CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, avanzata da Massimiliano MAROCCHI, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati da dieci sentenze, giudicando ostativi alla ravvisabilità del medesimo disegno criminoso l'estrema eterogeneità degli episodi e il molto ampio intervallo di tempo in cui si collocavano (da luglio 2003 a novembre 2011), rivelatori, piuttosto, di un'abitualità criminosa. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti tre motivi. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli omessi esame e valutazione delle istanze avanzate in via subordinata. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello avrebbe superficialmente respinto l'istanza di continuazione senza distinguere tra la richiesta principale (applicazione della relativa disciplina ai reati giudicati con tutte le sentenze indicate) e quelle subordinate (relative a "gruppi" di reati). Inoltre, la Corte avrebbe, addirittura, omesso di indicare alcune delle sentenze per cui si era richiesto il beneficio ex art. 81 c.p.; in particolare, si menzionavano nel provvedimento avversato solo dieci pronunce, a partire da quella individuata con le lettere CC), con totale dimenticanza di quelle elencate nei paragrafi da 1 a 5 dell'istanza introduttiva. 2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza nel suo complesso. Ad avviso del difensore del ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, i reati per i quali MAROCCHI era stato condannato dovevano ritenersi omogenei (delitti contro il patrimonio) e commessi con una frequenza ravvicinatissima, sebbene in un arco temporale complessivamente lungo. Per quanto emerso dalle sentenze esaminate, l'attività criminosa del MAROCCHI, perpetrata, pressoché ininterrottamente, dal luglio 1999 al gennaio 2010, doveva ricondursi a un'iniziale ideazione criminosa diretta al reperimento di denaro attraverso la realizzazione di truffe. Sussistevano, invero, tutti gli indicatori sintomatici di un medesimo disegno criminoso: l'omogeneità dei reati (tutti delitti contro il patrimonio o strumentali alla lesione di tale bene giuridico); la commissione degli stessi nel territorio del Comune di Roma o, comunque, nell'ambito della provincia di Roma; l'analogia delle modalità operative (il MAROCCHI simulava la qualifica di addetto alla manutenzione di impianti di riscaldamento o di elettrodomestici, facendosi consegnare il denaro per acquistare il pezzo necessario alla riparazione, senza poi effettuarla); il breve intervallo temporale tra i singoli episodi delittuosi, anche se in un arco temporale di circa dieci anni. In relazione a tale ultimo profilo, il giudice dell'esecuzione non avrebbe preso in considerazione gli assunti difensivi relativi al tempo di commissione dei reati e non avrebbe approfondito il contenuto delle sentenze e dei documenti acquisiti. 2.3. Violazione di legge in relazione alla mancata acquisizione dei documenti e delle informazioni necessarie.La Corte di appello si sarebbe limitata ad esaminare i provvedimenti finali, senza leggere i documenti contenuti nei fascicoli dei relativi procedimenti, che, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., avrebbe potuto e dovuto acquisire: solo con una visione d'insieme, infatti, i giudici di merito avrebbero potuto effettuare una valutazione corretta e completa circa la sussistenza del vincolo della continuazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Nell'interesse del ricorrente, è stata, in seguito, depositata memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). Tuttavia, è stato, anche, precisato che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). 3. Tanto premesso, deve, in primo luogo, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso. Ed invero, esaminando l'istanza originaria presentata nell'interesse dell'odierno ricorrente, si rileva che essa era volta ad ottenere, in via principale, l'applicazione della disciplina della continuazione non solo fra i reati giudicati con le dieci sentenze prese in considerazione nel provvedimento impugnato, ma con estensione ai reati giudicati con altre sentenze e che, tra l'altro, erano stati, per "gruppi", già riconosciuti avvinti dal vincolo della continuazione con ordinanze emesse dal Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2013 e 14 gennaio 2014, e dalla Corte di appello di Roma in data 12 febbraio 2016. A questa prima lacuna motivazionale se ne aggiunge una seconda, stigmatizzata sempre nel primo motivo di ricorso, costituita dal non avere il giudice dell'esecuzione preso in esame la richiesta subordinata di applicare la richiesta disciplina della continuazione per "gruppi" di reati, pure avanzata nell'istanza introduttiva, per come meglio si dirà tra poco. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, sotto il profilo della errata e incompleta valutazione del fattore temporale, apprezzabile, come sottolineato in premessa, quale indicatore sintomatico dell'unitarietà del disegno criminoso. Osserva, sul punto, il Collegio che, in difformità da quanto costantemente statuito da questa Corte, il giudice a quo ha apprezzato il suddetto fattore temporale prendendo in considerazione solo le date del primo e dell'ultimo degli episodi delittuosi esaminati, sottolineando l'estrema ampiezza del relativo intervallo (circa otto anni) e reputandolo logicamente inconciliabile con una matrice criminosa unitaria. Tuttavia, nell'optare per tale metodo di valutazione, il giudice di merito ha, erroneamente, trascurato, come pure richiestogli dall'interessato in via subordinata, la possibilità di applicare la disciplina della continuazione per "gruppi", sulla base degli indicatori della omogeneità dei reati e della loro contiguità spazio-temporale, secondo quanto riportato, sotto le lettere a), b), c) e d), alle pagg. 6 e 7 del ricorso, riproduttive dell'istanza originaria. 5. Il terzo motivo di ricorso è, del tutto generico, non lasciando comprendere il suo tenore quali documenti il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato in modo da rendere incompleta la decisione reiettiva adottata. 6. In conclusione, le rilevate carenze motivazionali e l'errata valutazione del fattore temporale quale indicatore, anche, eventualmente, per gruppi di reati, del medesimo disegno criminoso, impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che rivaluterà l'istanza del MAROCCHI alla luce dei criteri enunciati, anche in relazione alle richieste subordinate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizi