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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27447/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale pressoquesta Corte dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoriascritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa della parte civile ha depositato conclusioni e nota spese in data 9 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in qualità di presidente con deleghe C.d.A. dal 30 aprile2000 al 30 marzo 2018 e di amministratore unico da tale data al 29 maggio 2019della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita l’11 luglio 2019, per i seguenti delitti:1.1.

Delitto di cui agli artt. 219 e 223, secondo comma, n. 1 e n. 2, leggefall., a lui contestato al capo A) sub 1) ipotesi 2), 3), 4), 5) e 6) e sub 2) per averposto in essere numerose violazioni contabili falsificando i bilanci relativi agliesercizi dal 2012 al 2017 al fine di occultare la crisi finanziaria della società, e peraver ritardato i pagamenti delle imposte o effettuato pagamenti parziali al fine diautofinanziarsi accumulando così un consistente debito erariale;1.2.

Delitto di cui agli artt. 218, 219, primo e secondo comma, e 225,legge fall., a lui contestato al capo B) per essere ricorso abusivamente al creditodissimulando lo stato di dissesto della società attraverso manipolazioni dellacontabilità e delle voci di bilancio;1.3.

Delitto di cui agli artt. 216, n. 2, e 223, legge fall., a lui contestatoal capo C), ipotesi 2), per aver occultato, distrutto e falsificato, con lo scopo diprocurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altrescritture contabili della società, per aver effettuato false annotazioni, emesso falsefatture e ricevute bancarie e per aver tenuto le scritture in modo irregolare eincompleto, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volumedegli affari;2.

La medesima sentenza lo aveva dichiarato penalmente responsabile, inqualità di presidente del C.d.A. dal 12 giugno 2000 al 28 maggio 2019 di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita anch’essa l’11 luglio 2019, per i seguentireati:2.1.

Reato di cui agli artt. 219 e 223, secondo comma, n. 1 e n. 2, leggefall., a lui contestato al capo E) per aver aggravato il dissesto e cagionando ilsuccessivo fallimento della società falsificando i bilanci relativi agli esercizi dal2015 al 2018, occultando i crediti inesigibili verso la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. edoccultando l’esposizione debitoria verso l’erario, nonché sopravvalutando ilmagazzino (ipotesi 1)) e accumulando un consistente debito erariale tra il 2015 eil 2018 mediante la sistematica omissione delle imposte (ipotesi 2));2.2.

Reato di cui agli artt. 218, 219, primo comma, e secondo comma,n. 1, e 225, legge fall., a lui contestato al capo F) per essere ricorso abusivamenteal credito mediante emissione di false fatture per ingenti crediti inesistenti, chevenivano ceduti ad istituti di credito accumulando consistenti debiti peranticipazioni ricevute, avendo dissimulato lo stato di dissesto in cui si trovava lasocietà già a partire dal 2015 attraverso manipolazioni della contabilità e delle vocidi bilancio;3.

La Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose contestato al capo E), ipotesi 2), ed ha altresìespunto l'aumento per la continuazione applicato in primo grado per il capo B) inquanto riferito alla medesima procedura concorsuale di [OSCURATO:SOCIETA].,rideterminando la pena finale e confermando nel resto la pronuncia di primo grado.4.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firmadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, che deduce violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna perbancarotta fraudolenta documentale concernente [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C, ipotesi2).

La Corte d'appello, pur riconoscendo che il perimetro dell'accertamento eracircoscritto all'omessa consegna della contabilità di magazzino, condottaascrivibile esclusivamente alla bancarotta documentale c.d. specifica,caratterizzata dal dolo specifico, avrebbe confermato la condanna fondandola suldolo generico proprio della diversa ipotesi di bancarotta documentale c.d.generica, sul presupposto della legittimità di contestazioni formulate in viaalternativa.

Il ricorrente lamenta che tale ragionamento realizzerebbe un'indebitaibridazione tra le due fattispecie: la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe lasufficienza del dolo generico, in ipotesi di contestazione alternativa, solo quandola condotta si articoli tanto nell'omissione parziale della contabilità quanto nellatenuta irregolare della restante parte; laddove, invece, come nel caso di specie, lacondotta consista nella sola omessa tenuta di specifiche scritture, occorrerebbeaccertare il dolo specifico proprio della bancarotta documentale specifica, nonpotendo il giudice limitarsi ad affermare la fraudolenza generica del sistemacontabile complessivo per colmare tale vuoto motivazionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

L’unico motivo di ricorso non coglie nel segno, sotto diversi profili.Occorre prendere le mosse dall’insegnamento della sentenza delle SezioniUnite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, che, in motivazione, ha inquadratoinnanzitutto l’art. 216 l.f. tra le disposizioni “a più norme” (o norme mistecumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatrici, «eterogenee tra loroper condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione,per sanzione prevista: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal n.1 del comma primo, e cioè la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, ladistruzione, la dissipazione di beni, nonché l'esposizione e il riconoscimento dipassività inesistenti (diminuzione fittizia o effettiva del patrimonio), condottequeste che ledono l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offertadall'integrità patrimoniale dell'imprenditore; b) bancarotta fraudolentadocumentale, contemplata dal n. 2 del comma primo, che lede l'interesse deicreditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore; с) bancarottapreferenziale, contemplata dal comma terzo, che lede l'interesse dei creditori alladistribuzione dell'attivo secondo i principi della par condicio»; e, in secondo luogo,con riferimento alle singole, distinte figure della bancarotta fraudolentapatrimoniale e della bancarotta fraudolenta documentale, ha annoverato l’art. 216l.f. tra le disposizioni contenenti «norme a più fattispecie alternative o fungibili»,ovvero tra le norme a più fattispecie alternative (o norme miste alternative ofungibili), «che prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola votaanche in caso di realizzazione di più fattispecie».A riguardo della tipicità della bancarotta fraudolenta documentale, di direttointeresse in questa sede, le Sezioni unite hanno osservato che «anche il commaprimo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione odella falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di taledocumentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioo del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un'azione unica,integrano un solo reato».È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesialternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale c.d.

“specifica” ec.d.

“generale”.La prima, regolata dalla prima parte del n. 2 dell’art. 216, primo comma, l.f.è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili,presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte», ed è assistita da dolospecifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto(Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630- 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, DeMitri, Rv. 252992-01).La seconda, disciplinata dalla seconda parte del n. 2 dell’art. 216, primo comma,l.f., consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione diannotazioni false o parzialmente omesse: Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175 e in motivazione; Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari,Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio odel movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, un accertamentosulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico (tra letante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017,Autunno, Rv. 269904-01).Accade allora di sovente che siano contestate, nell’ambito del medesimofallimento, plurime condotte riconducibili in parte all’elemento materiale dellabancarotta c.d. a dolo specifico, di cui alla prima parte del n. 2 del primo commadell’art. 216 della legge fallimentare, e in parte all’elemento oggettivo dellabancarotta c.d. a dolo generico, prevista dalla seconda parte del n. 2 del primocomma dell’art. 216 citato.In casi di questo genere – ovvero di contestuale duplicità, o di connotato“cumulativo”, del rimprovero formulato con l’editto accusatorio - il conseguimentodella prova del dolo specifico, necessaria ai fini dell’integrazione del reato dibancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima parte della normaincriminatrice, avvolge anche l’elemento materiale del reato di bancarottadocumentale previsto dalla seconda parte del citato precetto penale, dal momentoche il dolo specifico richiede che il soggetto attivo abbia agito con la coscienza evolontà del fatto, tipiche del dolo generico ed esige un quid pluris, costituitoappunto da una particolare finalità “in più”, la cui realizzazione esula dagli elementidel reato e che, se comprovata, vale di per sé a soddisfare il paradigmadell’incriminazione, contestata bensì sotto il duplice profilo di fattispecie, ma daconsiderarsi nella sua indubbia unitarietà.E del pari, ove sia data appagante dimostrazione del coefficiente psicologicodel dolo generico, in riferimento alla porzione della irregolare tenuta dellacontabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio odell’andamento degli affari, non è necessario, ai fini della consumazione del delittodi bancarotta fraudolenta documentale, che sia fornita prova anche del dolospecifico, a riguardo della porzione della condotta rappresentata dalla sottrazioneo dall’omessa tenuta di altra parte dell’impianto contabile.In tal senso si è del resto ripetutamente espressa la giurisprudenza di questaCorte, che ha recentemente chiarito che «qualora emerga, sulla scorta di unospecifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parteirregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile ocomplessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari,evidentemente proprio la descritta struttura della norma (incriminatrice c.d. mistaalternativa, n.d.r.) rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anchela sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante,dell'accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate,purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo» (Sez.5,n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione, § 2.6, pag.17); e primaancora affermato che in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarottafraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e secondaipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto inquestione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilitàin modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e delpatrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluoaccertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione deilibri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez.5, n. 43977 del14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271753).Al di là di qualche imperfezione lessicale, più che di una contestazionealternativa tra le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, lasentenza impugnata ha ravvisato gli estremi di una riprovazione “cumulativa”, nelsenso detto, ovvero di una contestazione che “abbraccia tanto la forma c.d.specifica (distruzione o sottrazione con dolo specifico di profitto o pregiudizio)quanto quella c.d. generica (tenuta della contabilità in modo tale da non consentirela ricostruzione)” (pag.34).Ecco dunque che, nel caso in scrutinio, i giudici di secondo grado, in linea conla conforme decisione dei primi decidenti (v. pag.33 sentenza di primo grado),hanno per un verso collocato l’apprezzamento dell’occultamento della contabilitàdi magazzino nel più ampio contesto di una prassi manipolativa dei dati contabili,sostanzialmente rappresentata dall’appostazione artificiosa in contabilità ordinariadei valori delle rimanenze, azzerate e ripristinate in modo da far apparire comeesistente un monte merci già venduto nell’esercizio precedente.

Più precisamente,la Corte d’appello ha fornito una chiave di lettura della condotta di omessa tenutadella contabilità di magazzino coerente ed omogenea rispetto al quadrocomplessivo delle modalità di gestione contabile accertate nel corso del giudizio,già connotate da plurime e sistematiche alterazioni, elencate a pag. 35 dellasentenza (che ripercorre suntivamente quanto emerso con riferimento allecontestazioni di bancarotta impropria da reato societario altrimenti elevate) ed haevidenziato, in attinenza con l’oggetto sociale della fallita, che le rimanenzecostituiscono una voce essenziale per la determinazione del risultato economico ela corretta rappresentazione del patrimonio; e, di conseguenza, che l’opzioneselettiva di occultare le relative registrazioni contabili deve essere inserita tra lecomplesse e più generali modalità di dolosa incuria, strumentali a precludere o adostacolare, secondo indicatori di fraudolenza, la ricostruzione delle rimanenze, deiflussi di merci e, di riflesso, della reale consistenza patrimoniale della società.Correttamente, pertanto, e in linea con le direttrici della giurisprudenza dilegittimità che hanno inteso rimarcare la struttura “unitaria” del reato dibancarotta fraudolenta documentale, la decisione della Corte territoriale hareputato sufficiente l’avvenuto accertamento della ricorrenza del dolo generico,discendente dalle verificate operazioni manipolatorie, compiute sulla tenutadell’apparato contabile.Per altro verso, il tessuto argomentativo della sentenza impugnata hacomunque appagato l’onere illustrativo della sussistenza del dolo specifico, lafinalità di trarne ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori,complementare alla sottrazione delle scritturazioni contabili ed elementocostitutivo della figura della bancarotta documentale c.d. specifica.La condotta di omessa tenuta della contabilità di magazzino, invero, è stataaffiancata alle altre condotte di fraudolenta falsificazione, tutte univocamentefunzionali ad occultare la situazione di insolvenza dell’impresa, sussistente già apartire dall’anno 2012, e quindi a garantire l’indebita prosecuzione dell’attività.In altre parole, la corte territoriale, pur riaffermando l’avvenuta consumazionedel delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice forma generica especifica e dichiarando a tal fine sufficiente il solo accertamento della presenza deldolo generico, ha in realtà delineato l’elemento soggettivo della condotta diomessa tenuta della contabilità di magazzino in termini di intenzionalità, in quantoposta in essere con il preciso scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendoloro la ricostruzione del patrimonio della società, rispetto al quale l’accertamentodella consistenza dei “beni” è suscettibile di avere rilevanti ripercussioni di tipoeconomico.

Il provvedimento impugnato si è fatto carico, in definitiva, didescrivere una serie di elementi altamente significativi ai fini dell’affermazione deldolo specifico, pur avendo concluso, comunque idoneamente per le ragioniindicate, per la esaustività dell’acquisizione della prova della bancarottafraudolenta documentale nella forma “a dolo generico”.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4.

Nulla deve essere liquidato a beneficio della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,poiché la memoria difensiva di parte civile si limita a formulare lapidarieconclusioni e non fornisce contributo significativo ai fini della decisione della Cortedi Cassazione.

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226716; in motivazione, sez.

U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), conorientamento sul quale il Collegio conviene e che conferma, hanno, infatti, giàchiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione incamera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.,ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", può essere disposta la condannaal pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sededi legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per latutela dei propri interessi.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese della parte civile.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale pressoquesta Corte dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoriascritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa della parte civile ha depositato conclusioni e nota spese in data 9 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in qualità di presidente con deleghe C.d.A. dal 30 aprile2000 al 30 marzo 2018 e di amministratore unico da tale data al 29 maggio 2019della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita l’11 luglio 2019, per i seguenti delitti:1.1. Delitto di cui agli artt. 219 e 223, secondo comma, n. 1 e n. 2, leggefall., a lui contestato al capo A) sub 1) ipotesi 2), 3), 4), 5) e 6) e sub 2) per averposto in essere numerose violazioni contabili falsificando i bilanci relativi agliesercizi dal 2012 al 2017 al fine di occultare la crisi finanziaria della società, e peraver ritardato i pagamenti delle imposte o effettuato pagamenti parziali al fine diautofinanziarsi accumulando così un consistente debito erariale;1.2. Delitto di cui agli artt. 218, 219, primo e secondo comma, e 225,legge fall., a lui contestato al capo B) per essere ricorso abusivamente al creditodissimulando lo stato di dissesto della società attraverso manipolazioni dellacontabilità e delle voci di bilancio;1.3. Delitto di cui agli artt. 216, n. 2, e 223, legge fall., a lui contestatoal capo C), ipotesi 2), per aver occultato, distrutto e falsificato, con lo scopo diprocurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altrescritture contabili della società, per aver effettuato false annotazioni, emesso falsefatture e ricevute bancarie e per aver tenuto le scritture in modo irregolare eincompleto, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volumedegli affari;2. La medesima sentenza lo aveva dichiarato penalmente responsabile, inqualità di presidente del C.d.A. dal 12 giugno 2000 al 28 maggio 2019 di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita anch’essa l’11 luglio 2019, per i seguentireati:2.1. Reato di cui agli artt. 219 e 223, secondo comma, n. 1 e n. 2, leggefall., a lui contestato al capo E) per aver aggravato il dissesto e cagionando ilsuccessivo fallimento della società falsificando i bilanci relativi agli esercizi dal2015 al 2018, occultando i crediti inesigibili verso la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. edoccultando l’esposizione debitoria verso l’erario, nonché sopravvalutando ilmagazzino (ipotesi 1)) e accumulando un consistente debito erariale tra il 2015 eil 2018 mediante la sistematica omissione delle imposte (ipotesi 2));2.2. Reato di cui agli artt. 218, 219, primo comma, e secondo comma,n. 1, e 225, legge fall., a lui contestato al capo F) per essere ricorso abusivamenteal credito mediante emissione di false fatture per ingenti crediti inesistenti, chevenivano ceduti ad istituti di credito accumulando consistenti debiti peranticipazioni ricevute, avendo dissimulato lo stato di dissesto in cui si trovava lasocietà già a partire dal 2015 attraverso manipolazioni della contabilità e delle vocidi bilancio;3. La Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose contestato al capo E), ipotesi 2), ed ha altresìespunto l'aumento per la continuazione applicato in primo grado per il capo B) inquanto riferito alla medesima procedura concorsuale di [OSCURATO:SOCIETA].,rideterminando la pena finale e confermando nel resto la pronuncia di primo grado.4. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firmadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, che deduce violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna perbancarotta fraudolenta documentale concernente [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C, ipotesi2). La Corte d'appello, pur riconoscendo che il perimetro dell'accertamento eracircoscritto all'omessa consegna della contabilità di magazzino, condottaascrivibile esclusivamente alla bancarotta documentale c.d. specifica,caratterizzata dal dolo specifico, avrebbe confermato la condanna fondandola suldolo generico proprio della diversa ipotesi di bancarotta documentale c.d.generica, sul presupposto della legittimità di contestazioni formulate in viaalternativa. Il ricorrente lamenta che tale ragionamento realizzerebbe un'indebitaibridazione tra le due fattispecie: la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe lasufficienza del dolo generico, in ipotesi di contestazione alternativa, solo quandola condotta si articoli tanto nell'omissione parziale della contabilità quanto nellatenuta irregolare della restante parte; laddove, invece, come nel caso di specie, lacondotta consista nella sola omessa tenuta di specifiche scritture, occorrerebbeaccertare il dolo specifico proprio della bancarotta documentale specifica, nonpotendo il giudice limitarsi ad affermare la fraudolenza generica del sistemacontabile complessivo per colmare tale vuoto motivazionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. L’unico motivo di ricorso non coglie nel segno, sotto diversi profili.Occorre prendere le mosse dall’insegnamento della sentenza delle SezioniUnite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, che, in motivazione, ha inquadratoinnanzitutto l’art. 216 l.f. tra le disposizioni “a più norme” (o norme mistecumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatrici, «eterogenee tra loroper condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione,per sanzione prevista: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal n.1 del comma primo, e cioè la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, ladistruzione, la dissipazione di beni, nonché l'esposizione e il riconoscimento dipassività inesistenti (diminuzione fittizia o effettiva del patrimonio), condottequeste che ledono l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offertadall'integrità patrimoniale dell'imprenditore; b) bancarotta fraudolentadocumentale, contemplata dal n. 2 del comma primo, che lede l'interesse deicreditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore; с) bancarottapreferenziale, contemplata dal comma terzo, che lede l'interesse dei creditori alladistribuzione dell'attivo secondo i principi della par condicio»; e, in secondo luogo,con riferimento alle singole, distinte figure della bancarotta fraudolentapatrimoniale e della bancarotta fraudolenta documentale, ha annoverato l’art. 216l.f. tra le disposizioni contenenti «norme a più fattispecie alternative o fungibili»,ovvero tra le norme a più fattispecie alternative (o norme miste alternative ofungibili), «che prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola votaanche in caso di realizzazione di più fattispecie».A riguardo della tipicità della bancarotta fraudolenta documentale, di direttointeresse in questa sede, le Sezioni unite hanno osservato che «anche il commaprimo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione odella falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di taledocumentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioo del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un'azione unica,integrano un solo reato».È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesialternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica” ec.d. “generale”.La prima, regolata dalla prima parte del n. 2 dell’art. 216, primo comma, l.f.è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili,presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte», ed è assistita da dolospecifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto(Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630- 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, DeMitri, Rv. 252992-01).La seconda, disciplinata dalla seconda parte del n. 2 dell’art. 216, primo comma,l.f., consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione diannotazioni false o parzialmente omesse: Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175 e in motivazione; Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari,Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio odel movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, un accertamentosulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico (tra letante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017,Autunno, Rv. 269904-01).Accade allora di sovente che siano contestate, nell’ambito del medesimofallimento, plurime condotte riconducibili in parte all’elemento materiale dellabancarotta c.d. a dolo specifico, di cui alla prima parte del n. 2 del primo commadell’art. 216 della legge fallimentare, e in parte all’elemento oggettivo dellabancarotta c.d. a dolo generico, prevista dalla seconda parte del n. 2 del primocomma dell’art. 216 citato.In casi di questo genere – ovvero di contestuale duplicità, o di connotato“cumulativo”, del rimprovero formulato con l’editto accusatorio - il conseguimentodella prova del dolo specifico, necessaria ai fini dell’integrazione del reato dibancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima parte della normaincriminatrice, avvolge anche l’elemento materiale del reato di bancarottadocumentale previsto dalla seconda parte del citato precetto penale, dal momentoche il dolo specifico richiede che il soggetto attivo abbia agito con la coscienza evolontà del fatto, tipiche del dolo generico ed esige un quid pluris, costituitoappunto da una particolare finalità “in più”, la cui realizzazione esula dagli elementidel reato e che, se comprovata, vale di per sé a soddisfare il paradigmadell’incriminazione, contestata bensì sotto il duplice profilo di fattispecie, ma daconsiderarsi nella sua indubbia unitarietà.E del pari, ove sia data appagante dimostrazione del coefficiente psicologicodel dolo generico, in riferimento alla porzione della irregolare tenuta dellacontabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio odell’andamento degli affari, non è necessario, ai fini della consumazione del delittodi bancarotta fraudolenta documentale, che sia fornita prova anche del dolospecifico, a riguardo della porzione della condotta rappresentata dalla sottrazioneo dall’omessa tenuta di altra parte dell’impianto contabile.In tal senso si è del resto ripetutamente espressa la giurisprudenza di questaCorte, che ha recentemente chiarito che «qualora emerga, sulla scorta di unospecifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parteirregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile ocomplessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari,evidentemente proprio la descritta struttura della norma (incriminatrice c.d. mistaalternativa, n.d.r.) rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anchela sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante,dell'accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate,purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo» (Sez.5,n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione, § 2.6, pag.17); e primaancora affermato che in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarottafraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e secondaipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto inquestione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilitàin modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e delpatrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluoaccertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione deilibri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez.5, n. 43977 del14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271753).Al di là di qualche imperfezione lessicale, più che di una contestazionealternativa tra le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, lasentenza impugnata ha ravvisato gli estremi di una riprovazione “cumulativa”, nelsenso detto, ovvero di una contestazione che “abbraccia tanto la forma c.d.specifica (distruzione o sottrazione con dolo specifico di profitto o pregiudizio)quanto quella c.d. generica (tenuta della contabilità in modo tale da non consentirela ricostruzione)” (pag.34).Ecco dunque che, nel caso in scrutinio, i giudici di secondo grado, in linea conla conforme decisione dei primi decidenti (v. pag.33 sentenza di primo grado),hanno per un verso collocato l’apprezzamento dell’occultamento della contabilitàdi magazzino nel più ampio contesto di una prassi manipolativa dei dati contabili,sostanzialmente rappresentata dall’appostazione artificiosa in contabilità ordinariadei valori delle rimanenze, azzerate e ripristinate in modo da far apparire comeesistente un monte merci già venduto nell’esercizio precedente. Più precisamente,la Corte d’appello ha fornito una chiave di lettura della condotta di omessa tenutadella contabilità di magazzino coerente ed omogenea rispetto al quadrocomplessivo delle modalità di gestione contabile accertate nel corso del giudizio,già connotate da plurime e sistematiche alterazioni, elencate a pag. 35 dellasentenza (che ripercorre suntivamente quanto emerso con riferimento allecontestazioni di bancarotta impropria da reato societario altrimenti elevate) ed haevidenziato, in attinenza con l’oggetto sociale della fallita, che le rimanenzecostituiscono una voce essenziale per la determinazione del risultato economico ela corretta rappresentazione del patrimonio; e, di conseguenza, che l’opzioneselettiva di occultare le relative registrazioni contabili deve essere inserita tra lecomplesse e più generali modalità di dolosa incuria, strumentali a precludere o adostacolare, secondo indicatori di fraudolenza, la ricostruzione delle rimanenze, deiflussi di merci e, di riflesso, della reale consistenza patrimoniale della società.Correttamente, pertanto, e in linea con le direttrici della giurisprudenza dilegittimità che hanno inteso rimarcare la struttura “unitaria” del reato dibancarotta fraudolenta documentale, la decisione della Corte territoriale hareputato sufficiente l’avvenuto accertamento della ricorrenza del dolo generico,discendente dalle verificate operazioni manipolatorie, compiute sulla tenutadell’apparato contabile.Per altro verso, il tessuto argomentativo della sentenza impugnata hacomunque appagato l’onere illustrativo della sussistenza del dolo specifico, lafinalità di trarne ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori,complementare alla sottrazione delle scritturazioni contabili ed elementocostitutivo della figura della bancarotta documentale c.d. specifica.La condotta di omessa tenuta della contabilità di magazzino, invero, è stataaffiancata alle altre condotte di fraudolenta falsificazione, tutte univocamentefunzionali ad occultare la situazione di insolvenza dell’impresa, sussistente già apartire dall’anno 2012, e quindi a garantire l’indebita prosecuzione dell’attività.In altre parole, la corte territoriale, pur riaffermando l’avvenuta consumazionedel delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice forma generica especifica e dichiarando a tal fine sufficiente il solo accertamento della presenza deldolo generico, ha in realtà delineato l’elemento soggettivo della condotta diomessa tenuta della contabilità di magazzino in termini di intenzionalità, in quantoposta in essere con il preciso scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendoloro la ricostruzione del patrimonio della società, rispetto al quale l’accertamentodella consistenza dei “beni” è suscettibile di avere rilevanti ripercussioni di tipoeconomico. Il provvedimento impugnato si è fatto carico, in definitiva, didescrivere una serie di elementi altamente significativi ai fini dell’affermazione deldolo specifico, pur avendo concluso, comunque idoneamente per le ragioniindicate, per la esaustività dell’acquisizione della prova della bancarottafraudolenta documentale nella forma “a dolo generico”.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4. Nulla deve essere liquidato a beneficio della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,poiché la memoria difensiva di parte civile si limita a formulare lapidarieconclusioni e non fornisce contributo significativo ai fini della decisione della Cortedi Cassazione. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226716; in motivazione, sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), conorientamento sul quale il Collegio conviene e che conferma, hanno, infatti, giàchiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione incamera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.,ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", può essere disposta la condannaal pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sededi legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per latutela dei propri interessi. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese della parte civile.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27447/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris