CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11584/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' CARLO, domiciliato presso l’indirizzo dello studio indicatonella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 242/2023depositata il 13/03/2023.Numero registro generale 11584/2023Numero sezionale 3415/2025Numero di raccolta generale 8095/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalData pubblicazione 01/04/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 24/09/2014 [OSCURATO:PERSONA], inqualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto ingiudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], socioaccomandatario della “[OSCURATO:PERSONA] di Giannititolare del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con sede in Alessandria.L'attore ha esposto che nel 2007 aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. l’attrezzatura per esercitarel’attività commerciale e l’insegna esterna in cambio dell'impegno adacquistare da lui il caffè in esclusiva. Abbatino provvedeva a cederela suddetta azienda a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in qualità diamministratore de [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., stipulava con Menabò uncontratto di fornitura continuativa di caffè per 6 Kg settimanali, finoal raggiungimento del quantitativo di Kg 2000,00 al prezzo di euro18,60/Kg: detto contratto veniva avallato da Abbatino.[OSCURATO:PERSONA] si rendeva inadempiente, sia con Menabò, ritirandosolo Kg 108 di caffè, sia nei confronti dell'Abbatino, in merito agliobblighi contrattuali; quest'ultimo otteneva perciò dal Tribunale diTortona il sequestro giudiziario dell'azienda.Alla gestione del [OSCURATO:PERSONA] subentrava la [OSCURATO:PERSONA] c.sas che risolveva il contratto di cessione d'azienda intercorso traColonna e Abbatino e la relativa cessione della medesima alla “Nuovadall’Abbatino.La “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,” acquistava il caffè da concorrenti delMenabò inducendo quest'ultimo a considerare il contratto risolto.Si costituiva la Franzoso eccependo la propria carenza dilegittimazione passiva e rilevando di non essere subentrato negli2 di 7Numero registro generale 11584/2023Numero sezionale 3415/2025Numero di raccolta generale 8095/2026eventuali debiti e crediti contratti dalla parte venditrice e dalleData pubblicazione 01/04/2026precedenti gestioni dell'azienda ceduta.A seguito della cancellazione della “[OSCURATO:PERSONA] diGianni [OSCURATO:SOCIETA].” dal registro delle imprese la causaveniva interrotta e quindi riassunta dal Menabò nei confronti diGianni Franzoso, nella sua qualità di ex-socio e successore dellasocietà ai sensi dell’art. 110 c.p.c. Quindi, con ordinanza 25.6.2018il giudice invitava l’attore in riassunzione ad integrare ilcontraddittorio anche nei confronti dell’altro convenuto RomualdoAbbatino.Con ordinanza del 25.05.2015 il Giudice disponeva la rinotificadell'atto di citazione ad Abbatino per l'udienza del 18 dicembre 2015.A detta udienza compariva il solo difensore dell’attore, chedepositava atto di citazione notificato a [OSCURATO:PERSONA] erinunciava agli atti del giudizio, alla domanda ed all'azione propostanei confronti del detto convenuto.[OSCURATO:PERSONA] disponeva la estromissione di Abbatino.All’udienza del 13/6/206 il procuratore della Nuova FranzosoAssicurazioni chiedeva la revoca dell’ordinanza rilevando che larinuncia non era stata accettata dall’Abbatino.[OSCURATO:PERSONA] rilevava che l’accettazione non era necessaria per la partenon costituita.Non avendo il Menabò provveduto nel termine assegnato allariassunzione, il Tribunale di Alessandria con ordinanza del 14.3.2022dichiarava l’estinzione del processo per inattività delle parti.Con atto di appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] la revoca dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale diAlessandria, che aveva dichiarato l’estinzione del processo in esito algiudizio promosso dall’appellante, in qualità di titolare dell’omonimaimpresa individuale, nei confronti della “Nuova FranzosoAssicurazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” nonché di Romualdo3 di 7Numero registro generale 11584/2023Numero sezionale 3415/2025Numero di raccolta generale 8095/2026Abbatino, in precedenza socio accomandatario della “[OSCURATO:PERSONA] CastelloData pubblicazione 01/04/2026s.a.s.”.La Corte d’appello di Torino con sentenza del 13 marzo 2023rigettava l’appello.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo si seduce la violazione dell’art. 306 cpc per averela Corte territoriale ritenuto che l’Abbatino fosse ancora parte delprocesso.Invece, la rinuncia agli atti nei confronti dell’Abbatino era valida equesti non era più parte del processo, e il Giudice non avrebbe potutodisporre la notificazione a lui della riassunzione, né estinguerel’intero giudizio.Il primo Giudice aveva ritenuto inefficace la rinuncia alla domanda eagli atti nei confronti dell’Abbatino sul presupposto che detta rinuncianon era stata accettata dalla parte costituita Franzoso, violando l’art.306 cpc, che prevede che le altre parti possano opporsi alla rinunciaagli atti contro una parte processuale solo se vi hanno interesse.Il motivo è inammissibile perché generico.La tesi si fonda sulla considerazione secondo cui la parte costituitache non avrebbe accettato la rinuncia non aveva interesse a farlo,ma tale assunto è semplicemente affermato come tale senza alcunaindicazione in ordine all’interesse processuale della parte Franzosi aproseguire ovvero a opporsi alla rinuncia. Sotto tale profilo il motivodifetta del tutto di specificità.Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di uno dei motividi appello e la falsa applicazione dell’art. 291 cpc e conseguenteviolazione dell’art. 112 cpc.La Corte d’Appello non avrebbe esaminato il motivo con il quale sirilevava che l’ordinanza di estinzione non avrebbe dovuto involgere4 di 7Numero registro generale 11584/2023Numero sezionale 3415/2025anche il separato, e distinto, rapporto processuale Menabò \Numero di raccolta generale 8095/202616/03/1999, n. 2317.Il motivo è inammissibile sotto due profili.In primo luogo, la censura non indica ai sensi di quale disposizione(tra le ipotesi tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c.) è statodedotto il vizio in oggetto.In secondo luogo, per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di"indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità(art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte:(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U,Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntualiindicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento allasequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarnela collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).5 di 7Numero registro generale 11584/2023Numero sezionale 3415/2025Numero di raccolta generale 8095/2026Di questi tre oneri il ricorrente ha assolto solo parzialmente il primo,Data pubblicazione 01/04/2026limitandosi a riportare un passaggio dell’atto di appello che tratta laquestione, ma senza documentare che tale tematica sia stataoggetto di un motivo di appello specifico e che l’appellante abbiaconcluso in questi termini.D’altra parte nella sentenza impugnata non vi è riferimento ad unsiffatto specifico motivo, laddove la corte di merito espone che“L’appellante lamenta l’erronea pronuncia dell’estinzione in quantola notifica dell’atto di citazione nei confronti dell’Abbatino non loavrebbe mai raggiunto e – successivamente – la domanda nei suoiconfronti era stata rinunciata. Le censure non possono essere stateaccolte”.Lo stesso ricorrente nell’esporre i fatti di causa non fa alcunriferimento a tale specifica doglianza in appello, deducendo nellaprima parte del ricorso che “[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, eccependol’erroneità della dichiarazione di estinzione del processo per inattivitàdelle parti, in quanto l’Abbatino non era mai stato convenuto ingiudizio, non avendo mai ricevuto una valida notificazione dellacitazione, e la difesa attrice avesse rinunciato alla domanda nei suoiconfronti proposta, per il che lo stesso era stato addiritturaestromesso dal processo”.Alla luce di quanto precede e dei principi ex art. 366 n. 6 c.p.c. ladeduzione secondo cui “se invero l’Abbatino fosse stato ancora partedel processo, in ogni caso l’ordinanza di estinzione non avrebbedovuto involgere anche il separato, e distinto, rapporto processualeMenabò \ Franzoso. In caso del tutto analogo questa Corte diCassazione…” non asseconda i criteri elaborati dalla giurisprudenzadi legittimità.Il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parteintimata. P.Q.M6 di 7Numero registro generale 11584/2023Numero sezionale 3415/2025Numero di raccolta generale 8095/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Data pubblicazione 01/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano7 di 7