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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42566/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 5 e 7 c.p. originariamente contestate e ritenute

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

3. I ricorsi sono inammissibili.

La Corte ha con motivazione logica evidenziato le ragioni della ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato dell'altruità delle cose sottratte, motivazione della quale i ricorrenti non hanno tenuto conto, limitandosi ad articolare invece mere congetture prive di una base fattuale, tanto più che agli atti è presente la querela della persona offesa.

Quanto all'attenuante, la stessa era stata solo genericamente invocata con il gravame di merito, talchè il difetto di motivazione sul punto da parte del giudice dell'appello è irrilevante.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Rom•A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 5 e 7 c.p. originariamente contestate e ritenute 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 3. I ricorsi sono inammissibili. La Corte ha con motivazione logica evidenziato le ragioni della ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato dell'altruità delle cose sottratte, motivazione della quale i ricorrenti non hanno tenuto conto, limitandosi ad articolare invece mere congetture prive di una base fattuale, tanto più che agli atti è presente la querela della persona offesa. Quanto all'attenuante, la stessa era stata solo genericamente invocata con il gravame di merito, talchè il difetto di motivazione sul punto da parte del giudice dell'appello è irrilevante. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom•A
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