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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 30847/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4341/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall’[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliat i in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresenta to e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA], G iulio Bertacchi e R oberto Biscaretti di Ruffia , come da procura in calce al contro ricorso , elettivamente domiciliat a in ROMA, Lungotevere dei Mellinin. 24; -resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Opposizione agli atti esecutivi CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.AnnaMaria Benedetto, già liquidatrice della estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., [OSCURATO:PERSONA]; - intimate- avverso la sentenza n. 3909 /20 2 1 del Tribunale di TORINOpubblicata il 4/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 9 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ia retta , quali terzi pignorati, hanno opposto dinanzi al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 617 c.p.c. l ’ ordinanza di assegnazione del Giudice dello stesso Tribunale nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi n.r.G.E. 3996/16, chiedendo ne la sospensione e , nel merito , la nullità per violazione del principio del contraddittorio nei confronti della debitrice pignorata, società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché la violazione del giudicato nei confronti dell ’ altr a terz a pignorata, [OSCURATO:PERSONA] , e la conseguente inesigibilità del credito portato dalla sentenzadel Tribunale di Larino n. 249/2011 e l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione di compensazione impropria; il Tribunale di Torino ha respinto l ’ i stanza di sospensione e rigettato l’opposizione, esclude ndo sia la violazione del contraddittorio (con richiamo alla pronuncia di legittimità: Cass. n. 26185/20) sia del giudicato , in quanto vicende relative ad un credito condizionato sono sempre deducibili anche dopo l’assegnazione, e perché non risultava provata la tempestiva proposizione dell’eccezione di compensazione, qualificata propria e non impropria (e quindi, non rilevabile di ufficio , come in quest’ultimo caso), con condanna degli opponenti alle spese di lite; CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.per quanto ancora qui di rilievo, la creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA] aveva pignorato, in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, le somme a quest’ultima dovute dai terzi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudizio definito con ord inanza ex 553 c.p.c. , nonostante i terzi avessero dichiarato di nulla dovere per il non avveramento della condizione della estinzione ipoteca di [OSCURATO:PERSONA] da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] s.a.ssui beni immobili oggetto della pronuncia ex art. 2932 c.c. e di aver invocato comunque (con dichiarazione integrativa, anteriore però all’ordinanza di assegnazione del 22/05/2019) la compensazione con un contro credito di € 40.000 per spese di lite,mai corrisposte; avverso la sentenza del Tribunale di Torino ha nno proposto ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA], già liquidatrice della estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s.e [OSCURATO:PERSONA], non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso, limitatamente al terzo motivo; la resistenteha depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni; Considerato che con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denuncia no la Violazione e falsa applicazione dell’ art. 549 c.p.c. in relazione all’art. 101, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c. p. c. ; in particolare, il Trib u nale avrebbe erroneamente rilevato che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di esecuzione presso i terzi CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.sia stata ricevuta sia dalla debitrice principale sia dalla terza pignorata; viceversa, i terzi pignorati, odierni ricorrenti, assumono che vi sia stata violazione dell’art. 549 c.p.c. poiché il terzo pignorato non doveva essere citato dal creditore n é poteva essere considerato parte del giudizio; con il secondo motivo, denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi de ll ’ art. 360, co. 1, n. 4 , c. p. c.poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di modifica dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. circa la natura condizionata del credito assegnato; in particolare, i ricorrenti sostengono che tale ordinanza avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte d ’ appello , che aveva espressamente subordinato il pagamento del residuo prezzo di vendita da parte dei terzi pignorati in favore della debitrice esecutata, all’estinzione dell’ipoteca iscritta da Equitalia sui beni immobili oggetto di pronuncia ex art. 2932 co. 3 c.c.; con il terzo motivo i ricorrenti denuncia no , infine, la Violazione e falsa applicazionedegli artt. 547 c.p.c. , art. 1242 c.c. art. 1243c.c. , art. 2697 c.c. e 168 c.p.c. in relazione all ’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in quanto il T ribunale , pur avendo correttamente ritenuto ammissibile la dichiarazione integrativa dei terzi pignorati, odierni ricorrenti, tuttavia ha rigettato il motivo di opposizione relativo all’eccezione di compensazione poiché non ne sarebbe stata provata la tempestività nel giudizio ex art. 549 c.p.c., trattandosi di compensazione propria, e non impropria , come sostenuto dai ricorrenti; in via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio nella presente opposizione agli atti esecutivi risulta in origine instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ex liquidatrice della debitrice diretta (litisconsorte necessaria in ogni opposizion e ad esecuzion e CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.presso terzi), quest’ultima identificandosi nell’estinta società [OSCURATO:SOCIETA] di Giuseppe B enedetto C o. s.a.s. , sebbene la liquidatrice non succeda alla società in liquidazione, succedendo ad essa , semmai, gli ex soci ( s in da Cass. Sez. 5, 03/11/2011 n. 22863 ; fino a Cass. Sez.5, 30/07/2020 n. 16362) ; il Collegio non ignora come questa Corte abbia già affermato che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014), nell’accertamento dell’obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti(con la precisazione che, tuttavia, l ’ esigenza di tutelare l’integrità del contraddittorio si avvertirebbe solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione: Cass. Sez. 3, 17/11/2020 n.26185; v. altresì Cass. Sez.3, 25/07/2022 n. 23123 ); nella specie in esame, tuttavia, in via dirimente può osservarsi che sono proprio l’azione esecutiva ed il processo di espropriazione ad essere stati instaurati nei confronti di un soggetto, società [OSCURATO:SOCIETA]., estintosi sin dal 16 agosto 2010 (come risulta dalla nota di precisazione e/o integrazione della dichiarazione negativa del terzo pignorato del 27 aprile 2016), ovvero circa sei anni prima della notifica dell’atto di precetto de quo,che risulta eseguita in data 5 aprile 2016 ; e però la circostanza di tale estinzione , riguardata alla stregua della cessazione della rappresentanza del liquidatore della società una volta che questa si sia estinta, dispiega i suoi effetti immediatamente sulla presente causa di cognizione e va rilevata anche di ufficio, tanto da imporre di riscontrare che la giusta parte CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.– nella specie, la debitrice diretta – appunto non è stata correttamente evocata nel presente giudizio; tanto, peraltro, poiché vi è stata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti almeno di altri fra i litisconsorti necessari, impone di cassare la sentenza in unico grado oggi impugnata e di rimettere la causa al primo giudice , attesa la non integrità originaria del contraddittorio: impregiudicata peraltro, nelle competenti sedi ed una volta restaurato il pieno contraddittorio, ogni questione sulla stessa proponibilità originaria di una procedura esecutiva contro un soggetto estinto; per questi motivi la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di TORINO in persona di diverso magistrato che provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4341/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall’[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliat i in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresenta to e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA], G iulio Bertacchi e R oberto Biscaretti di Ruffia , come da procura in calce al contro ricorso , elettivamente domiciliat a in ROMA, Lungotevere dei Mellinin. 24; -resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Opposizione agli atti esecutivi CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.AnnaMaria Benedetto, già liquidatrice della estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., [OSCURATO:PERSONA]; - intimate- avverso la sentenza n. 3909 /20 2 1 del Tribunale di TORINOpubblicata il 4/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 9 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ia retta , quali terzi pignorati, hanno opposto dinanzi al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 617 c.p.c. l ’ ordinanza di assegnazione del Giudice dello stesso Tribunale nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi n.r.G.E. 3996/16, chiedendo ne la sospensione e , nel merito , la nullità per violazione del principio del contraddittorio nei confronti della debitrice pignorata, società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché la violazione del giudicato nei confronti dell ’ altr a terz a pignorata, [OSCURATO:PERSONA] , e la conseguente inesigibilità del credito portato dalla sentenzadel Tribunale di Larino n. 249/2011 e l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione di compensazione impropria; il Tribunale di Torino ha respinto l ’ i stanza di sospensione e rigettato l’opposizione, esclude ndo sia la violazione del contraddittorio (con richiamo alla pronuncia di legittimità: Cass. n. 26185/20) sia del giudicato , in quanto vicende relative ad un credito condizionato sono sempre deducibili anche dopo l’assegnazione, e perché non risultava provata la tempestiva proposizione dell’eccezione di compensazione, qualificata propria e non impropria (e quindi, non rilevabile di ufficio , come in quest’ultimo caso), con condanna degli opponenti alle spese di lite; CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.per quanto ancora qui di rilievo, la creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA] aveva pignorato, in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, le somme a quest’ultima dovute dai terzi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudizio definito con ord inanza ex 553 c.p.c. , nonostante i terzi avessero dichiarato di nulla dovere per il non avveramento della condizione della estinzione ipoteca di [OSCURATO:PERSONA] da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] s.a.ssui beni immobili oggetto della pronuncia ex art. 2932 c.c. e di aver invocato comunque (con dichiarazione integrativa, anteriore però all’ordinanza di assegnazione del 22/05/2019) la compensazione con un contro credito di € 40.000 per spese di lite,mai corrisposte; avverso la sentenza del Tribunale di Torino ha nno proposto ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA], già liquidatrice della estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s.e [OSCURATO:PERSONA], non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso, limitatamente al terzo motivo; la resistenteha depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni; Considerato che con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denuncia no la Violazione e falsa applicazione dell’ art. 549 c.p.c. in relazione all’art. 101, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c. p. c. ; in particolare, il Trib u nale avrebbe erroneamente rilevato che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di esecuzione presso i terzi CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.sia stata ricevuta sia dalla debitrice principale sia dalla terza pignorata; viceversa, i terzi pignorati, odierni ricorrenti, assumono che vi sia stata violazione dell’art. 549 c.p.c. poiché il terzo pignorato non doveva essere citato dal creditore n é poteva essere considerato parte del giudizio; con il secondo motivo, denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi de ll ’ art. 360, co. 1, n. 4 , c. p. c.poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di modifica dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. circa la natura condizionata del credito assegnato; in particolare, i ricorrenti sostengono che tale ordinanza avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte d ’ appello , che aveva espressamente subordinato il pagamento del residuo prezzo di vendita da parte dei terzi pignorati in favore della debitrice esecutata, all’estinzione dell’ipoteca iscritta da Equitalia sui beni immobili oggetto di pronuncia ex art. 2932 co. 3 c.c.; con il terzo motivo i ricorrenti denuncia no , infine, la Violazione e falsa applicazionedegli artt. 547 c.p.c. , art. 1242 c.c. art. 1243c.c. , art. 2697 c.c. e 168 c.p.c. in relazione all ’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in quanto il T ribunale , pur avendo correttamente ritenuto ammissibile la dichiarazione integrativa dei terzi pignorati, odierni ricorrenti, tuttavia ha rigettato il motivo di opposizione relativo all’eccezione di compensazione poiché non ne sarebbe stata provata la tempestività nel giudizio ex art. 549 c.p.c., trattandosi di compensazione propria, e non impropria , come sostenuto dai ricorrenti; in via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio nella presente opposizione agli atti esecutivi risulta in origine instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ex liquidatrice della debitrice diretta (litisconsorte necessaria in ogni opposizion e ad esecuzion e CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.presso terzi), quest’ultima identificandosi nell’estinta società [OSCURATO:SOCIETA] di Giuseppe B enedetto C o. s.a.s. , sebbene la liquidatrice non succeda alla società in liquidazione, succedendo ad essa , semmai, gli ex soci ( s in da Cass. Sez. 5, 03/11/2011 n. 22863 ; fino a Cass. Sez.5, 30/07/2020 n. 16362) ; il Collegio non ignora come questa Corte abbia già affermato che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014), nell’accertamento dell’obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti(con la precisazione che, tuttavia, l ’ esigenza di tutelare l’integrità del contraddittorio si avvertirebbe solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione: Cass. Sez. 3, 17/11/2020 n.26185; v. altresì Cass. Sez.3, 25/07/2022 n. 23123 ); nella specie in esame, tuttavia, in via dirimente può osservarsi che sono proprio l’azione esecutiva ed il processo di espropriazione ad essere stati instaurati nei confronti di un soggetto, società [OSCURATO:SOCIETA]., estintosi sin dal 16 agosto 2010 (come risulta dalla nota di precisazione e/o integrazione della dichiarazione negativa del terzo pignorato del 27 aprile 2016), ovvero circa sei anni prima della notifica dell’atto di precetto de quo,che risulta eseguita in data 5 aprile 2016 ; e però la circostanza di tale estinzione , riguardata alla stregua della cessazione della rappresentanza del liquidatore della società una volta che questa si sia estinta, dispiega i suoi effetti immediatamente sulla presente causa di cognizione e va rilevata anche di ufficio, tanto da imporre di riscontrare che la giusta parte CC 26.09.2023 Ric. n. 4341/2022 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.– nella specie, la debitrice diretta – appunto non è stata correttamente evocata nel presente giudizio; tanto, peraltro, poiché vi è stata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti almeno di altri fra i litisconsorti necessari, impone di cassare la sentenza in unico grado oggi impugnata e di rimettere la causa al primo giudice , attesa la non integrità originaria del contraddittorio: impregiudicata peraltro, nelle competenti sedi ed una volta restaurato il pieno contraddittorio, ogni questione sulla stessa proponibilità originaria di una procedura esecutiva contro un soggetto estinto; per questi motivi la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di TORINO in persona di diverso magistrato che provvederà anche
Sentenza Cassazione n. 30847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris