo, supera l'orientamento rigoroso, affermato dall'enteprevidenziale nel maggio 2012, in contrasto con unarisalente prassi di segno diverso" (punto 4 del Consideratoin diritto).22.

La Corte di merito ha rettamente inteso e applicato taledisciplina e la connessa ripartizione degli oneri probatori,senza incorrere nella violazione di legge denunciata con ilprimo mezzo.23.

I giudici d'appello muovono dalla premessa, conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte (fra le molte,Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32726), che la provadegli elementi costitutivi degli sgravi incombe su chi lirivendica, in quanto si tratta di una deroga all'obbligocontributivo e di uno ius speciale.24.

In coerenza con tali princìpi, la Corte territoriale passa inrassegna gli argomenti della sentenza di primo grado edell'odierna ricorrente e giunge alla conclusione che laCooperativa non abbia ottemperato all'onere di dimostrare ipresupposti del più favorevole regime che invoca e cheNumero registro generale 18370/2021abbiano dunque maggiore forza persuasiva gli elementiN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026prospettati dall'Istituto.

Data pubblicazione 07/05/202625.

In particolare, la Corte di merito pone in risalto lediscrepanze delle deduzioni della Cooperativa, diffusamenteillustrate dall'ente previdenziale anche nel controricorso, eoffre così i necessari ragguagli sulle ragioni della decisione,con un percorso argomentativo lineare e adeguato, esentedalle anomalie radicali stigmatizzate con il secondo motivo.26.

Sulla base di un esame complessivo del materiale probatorioin ordine alla natura degli allevamenti e alla peculiarità delleprestazioni lavorative, la Corte d'Appello di Bologna ritienesguarnita di prova convincente l'effettività dei conferimentida parte di aziende poste in zone svantaggiate, effettivitàche si configura come presupposto indefettibile per lafruizione degli sgravi dedotti in giudizio.27.

Non si tratta, dunque, di una valutazione astratta dicongruità, nei termini adombrati anche nella memoriaillustrativa, ma di una valutazione degli elementiimprescindibili di un regime contributivo di favore, chepresuppone la riconducibilità dei prodotti, secondo criteriempirici accreditati, alle zone definite dalla legge comesvantaggiate.28.

È questo il fulcro della ratio decidendi della pronunciad'appello.29.

Alla disamina delle risultanze istruttorie compiuta dalla Cortedi merito e all'inquadramento dei dati di fatto acquisiti alprocesso la prima e la seconda censura, dietro le sembianzedella violazione di legge e dei vizi di nullità della sentenza,contrappongono un più appagante coordinamento deglielementi raccolti.Numero registro generale 18370/202130.

Così formulate, le critiche, in ultima analisi, tendono aN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026sollecitare a questa Corte un riesame dell'intera vicendDaat a pubblicazione 07/05/2026controversa, reiterando le argomentazioni già scrutinate daigiudici d'appello e dai giudici d'appello disattese all'esito diuna ponderata valutazione.31.

Sotto questo profilo, il primo e il secondo motivo non solodenunciano errores in iudicando ed errores in procedendoinsussistenti, ma si palesano anche inammissibili, in quantovolti a ottenere una revisione del giudizio di merito.32.

Il terzo e il quarto mezzo sono inammissibili.33.

La doppia ratio decidendi della Corte di merito elidequalsivoglia rilevanza alla doglianza avverso documentoche, da solo, non supporta la istituzione.34.

La Corte di merito vaglia tutti i dati allegati dalle parti e liritiene sufficienti a corroborare, senza ulterioriapprofondimenti, una decisione d'infondatezza della pretesadella Cooperativa.35.

Il giudizio sulla necessità e sull'utilità di far ricorso allostrumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito e la decisioneadottata e censurabile per cassazione unicamente ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez.lav., 25 agosto 2023, n. 25281).36.

Le censure oggi formulate dalla Cooperativa, tuttavia, noncorrispondono al paradigma enucleato dal codice di rito e, indefinitiva, si risolvono nell'auspicare una revisione delgiudizio di merito, a fronte di una pronuncia che haesaminato i fatti controversi e si è premurata d'inquadrarliin coordinate fattuali e giuridiche coerenti.37.

Si può dunque esaminare il ricorso incidentale propostodall'INPS.38.

Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.N pumreoroc r.e gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026civ.), il ricorrente incidentale denuncia violazione Neu mefrao ldsi ara ccolta generale 13137/2026applicazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988Da,t a pubblicazione 07/05/2026così come interpretato dall'art. 32, comma 7-ter, del D.L. n.69 del 2013, in relazione agli artt. 2170 e seguenti cod. civ.,e censura la sentenza d'appello per avere riconosciuto glisgravi per gli accrescimenti derivanti dalla "soccidamonetizzata", in cui "il soccidante provvede a cedere sulmercato l'intero quantitativo di capi facenti parte dellasoccida e, in un secondo tempo, provvede a versare alsoccidario la sua parte in denaro".

In tale fattispecie,sarebbe necessario "scomputare dal conferimento del sociosoccidante il numero di capi che sarebbe spettato alsoccidario se non avesse optato per il compenso in denaro":la quota monetizzata esulerebbe dall'attività di allevamentoe sarebbe un "acquisto sul mercato", inidoneo a fondare ildiritto agli sgravi.39.

Il motivo non coglie nel segno.40.

La normativa d'interpretazione autentica, dettata dall'art.32, comma 7-ter, del d.l. n. 69 del 2013, riferisce gli sgravidi cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 anchealle cooperative e ai consorzi che non abbiano sede in zonemontane o svantaggiate, "in misura proporzionale allaquantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci,anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa",come la soccida che viene in rilievo nel presente giudizio.41.

Il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento elo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e perl'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartirel'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che nederivano (art. 2170, primo comma, cod. civ.).Numero registro generale 18370/202142.

La fruizione degli sgravi è subordinata all'effettivaN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026provenienza dei prodotti dalle zone montane o svantaggiateDa,t a pubblicazione 07/05/2026anche per il tramite della stipulazione di contratti di soccidatra i soci delle cooperative e dei consorzi e i terzi.43.

Come rammenta la Corte d'Appello, la legge non prevedeulteriori requisiti e ampio è il dato testuale, nel richiamare icontratti associativi.44.

Pertanto, alla luce del tenore letterale e della finalità diestendere i benefici in esame, ribadita dalla normativad'interpretazione autentica, è ininfluente che il soccidarioopti per una somma di denaro corrispondenteall'accrescimento di valore degli animali.45.

L'assetto d'interessi pattuito dalle parti attiene alle modalitàdi remunerazione del soccidario, ma non incidesull'applicabilità della disciplina di favore, ancorata allaprovenienza dei prodotti dalle zone svantaggiate.46.

Come rimarca la ricorrente principale nella memoriaillustrativa, tale interpretazione è stata da ultimo recepitaanche dall'Istituto, con la circolare 94 del 21 maggio 2025,e l'Istituto in questa sede non ha enunciato argomentidecisivi che militino contro l'esegesi più ampia già avallatanella prassi.47.

Devono essere dunque respinti tanto il ricorso principalequanto quello incidentale.48.

La reciproca soccombenza induce a compensare le spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. rigetta il ricorso incidentaledell'INPS; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali pNuemre ro irle gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026versamento, da parte della ricorrente principale e del ricNourmreeron dti era ccolta generale 13137/2026incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatDoat a pubblicazione 07/05/2026pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, a normadel comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale dell'11 febbraio 2026.Il PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026Data pubblicazione 07/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e legale rappresentante pro2026tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti - ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 578/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 1010/2018;Numero registro generale 18370/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/202611/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ ha depositato conclusioni scritte.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello diBologna ha accolto per quanto di ragione il gravamedell'INPS e, in parziale riforma della pronuncia dei [OSCURATO:PERSONA], ha accertato l'insussistenza del diritto dellaSOCIETÀ [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. di fruiredegli sgravi erogati per l'allevamento nelle aree disagiate,nelle ipotesi in cui è stata acclarata l'insufficienza del numerodi addetti.2. La Corte di merito ha confermato nel resto la decisione diprimo grado, che aveva annullato l'avviso di addebito INPSe aveva accertato il diritto di beneficiare degli sgravi nel casodi monetizzazione della quota del soccidario.3. A supporto dell'accoglimento del gravame, la Corteterritoriale argomenta che non è stata offerta idoneadimostrazione dei presupposti degli sgravi, specificamentecontestati dalla difesa dell'INPS, con argomenti che laCooperativa non confuta efficacemente.4. Sono infondate, invece, le doglianze dell'appellante, nellaparte in cui mirano a disconoscere gli sgravi per "i soccidantii cui soccidari abbiano optato per la monetizzazione deglianimali e rinunciato dunque a riceverli per il corrispondentecompenso in denaro: la disciplina degli sgravi ha unaformulazione ampia, che si prefigge di incentivare losfruttamento delle zone disagiate come tali e mal si prestaall'interpretazione restrittiva delineata dall'Istituto.5. La [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. impNuumgenroa re gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026per cassazione la sentenza d'appello e propone Nruimceoror dsi ora ccolta generale 13137/2026principale, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria iDnat a pubblicazione 07/05/2026vista della trattazione camerale.6. L'INPS si difende con controricorso e spiega, altresì, ricorsoincidentale, articolato in un motivo.7. La [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. a suavolta, resiste con controricorso al ricorso incidentaledell'INPS.8. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.9. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE10. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo1988, n. 67, oggetto d'interpretazione autentica con l'art.32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.11. Avrebbe errato la Corte di merito nel negare gli sgravicontributivi sulla base di un presupposto che la legge noncontempla e che implica un onere probatorio impossibile daassolvere: la congruità delle giornate lavorative dichiaratedai soci o dai soccidari che conferiscono i prodotti rispettoalla quantità di prodotto conferito.12. L’unico requisito per accedere agli sgravi sarebbel'ubicazione del socio della cooperativa o del soccidario inzone svantaggiate, come confermerebbe anche la sentenzan. 49 del 2019 della Corte costituzionale.13. Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4N, ucmoerdo r.e gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026proc. civ.), la ricorrente principale, in via gradata, deNduumecreo d li ara ccolta generale 13137/2026nullità della sentenza impugnata per motivazione apparentDeat a pubblicazione 07/05/2026in ordine al requisito della congruità delle giornate lavorativee lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato,limitandosi a definirli suggestivi, i rilievi sulle incongruenzee sull'arbitrarietà dei parametri invocati dall'Istituto e iriscontri oggettivi addotti a tale riguardo.14. Con il terzo mezzo la Cooperativa, impugnando il caporelativo alla mancata prova della congruità delle giornatelavorative dichiarate dai soci rispetto al quantitativo diprodotto conferito, lamenta violazione art. 345 c.p.c. perl’utilizzo di un documento tardivamente prodotto dall'INPSin appello nonostante l’eccezione tempestivamente propostaal riguardo.15. Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente principale prospetta la nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia sull'istanza diconsulenza tecnica d'ufficio, formulata allo scopo di vagliarela congruità delle giornate lavorative e gli elementi probatorisottoposti, a tale riguardo, al contraddittorio delle parti.16. Il ricorso principale dev'essere, nel suo complesso, respinto.17. Il presente giudizio investe la spettanza degli sgravi regolatidall'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, che fissa"nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996" i premi e icontributi "relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali,dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personaledipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempodeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre N1u9m7er3o r,e gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026n. 601". Numero di raccolta generale 13137/202618. La medesima disposizione determina "nella misura del 3D0at a pubblicazione 07/05/2026per conto a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per centoa decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorreredal 1° ottobre 1996" i premi e i contributi "dovuti dai datoridi lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate,delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre1977, n. 984".19. Su tali previsioni incide l'art. 32, comma 7-ter, del D.L. n.69 del 2013, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9agosto 2013, n. 98, che si ripromettere di offrirel'interpretazione autentica della disciplina previgente.20. In particolare, l'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988si interpreta nel senso di riconoscere "il pagamento deicontributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta"anche in favore delle cooperative e dei relativi consorzi "dicui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, inmisura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato oallevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agraridi natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, delcodice civile, in zone di montagna o svantaggiate esuccessivamente conferito alla cooperativa".21. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 49del 2019, richiamata anche dalla ricorrente principale, "Illegislatore attribuisce dunque rilievo dirimente allaprovenienza del prodotto da zone di montagna osvantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, èininfluente che le cooperative e i consorzi non operino inzone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci,riguardo al prodotto successivamente conferito, abNbuimaenroo re gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026stipulato contratti agrari di natura associativa. QuNueml eroc hdi era ccolta generale 13137/2026rileva è la provenienza del prodotto, secondo una sceltDaat a pubblicazione 07/05/2026coerente con la finalità di promozione che il legislatorediscrezionalmente si prefigge nel valutare mutevolisituazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n.354 del 1992, punto 3 del Considerato in diritto, e ordinanzan. 184 del 1999). Il legislatore ristabilisce dunque l'originariainterpretazione, accreditata dal Messaggio INPS 3 marzo2006, n. 6613, sulla scorta delle precisazioni già racchiuse"nelle circolari ex SCAU n. 13 del 1984 e n. 28 del 1985". Intal modo, la disposizione censurata, dopo un breve lasso ditempo, supera l'orientamento rigoroso, affermato dall'enteprevidenziale nel maggio 2012, in contrasto con unarisalente prassi di segno diverso" (punto 4 del Consideratoin diritto).22. La Corte di merito ha rettamente inteso e applicato taledisciplina e la connessa ripartizione degli oneri probatori,senza incorrere nella violazione di legge denunciata con ilprimo mezzo.23. I giudici d'appello muovono dalla premessa, conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte (fra le molte,Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32726), che la provadegli elementi costitutivi degli sgravi incombe su chi lirivendica, in quanto si tratta di una deroga all'obbligocontributivo e di uno ius speciale.24. In coerenza con tali princìpi, la Corte territoriale passa inrassegna gli argomenti della sentenza di primo grado edell'odierna ricorrente e giunge alla conclusione che laCooperativa non abbia ottemperato all'onere di dimostrare ipresupposti del più favorevole regime che invoca e cheNumero registro generale 18370/2021abbiano dunque maggiore forza persuasiva gli elementiN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026prospettati dall'Istituto. Data pubblicazione 07/05/202625. In particolare, la Corte di merito pone in risalto lediscrepanze delle deduzioni della Cooperativa, diffusamenteillustrate dall'ente previdenziale anche nel controricorso, eoffre così i necessari ragguagli sulle ragioni della decisione,con un percorso argomentativo lineare e adeguato, esentedalle anomalie radicali stigmatizzate con il secondo motivo.26. Sulla base di un esame complessivo del materiale probatorioin ordine alla natura degli allevamenti e alla peculiarità delleprestazioni lavorative, la Corte d'Appello di Bologna ritienesguarnita di prova convincente l'effettività dei conferimentida parte di aziende poste in zone svantaggiate, effettivitàche si configura come presupposto indefettibile per lafruizione degli sgravi dedotti in giudizio.27. Non si tratta, dunque, di una valutazione astratta dicongruità, nei termini adombrati anche nella memoriaillustrativa, ma di una valutazione degli elementiimprescindibili di un regime contributivo di favore, chepresuppone la riconducibilità dei prodotti, secondo criteriempirici accreditati, alle zone definite dalla legge comesvantaggiate.28. È questo il fulcro della ratio decidendi della pronunciad'appello.29. Alla disamina delle risultanze istruttorie compiuta dalla Cortedi merito e all'inquadramento dei dati di fatto acquisiti alprocesso la prima e la seconda censura, dietro le sembianzedella violazione di legge e dei vizi di nullità della sentenza,contrappongono un più appagante coordinamento deglielementi raccolti.Numero registro generale 18370/202130. Così formulate, le critiche, in ultima analisi, tendono aN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026sollecitare a questa Corte un riesame dell'intera vicendDaat a pubblicazione 07/05/2026controversa, reiterando le argomentazioni già scrutinate daigiudici d'appello e dai giudici d'appello disattese all'esito diuna ponderata valutazione.31. Sotto questo profilo, il primo e il secondo motivo non solodenunciano errores in iudicando ed errores in procedendoinsussistenti, ma si palesano anche inammissibili, in quantovolti a ottenere una revisione del giudizio di merito.32. Il terzo e il quarto mezzo sono inammissibili.33. La doppia ratio decidendi della Corte di merito elidequalsivoglia rilevanza alla doglianza avverso documentoche, da solo, non supporta la istituzione.34. La Corte di merito vaglia tutti i dati allegati dalle parti e liritiene sufficienti a corroborare, senza ulterioriapprofondimenti, una decisione d'infondatezza della pretesadella Cooperativa.35. Il giudizio sulla necessità e sull'utilità di far ricorso allostrumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito e la decisioneadottata e censurabile per cassazione unicamente ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez.lav., 25 agosto 2023, n. 25281).36. Le censure oggi formulate dalla Cooperativa, tuttavia, noncorrispondono al paradigma enucleato dal codice di rito e, indefinitiva, si risolvono nell'auspicare una revisione delgiudizio di merito, a fronte di una pronuncia che haesaminato i fatti controversi e si è premurata d'inquadrarliin coordinate fattuali e giuridiche coerenti.37. Si può dunque esaminare il ricorso incidentale propostodall'INPS.38. Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.N pumreoroc r.e gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026civ.), il ricorrente incidentale denuncia violazione Neu mefrao ldsi ara ccolta generale 13137/2026applicazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988Da,t a pubblicazione 07/05/2026così come interpretato dall'art. 32, comma 7-ter, del D.L. n.69 del 2013, in relazione agli artt. 2170 e seguenti cod. civ.,e censura la sentenza d'appello per avere riconosciuto glisgravi per gli accrescimenti derivanti dalla "soccidamonetizzata", in cui "il soccidante provvede a cedere sulmercato l'intero quantitativo di capi facenti parte dellasoccida e, in un secondo tempo, provvede a versare alsoccidario la sua parte in denaro". In tale fattispecie,sarebbe necessario "scomputare dal conferimento del sociosoccidante il numero di capi che sarebbe spettato alsoccidario se non avesse optato per il compenso in denaro":la quota monetizzata esulerebbe dall'attività di allevamentoe sarebbe un "acquisto sul mercato", inidoneo a fondare ildiritto agli sgravi.39. Il motivo non coglie nel segno.40. La normativa d'interpretazione autentica, dettata dall'art.32, comma 7-ter, del d.l. n. 69 del 2013, riferisce gli sgravidi cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 anchealle cooperative e ai consorzi che non abbiano sede in zonemontane o svantaggiate, "in misura proporzionale allaquantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci,anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa",come la soccida che viene in rilievo nel presente giudizio.41. Il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento elo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e perl'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartirel'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che nederivano (art. 2170, primo comma, cod. civ.).Numero registro generale 18370/202142. La fruizione degli sgravi è subordinata all'effettivaN umero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026provenienza dei prodotti dalle zone montane o svantaggiateDa,t a pubblicazione 07/05/2026anche per il tramite della stipulazione di contratti di soccidatra i soci delle cooperative e dei consorzi e i terzi.43. Come rammenta la Corte d'Appello, la legge non prevedeulteriori requisiti e ampio è il dato testuale, nel richiamare icontratti associativi.44. Pertanto, alla luce del tenore letterale e della finalità diestendere i benefici in esame, ribadita dalla normativad'interpretazione autentica, è ininfluente che il soccidarioopti per una somma di denaro corrispondenteall'accrescimento di valore degli animali.45. L'assetto d'interessi pattuito dalle parti attiene alle modalitàdi remunerazione del soccidario, ma non incidesull'applicabilità della disciplina di favore, ancorata allaprovenienza dei prodotti dalle zone svantaggiate.46. Come rimarca la ricorrente principale nella memoriaillustrativa, tale interpretazione è stata da ultimo recepitaanche dall'Istituto, con la circolare 94 del 21 maggio 2025,e l'Istituto in questa sede non ha enunciato argomentidecisivi che militino contro l'esegesi più ampia già avallatanella prassi.47. Devono essere dunque respinti tanto il ricorso principalequanto quello incidentale.48. La reciproca soccombenza induce a compensare le spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA].GE.MA. rigetta il ricorso incidentaledell'INPS; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali pNuemre ro irle gistro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026versamento, da parte della ricorrente principale e del ricNourmreeron dti era ccolta generale 13137/2026incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatDoat a pubblicazione 07/05/2026pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, a normadel comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale dell'11 febbraio 2026.Il PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 18370/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 13137/2026Data pubblicazione 07/05/2026
Sentenza Cassazione n. 13137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris