CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontalbano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [imputati] nonché da: 11) [OSCURATO:PERSONA] per la legalità [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il racket e l'usura 12) [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA] [parti civili ricorrenti] queste ultime anche nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [imputato non ricorrente] avverso la sentenza del 14/11/2024 emessa dalla Corte di appello di Palermo 1con le seguenti parti civili non ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] FAI - [OSCURATO:PERSONA] antiracket e antiusura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto: l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] per la legalità [OSCURATO:PERSONA] aps e [OSCURATO:PERSONA] scs [OSCURATO:PERSONA], da rideterminarsi a cura della Corte di cassazione nella misura di euro 2.127,00, per ciascuna di esse; il rigetto nel resto dei ricorsi delle parti civili; dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udite le conclusioni del difensore delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] della legalità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei suoi motivi di ricorso e il rigetto dei ricorsi degli imputati con condanna degli stessi al pagamento delle ulteriori spese processuali; udite le conclusioni dei difensori delle parti civili non ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antoni per Fai -Fed - [OSCURATO:PERSONA] antiracket e antiusura, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Palermo, che hanno chiesto di rigettare i ricorsi degli imputati, con condanna degli stessi al pagamento in loro favore delle ulteriori spese processuali; udite le conclusioni dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Azzò, del difensore 2dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e il conseguente annullamento della sentenza impugnata; udite le conclusioni del difensore dell'imputato (non ricorrente) [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso della parti civili [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'appello proposto dagli imputati e dal Pubblico Ministero: A) ha riformato la sentenza emessa il 05/12/2022, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo e, per l'effetto: - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) - per il quale lo stesso era stato assolto in primo grado - nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Palermo; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di estorsione di cui al capo 27), e, concesse le attenuati generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, ha rideterminato in anni 9, mesi 10 di reclusione la pena a lui inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) nonché per i reati di estorsione pluriaggravata (ai sensi degli artt. 629, secondo comma, in rif.to all'art. 628, terzo comma, n. 3, e 416-13/5.1 cod. pen.) consumata e tentata di cui ai capi 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 37 e 38; - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3 (previa derubricazione del fatto nel reato di violenza privata) per difetto di querela, e, previo riconoscimento della continuazione, ha rideterminato in anni 12, mesi 10, giorni 20 di reclusione la pena a lui inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis, secondo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) e per il reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis.1. cod. pen. (capo 2); - previo riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del G.u.p. di Palermo del 05/04/2004 (irrevocabile il 29/10/2007), ha rideterminato per [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni 14, mesi 7, giorni 10 di reclusione, di cui anni 12, mesi 7 e giorni 10 per i reati (oggetto del presente procedimento già unificati dalla continuazione) di cui all'art. 416-bis, secondo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, in rif.to all'art. 628, terzo comma, n. 3, e 416-bis.1. cod. pen. di cui ai capi 5, 312, 20, 23, 26, 34, 36 e 37; - previo riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del G.u.p. di Palermo del 05/04/2004 (irrevocabile il 29/10/2007), ha rideterminato per [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni 13, mesi 11, giorni 10 di reclusione, di cui anni 11, mesi 11 e giorni 10 per il reato di cui all'art. 416- bis, secondo e quarto comma, cod. pen. nonché per i reati di rapina pluriaggravata (nei termini sopra indicati per gli altri imputati) consumata e tentata di cui ai capi 5, 20, 23, 26, 34, 36 (oggetto del presente procedimento già unificati dalla continuazione); - ha ridotto per [OSCURATO:PERSONA] ad anni 12 di reclusione la pena a lui inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all'art. 416-bis, secondo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) nonché per i reati di rapina pluriaggravata (nei termini sopra indicati per gli altri imputati) consumata e tentata di cui ai capi 5, 12, 20, 23, 26, 34, 36 e 37; - previo riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con le sentenze della Corte di appello di Palermo del 22/11/1999 (irrevocabile il 20/10/2000) e 03/04/2015 (irrevocabile il 03/11/2015) - a loro volta già unificati dalla continuazione con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 24/03/2016 -, ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni 20 di reclusione, di cui anni 14 e mesi 2 per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) e per quelli reati di estorsione pluriaggravata (consumata e tentata) di cui ai capi 43, 44, 45 (reati, già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., oggetto del presente procedimento); B) ha confermato la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, i primi due, per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) nonché per plurimi episodi di estorsione pluriaggravata e il [OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di cui agli artt. 629, secondo comma, in rif.to all'art. 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 37); C) ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado per quanto riguarda: 1) le pene accessorie e le misure di sicurezza personali e patrimoniali (confisca) applicate agli imputati; 2) la condanna di tutti gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, a favore del Comune di Palermo (per tutti i reati per i quali vi era stata condanna), e degli stessi imputati (tranne [OSCURATO:PERSONA]) al risarcimento delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], FAI - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e antiusura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] APS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in 4relazione ai soli delitti di estorsione di cui ai capi da 4 a 48. Secondo le sentenze di merito (sostanzialmente conformi tranne per il [OSCURATO:PERSONA] e per singoli reati contestati ad alcuni degli odierni ricorrenti), gli imputati, unitamente ad altri separatamente giudicati, avrebbero fatto parte - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con "ruoli apicali" e gli altri come partecipi - dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "[OSCURATO:PERSONA]" - e segnatamente della famiglie palermitane Ciaculli/[OSCURATO:PERSONA] (l'imputato [OSCURATO:PERSONA]), Roccella (gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), Brancaccio (l'imputato [OSCURATO:PERSONA]), Corso dei Mille (il [OSCURATO:PERSONA]) - sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con l'aggravante dell'essere l'associazione armata). Inoltre, gli imputati, tra il 2018 e il 2020, in esecuzione del programma criminoso della suddetta associazione, avrebbero posto in essere numerose estorsioni (consumate e tentate) ai danni di esercizi commerciali e imprenditori di Palermo (reati aggravati dall'essere stati commessi da appartenenti ad associazione mafiosa, nonché dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione di stampo mafioso). 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le parti civili [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi a firma rispettivamente degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. Richiamata ampiamente la giurisprudenza di questa Corte in tema di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, la difesa rileva che, nel caso in esame, il reato di cui al capo 1) è stato ritenuto sussistente sulla base di elementi che non provano o non sono idonei a provare il contributo causale dato dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. Secondo la difesa infatti sono stati indebitamente valorizzati dai giudici di merito: - intercettazioni tra terze persone in cui si parla di tale [OSCURATO:PERSONA] (apoditticamente identificato nel [OSCURATO:PERSONA]) ma che non hanno ad oggetto attività illecite; - incontri con altri imputati di cui si ignora l'oggetto e che ben possono spiegarsi con la conoscenza tra i soggetti derivante da precedente 5appartenenza al comune sodalizio; - presunte attività di "calmiere" che l'imputato avrebbe svolto tra abitanti del suo rione senza l'impiego di violenza o minaccia; - le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]), il quale, non solo riferisce circostanze apprese de relato, ma parla unicamente di un'affiliazione rituale dell'imputato e di fatti riferibili a prima del 2018 (data della sua scarcerazione) e quindi ad un periodo già coperto dalla precedente condanna subita dal [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo; - la presunta partecipazione del ricorrente a reati fine del sodalizio (capi 43, 44, 45) che tuttavia si contesta per le ragioni indicate nel secondo motivo di ricorso. 3.1.1. Con il secondo motivo, si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. per i capi 43, 44, 45, nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione a tali imputazioni. Per il capo 43 si evidenzia che la prova a carico dell'imputato emerge unicamente da due intercettazioni il cui contenuto è stato mal interpretato e dalle quali anzi emergerebbe che la condotta estorsiva era stata materialmente posta in essere da altri e che l'imputato era allo scuro della vicenda. Per il capo 44 si rileva che a carico del ricorrente vi è unicamente un'intercettazione telefonica dalla quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] viene informato di presunte condotte estorsive già poste in essere da altri, del tutto insufficiente a dimostrare il concorso nell'estorsione. Analogamente per il capo 45 si valorizza una conversazione intercettata intercorsa tra terze persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, senza motivazione, è stata interpretata nel senso che la stessa avesse ad oggetto richieste estorsive. In sostanza, per tutte le suddette imputazioni, secondo il difensore, emergerebbe unicamente un coinvolgimento a posteriori del [OSCURATO:PERSONA] che non è sufficiente per provare il concorso nei reati; né i Giudici di merito avrebbero spiegato quale sia stato il contributo causale dato dall'imputato alla consumazione delle estorsioni e le ragioni per le quali il fatto che sia stato informato di vicende estorsive già consumate dimostrerebbe la sua adesione all'azione criminale. 3.1.2. Con il terzo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 43, 44, 45. Secondo il difensore, l'aggravante del metodo mafioso si può ritenere sussistente solo quando la forza di intimidazione del gruppo si è estrinsecata in concreto o quanto meno è stata evocata, non essendo sufficiente che l'estorsione sia perpetrata da appartenenti ad un clan (non potendosi escludere che questi agiscano uti singuli). 6La Corte di appello avrebbe dato sul punto una motivazione "non adeguatamente approfondita" ed avulsa dal caso concreto, non avendo spiegato come e quando il metodo mafioso era stato usato o era stata evocata la riconducibilità dell'azione estorsiva al gruppo criminale. 3.1.3. Con il quarto motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 63, 99 e 132 cod., pen. e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. A detta del ricorrente, infatti: a) la recidiva sarebbe stata ritenuta solo sulla base dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] senza l'osservanza dei principi di diritto più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; b) l'entità degli aumenti di pena per le ritenute aggravanti così come per la continuazione non è motivata. 3.2. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia mancanza, contraddittorietà, illogicità motivazione in relazione al capo 1) ed inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso a firma del co-difensore. 3.2.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione ai capi 43, 44, 45 nonché violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. Il motivo è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che lamenta la valorizzazione a fini accusatori di intercettazioni vaghe (dalle quali non emerge con certezza neppure l'identità delle vittime e l'oggetto delle richieste estorsive), nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto solo in una fase successiva alla consumazione dei reati ad opera di terze persone. 3.2.2. Con il terzo motivo, si denuncia mancanza, contraddittorietà, illogicità motivazione ed inosservanza/erronea applicazione di legge penale in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen. Secondo il difensore, i giudici di merito avrebbero ritenuto che l'associazione fosse armata solo perché è emerso che singoli imputati (tra i quali non figura l'odierno ricorrente) disponevano di armi da fuoco, senza tuttavia spiegare per quali ragioni tali armi fossero a disposizione dell'associazione e non di singoli sodali uti singuli.; mancherebbe, inoltre, la motivazione in ordine all'imputabilità soggettiva della circostanza al [OSCURATO:PERSONA], in quanto nulla sarebbe stato detto in ordine alla ragioni per le quali si poteva affermare che l'imputato sapesse o potesse sapere della disponibilità di armi da parte di altri presunti sodali. 3.2.3. Con il quarto motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà, illogicità motivazione ed inosservanza/erronea applicazione legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riconosciuta per capi 743, 44, 45. La difesa rileva che la motivazione sul punto sarebbe apparente, carente o contraddittoria perché la Corte avrebbe motivato sull'aggravante in generale per tutti gli imputati senza considerare la specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA], al quale peraltro non si contesta di aver posto in essere alcuna intimidazione né di aver evocato la forza di intimidazione del clan; si deduce altresì la carenza della motivazione in ordine alla prova che le singole azioni estorsive fossero finalizzate a favorire il clan e non fossero invece iniziative personali di singoli imputati: rileva infine il difensore che, avendo gli stessi Giudici di merito parlato unicamente di minacce silenti (non accompagnate dunque da condotte efferate o evocative del vincolo associativo), si poteva al più ritenere sussistente la sola aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. 3.2.4. Con il quinto motivo, il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nonché della violazione degli artt. 81, 99, 132 e 133 cod. pen.: a detta del ricorrente, la recidiva è stata ritenuta solo sulla base dei precedenti penali senza valutare la distanza cronologica tra fatti né il contesto ambientale in cui sono stati perpetrati. Evidenzia, inoltre, il difensore che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per l'appartenenza alla medesima associazione per delinquere protrattasi nel tempo (e interrotta solo da un periodo di carcerazione): si è quindi in presenza di diverse condanne per un unico reato associativo o comunque a più reati unificati dal vincolo della continuazione (continuazione peraltro riconosciuta dalla Corte di appello), il ché sarebbe giuridicamente e logicamente incompatibile con la continuazione (come peraltro affermato da sentenze di questa Corte citate nel ricorso). 3.2.5. Con il sesto motivo, si deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost. Secondo il difensore, la Corte avrebbe errato nella quantificazione della pena e non si è attenuta ai principi sanciti dalla Suprema Corte in materia, in quanto, dopo aver riconosciuto la continuazione, avrebbe dovuto "scorporare" i reati posti in continuazione e oggetto delle precedenti sentenze irrevocabili, verificare quale tra i reati giudicati e giudicandi fosse il più grave e poi rideterminare gli aumenti per ciascuno dei reati in continuazione ivi inclusi quelli già giudicati. La motivazione della sentenza non consentirebbe, dunque, di comprendere quale sia il reato più grave e conseguentemente di valutare la proporzionalità degli aumenti di pena e le ragioni giustificative degli stessi; inoltre, l'aumento di pena per i fatti già giudicati è sproporzionato rispetto alla pena base applicata per il capo 1) e si è così frustrata la ratio dell'istituto della continuazione. Errata sarebbe anche l'individuazione del reato più grave che, per il 8numero delle aggravanti contestate e il disvalore concreto dei fatti, andava individuato in quello oggetto delle precedenti sentenze e non quello di cui al capo 1) oggetto del presente procedimento. 3.2.6. Con il settimo motivo, si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli aumenti per la continuazione per i reati di estorsione oggetto di questo procedimento reputati eccessivi e non motivati. 4. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si rileva la mancanza di prova e di motivazione in ordine alla natura mafiosa dell'associazione, a detta del difensore ritenuta dai giudici di merito in difetto di condotte dimostrative della forza di intimidazione del sodalizio e di fatti comprovanti la condizione di assoggettamento del territorio, non potendosi desumere la natura mafiosa sulla base della sola contiguità e dei soli legami tra soggetti già qualificati in passato come mafiosi. 4.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 416bis, secondo comma, cod. pen. A detta del difensore, al [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto un ruolo apicale nell'associazione, nonostante nessuna delle condotte a lui ascritte implicasse l'effettivo esercizio di poteri di comando e direzione la motivazione della sentenza sarebbe, altresì, illogica in quanto non tiene conto che in numerose informative di polizia in atti il [OSCURATO:PERSONA] non viene neppure menzionato, il che non è compatibile con il ruolo allo stesso attribuito nell'associazione. 4.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il difensore, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non sono state valutate in conformità ai criteri stabiliti dalla suddetta norma e dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata nel ricorso). 4.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante dell'associazione armata (art. 416bis, quarto comma, cod. pen.): in particolare, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza in capo all'imputato della disponibilità di armi da parte di altri coimputati e presunti sodali. 4.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione al concorso dell'imputato nei reati di estorsione a lui contestati. A detta del difensore, la responsabilità dell'imputato in relazione ai reati-fine sarebbe stata illegittimamente desunta unicamente dal fatto che lo stesso 9faceva parte del vertice dell'organizzazione criminale. 5. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi. 5.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Secondo il difensore, gli elementi che i giudici di merito hanno valorizzato non integrano il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso. La motivazione della sentenza in relazione al [OSCURATO:PERSONA] consterebbe di una mera elencazione di elementi indiziari, che, peraltro, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sarebbero stati valutati singolarmente in maniera parcellizzata. La Corte non avrebbe poi tenuto conto dei seguenti fatti: - nessuno dei collaboratori di giustizia ha chiamato in causa l'imputato; - non risulta che lo stesso abbia partecipato a riunioni o summit di mafia; - la commissione di singole estorsioni non è sufficiente ai fini della prova della appartenenza al clan, posto che l'imputato ben avrebbe potuto commetterle in proprio (tanto più che non essendo stato delimitato il lasso temporale della partecipazione non è neppure possibile affermare che lo stesso coincida con quello di consumazione delle estorsioni); - a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono state valorizzate una serie di intercettazioni mal interpretate o travisate. 5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. A detta del difensore, l'aggravante dell'associazione armata sarebbe stata ritenuta dai Giudici di merito nonostante nessuna arma sia stata mai rinvenuta e non vi sia prova che delle armi sia stato fatto uso soprattutto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione legge e vizio motivazione in relazione all'estorsione di cui al capo 10). Secondo la difesa, la prova del concorso dell'imputato sarebbe stata desunta unicamente da conversazioni intercettate non correttamente interpretate, dalle quali emerge unicamente che l'imputato era presente ai colloqui ma non ha dato alcun contributo causale alla consumazione del reato, peraltro anche la vittima della presunta estorsione non lo ha mai indicato come autore del fatto. 5.4. Il quarto motivo denuncia violazione legge e vizio motivazione in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 39). Evidenzia il difensore che la Corte territoriale ha motivato come se l'estorsione fosse stata consumata laddove l'imputazione si trattava di un mero tentativo; si rileva, inoltre, che dai colloqui captati emerge solo che l'imputato 10ha avuto un incontro con la persona offesa e ha svolto una sorta di attività di mediazione, condotte del tutto inidonee ad integrare il concorso nel tentativo di estorsione. 5.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai capi 40) e 41). A detta del difensore, la sentenza impugnata avrebbe fornito una motivazione errata e illogica in ordine al motivo di appello col quale la difesa aveva chiesto di ritenere il reato di tentata estorsione di cui al capo 40 assorbito in quello di estorsione consumata di cui al capo 41, non avendo i Giudici di merito adeguatamente considerato l'identità della persona offesa e la vicinanza temporale delle richieste estorsive. 5.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione legge e vizio motivazione in relazione al delitto di detenzione di armi da sparo di cui al capo 49). La Corte avrebbe immotivatamente ed illogicamente ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto nonostante dalle intercettazioni poste a fondamento della contestazione emergesse la mera presenza dell'imputato nel luogo in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] deteneva e provava armi che erano nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo. 6. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 6.1. Con il primo, si deduce violazione dell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante della collaborazione. Premesso che nel processo di appello il [OSCURATO:PERSONA] ha reso ampie dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie, ampiamente e reiteratamente utilizzate nella motivazione della sentenza impugnata a carico dei coimputati, la difesa evidenzia la contraddittorietà e illogicità della predetta sentenza nella parte in cui gli stessi Giudici di merito hanno poi negato all'imputato l'attenuante de qua sostenendo che il suo contributo non era stato significativo e non aveva apportato un quid novi al patrimonio conoscitivo del giudicante. 6.2. Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. 7. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati cinque motivi. 7.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge processuale (artt. 441, comma 5, 179, 415-bis, 416, 419, 438 cod. proc. pen.). Il difensore reitera l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere dopo il 14/05/2018 (o in subordine di quelli posti in essere tra il 14/05/2018 e il 01/12/2020), in quanto asseritamente assunti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini e/o in difetto del provvedimento di 11autorizzazione alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen.; eccezione che, a detta del difensore, sarebbe stata rigettata sia dal G.u.p. sia dalla Corte di appello con motivazione giuridicamente errata rileva. 7.2. Con il secondo e il terzo motivo, si contesta il ruolo apicale riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio sotto il duplice profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo). Sotto il primo profilo si evidenzia che tutti gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono inidonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse ai vertici dell'associazione: non lo è la partecipazione alle riunioni del clan, elemento neutro in quanto tali riunioni ben potevano essere aperte anche a semplici associati; non può esserlo la mera presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] alla "presentazione" del [OSCURATO:PERSONA] al reggente del clan (il coimputato [OSCURATO:PERSONA]); non lo è la semplice partecipazione (peraltro contestata con altro motivo) ai cd reati fine in quanto elemento assolutamente neutro; non possono esserlo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che anzi gli attribuisce il ruolo di semplice partecipe; non le dichiarazioni rese in appello dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto non credibili e comunque non dirimenti (posto che la ripartizione dei proventi delle singole estorsioni non dimostra il ruolo apicale). Si evidenzia poi la illogicità della sentenza laddove si ipotizza un sodalizio mafioso, peraltro di dimensioni ridotte, con ben quattro capi operanti contestualmente. Ci si duole inoltre della mancanza di una motivazione individualizzata per il [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte ha operato una valutazione cumulativa, attribuendo peraltro all'imputato elementi indiziari che riguardano altri, e non ha individuato le specifiche condotte da lui poste in essere da cui si poteva desumere il suo ruolo di comando. La sentenza sarebbe, infine, contraddittoria dal momento che i Giudici di merito valorizzano a fini di prova le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ritenendoli attendibili) ma poi non gli credono laddove gli stessi attribuiscono ad altri imputati il ruolo di capi del clan e quindi attribuiscono al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di mero partecipe. 7.3. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Secondo la difesa, a fronte dello specifico motivo di appello col quale si era eccepita l'inapplicabilità dell'aggravante dell'associazione armata al [OSCURATO:PERSONA] (non essendovi prova alcuna che lo stesso abbia mai avuto la disponibilità di armi), la Corte aveva replicato unicamente richiamando precedenti giurisprudenziali non pertinenti al caso specifico. 7.4. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge in relazione a tutti gli episodi di estorsione contestati al ricorrente. 12A detta della difesa, la Corte avrebbe illegittimamente desunto il concorso nei reati fine dalla sola appartenenza dell'imputato all'associazione e dalla sua presenza a riunioni in cui si parlava genericamente di estorsioni, senza motivare in ordine allo specifico contributo che l'imputato avrebbe dato alla commissione dei singoli delitti. 8. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a dieci motivi. 8.1. Con il primo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione nonché inosservanza/erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. Il difensore rileva che tutti gli elementi di fatto dai quali i Giudici di merito hanno desunto il reato di partecipazione all'associazione mafiosa sono inidonei a fornire la prova della stessa, poiché da nessuno di tali elementi emerge che il [OSCURATO:PERSONA], al di là della mera affiliazione formale e della qualifica di "uomo d'onore", abbia dato un effettivo e concreto contributo all'attività e alla conservazione del sodalizio. In particolare, premesso che, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di appello, la precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 -bis cod, pen. riportata dal [OSCURATO:PERSONA] non può costituire prova della sua perdurante appartenenza al sodalizio, si evidenzia che: - l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui l'imputato nega col [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di affiliarsi alla famiglia Ficarazzi non può essere letta come ammissione della sua appartenenza alla famiglia Roccella (in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo apicale); - in ogni caso, dalla conversazione non emerge alcun ruolo attivo dell'imputato in seno al sodalizio; - la partecipazione ai reati di cui ai capi 36 e 39 (peraltro contestata col secondo motivo di ricorso) non è in ogni caso sufficiente a dar prova della partecipazione all'associazione; - la vicenda della richiesta di esenzione dal pagamento del pizzo per un commerciante rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (vicenda oggetto del capo 32 dal quale l'imputato è stato assolto) è semmai dimostrativa, alla luce del rifiuto della richiesta, della sua estraneità all'associazione; - neutra sarebbe altresì la conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] commenta col [OSCURATO:PERSONA] i metodi eccessivamente bruschi del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nella riscossione del pizzo. 8.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ed inosservanza/erronea applicazione di legge penale in relazione ai reati di estorsione aggravata di cui ai capi 36 e 39. Per il capo 36, si rileva che la prova del concorso del [OSCURATO:PERSONA] è stata 13desunta da intercettazioni generiche e mal interpretate, dalle quali non emerge alcuna condotta intimidatoria ascrivibile all'imputato; i Giudici di merito hanno poi omesso di motivare sia in ordine alla versione alternativa delle captazioni offerta dalla difesa sia in ordine alla identificazione col [OSCURATO:PERSONA] della persona di cui altri imputati parlano in altre conversazioni relative all'episodio in esame. Per il capo 39, la difesa contesta il contenuto e il significato attribuito dalla Corte ad alcune conversazioni, peraltro, né univoche né esplicite. 8.3. Il terzo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà, illogicità motivazione ed inosservanza erronea applicazione legge penale in relazione all'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. A detta del difensore, la Corte di appello avrebbe ritenuto l'associazione armata per il solo fatto che singoli imputati disponevano di armi, senza motivare in ordine alle ragioni per le quali tali armi fossero nella disponibilità del sodalizio e non dei singoli soggetti che le detenevano e soprattutto senza indicare gli elementi in forza dei quali il [OSCURATO:PERSONA] (pacificamente estraneo alla detenzione) sapesse o potesse sapere della esistenza di tali armi; né si poteva presumere che l'associazione fosse armata solo perché si tratta mafia storica essendo stata tale presunzione esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (citata nel ricorso). 8.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per capi 36 e 39. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, sarebbe apparente o contraddittoria, in quanto la Corte ha effettuato una valutazione cumulativa, senza considerare la specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] (al quale peraltro non si attribuisce alcuna condotta di violenza o minaccia). Carente sarebbe la motivazione in ordine all'uso o alla evocazione del metodo mafioso così come in ordine alla agevolazione dell'associazione. Rileva infine il difensore che, avendo gli stessi Giudici di merito fatto riferimento a minacce silenti risultava giocoforza escluso l'uso del metodo mafioso sub specie di azioni violente ed efferate, sicché si poteva semmai configurare la sola circostanza aggravante dell'essere stata l'estorsione commessa da appartenenti ad associazione mafiosa. 8.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ad aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. per i capi 36 e 39. Il difensore rileva che, poiché per le ragioni esposte al primo motivo doveva escludersi il reato di partecipazione al sodalizio, si doveva conseguentemente escludere anche l'aggravante de qua che tale partecipazione presuppone. 148.6. Con il sesto motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva. A detta del ricorrente, la recidiva è stata ritenuta solo sulla base dei precedenti penali senza valutare la distanza cronologica tra fatti né il contesto ambientale in cui sono stati perpetrati. Evidenzia, inoltre, il difensore che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per l'appartenenza alla medesima associazione per delinquere protrattasi nel tempo (e interrotta solo da un periodo di carcerazione), si è quindi in presenza di diverse condanne per un unico reato associativo o comunque a più reati unificati dal vincolo della continuazione, il ché sarebbe giuridicamente e logicamente incompatibile con la continuazione (come peraltro affermato da sentenze di questa Corte citate nel ricorso). 8.7. Il settimo motivo ha ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sia sotto il profilo della violazione di legge che del difetto di motivazione. La Corte territoriale, a detta del difensore, ha negato le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. valorizzando la sola gravità del titolo di reato, non tenendo in alcun conto dell'età dell'imputato, delle sue condizioni economiche familiari e del contesto ambientale in cui ha operato. Non si è poi in alcun modo tenuto conto del suo ruolo marginale in seno al sodalizio e del minimo contributo dallo stesso apportato. 8.8. L'ottavo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'applicazione e alla determinazione della durata della misura di sicurezza personale, non preceduta da alcun accertamento della concreta e attuale pericolosità sociale dell'imputato. 8.9. Il nono motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e sequestrato al momento dell'esecuzione della misura cautelare personale. I Giudici di merito avrebbero dispoto la confisca senza motivare sul rapporto di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto e i reati contestati nonché sulla sproporzione tra la somma e le condizioni economiche e reddituali dell'imputato anche alla luce dei documenti prodotti dalla difesa. 8.10. Con il decimo motivo si denuncia violazione legge e vizio motivazione in relazione alle statuizioni civili. I Giudici di merito avrebbero, infatti, pronunciato condanna generica al risarcimento senza motivare in ordine alla sussistenza del danno concretamente subito dalla parti civili costituite. 9. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi. 9.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di 15motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo il difensore, la sentenza di appello non si sarebbe confrontata con gli argomenti e i rilievi critici contenuti nei motivi di gravame, con i quali si lamentava che gli elementi valorizzati dal G.u.p. non erano idonei ad integrare il reato di partecipazione all'associazione. Premesso che i rapporti di parentela dell'imputato con noti esponenti di "cosa nostra" (vale a dire l'essere nipote di [OSCURATO:PERSONA] detto "il papa" e cugino di [OSCURATO:PERSONA]) non erano rilevanti né potevano giustificare quel pregiudizio che aveva orientato l'interpretazione unilaterale in chiave accusatoria delle risultanze probatorie, il ricorso illustra le circostanze di fatto poste a fondamento della condanna evidenziando come le stesse, o non sussistono, o sono comunque prive di efficacia dimostrativa, sostenendo che: a) sarebbe irrilevante la precedente condanna per associazione di stampo mafioso riportata dal [OSCURATO:PERSONA] (peraltro per fatti risalenti al 1982), non potendo giustificarsi una sorta di presunzione di appartenenza al sodalizio mafioso, tenuto anche conto che l'imputato ricompare nelle indagini solo nel 2017 e dunque dopo 35 anni; b) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano generiche (anche per quanto riguarda la collocazione temporale dei fatti), inattendibili, prive di riscontri e in ogni caso non attribuiscono al [OSCURATO:PERSONA] alcun ruolo operativo; c) le intercettazioni relative al viaggio in Calabria fatto dall'imputato insieme a [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2017 sono irrilevanti non essendo emersa alcuna prova che il viaggio fosse finalizzato ad una operazione di narcotraffico (per la quale non vi è infatti alcuna contestazione specifica), tenuto anche conto del fatto che i Giudici di merito non hanno spiegato in quale punto delle conversazioni l'odierno ricorrente avrebbe dato consigli al parente per la gestione del sodalizio mafioso; d) i contatti e gli incontri avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con altri mafiosi, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2019, non possono dimostrare che lo stesso abbia assunto la reggenza della famiglia Ciaculli in quanto rimane ignoto l'oggetto di tali incontri e la loro riconducibilità a fatti di mafia, mentre la semplice frequentazione di pregiudicati per motivi di parentela o amicizia non integra appartenenza all'associazione. Le intercettazioni in atti non sarebbero né chiare né univoche e la Corte territoriale non ha neppure considerato i motivi di appello con i quali si contestava la ricostruzione delle stesse fatta dal G.u.p. e si prospettavano spiegazioni alternative a quelle dell'accusa, fermo restando che, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (citata nel ricorso) meri contatti con altri mafiosi non sono 16sufficienti a provare la partecipazione, in mancanza di prova di un contributo concreto alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio. 9.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in seno all'associazione di cui al capo 1) dopo il 22/01/2019. Dopo aver ampiamente richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il difensore rileva che la Corte territoriale non si è attenuta agli stessi, in quanto ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di capo del sodalizio nonostante non fosse emerso alcun elemento da cui desumere la prova di un concreto ed effettivo esercizio di poteri di direzione o di un effettivo assoggettamento di altri componenti dell'organizzazione criminale. 9.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Premesso che la motivazione della sentenza di primo grado sul punto era del tutto mancante, la difesa evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto l'aggravante solo perché alcuni presunti sodali detenevano armi, senza però spiegare le ragioni per le quali tali armi erano nella disponibilità dell'associazione e non dei singoli imputati, né quelle per le quali il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse o potesse conoscere tale circostanza, ribadendosi che a giustificare l'applicazione della circostanza non basta la presunta notoria disponibilità di armi in capo alle cd mafie storiche. 9.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva reiterata applicata al ricorrente. Secondo il difensore, la Corte avrebbe ritenuto la recidiva solo in virtù dei precedenti dell'imputato, senza spiegare, se non con mere formule di stile, perché i nuovi reati fossero in concreto manifestazione di accresciuta pericolosità e maggiore colpevolezza. 9.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche in quanto fondato, a detta del difensore, sulla sola gravità del titolo di reato, senza considerare la risalenza nel tempo dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] e l'ottimo comportamento processuale. 9.6. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza personale e alla determinazione della sua durata. La Corte avrebbe illegittimamente presunto la pericolosità dell'imputato senza dar conto delle ragioni per le quali la stessa sussiste in concreto, tenuto anche conto del fatto che i precedenti dell'imputato sono risalenti. 1710. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1). La difesa evidenzia che il Giudice di primo grado ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] rilevando che non erano emersi dagli atti d'indagine elementi sufficienti per dimostrare che l'imputato avesse dato un effettivo contributo al sodalizio e che non era sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il solo fatto che i collaboratori di giustizia lo avevano indicato come un "uomo d'onore". Tanto premesso, si evidenzia, in primo luogo, che la Corte di appello, nel riformare la precedente sentenza assolutoria, non si è attenuta ai noti principi affermati dalla Suprema Corte in materia di cd "motivazione rafforzata": ed infatti, i Giudici del gravame, soprattutto in relazione all'unico elemento di fatto rilevante (vale a dire gli incontri avuti dal [OSCURATO:PERSONA] nel maggio/giugno 2020 con [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento Ciaculli/Brancaccio), si erano limitati a dare di tali incontri una interpretazione in chiave accusatoria plausibile, ma che non superava in alcun modo quella diversa e opposta fornita dal G.u.p. Residuava, quindi, il dubbio ragionevole (ritenuto sussistente dal primo giudice) che durante tali incontri - monitorati a distanza dagli operanti ma non oggetto di intercettazioni - i due non avessero parlato della gestione dei rispettivi clan né di contrasti tra gli stessi insorti, non superabile valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori (generiche e imprecise), né quelle rese in appello dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (il quale peraltro aveva ammesso di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA]), che nulla avevano aggiunto alle prime. 11. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a otto motivi. 11.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e dell'art. 6, paragrafo 4 della direttiva 2012/13/UE. Il difensore si duole del fatto che, nonostante dal capo d'imputazione emergesse in maniera evidente che al [OSCURATO:PERSONA] si contestava la mera partecipazione all'associazione di cui al capo 1), i Giudici di merito lo avevano condannato per il reato di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., riconoscendogli un ruolo apicale mai contestato. Vi era dunque stata una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Peraltro, una diversa qualificazione giuridica del fatto doveva ritenersi in contrasto con i principi più volte affermati dalle note sentenze in materia della Corte di Giustizia UE e della CEDU (ampiamente richiamate nel ricorso). 11.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di 18motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416bis, secondo comma, cod. pen. Secondo il difensore la motivazione della sentenza impugnata sul punto è carente in quanto gli elementi valorizzati dalla Corte ai fini dell'affermazione di responsabilità sono del tutto neutri: si tratta, infatti, di condotte e comportamenti che ben possono essere riferiti anche ad un semplice partecipe. La sentenza, utilizzando massime di esperienza inesistenti, avrebbe omesso di indicare in quali situazioni concrete il [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato poteri decisionali o direttivi, e non ha tenuto conto del fatto che dalle intercettazioni emerge che lo stesso non era neppure a conoscenza di tutte le vicende del sodalizio. 11.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Secondo il difensore, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante unicamente in forza di un episodio, del tutto irrilevante, riferito dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire il fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva sequestrato una pistola a tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultimo aveva disatteso gli ordini circa l'uso dell'arma che gli erano stati dati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]): tale elemento, secondo il ricorrente, non è però idoneo a dimostrare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'aggravante, non essendo, peraltro, legittimo il ricorso a presunzioni neppure di fronte alle cd mafie storiche. 11.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione legge e vizio motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per le estorsioni di cui ai capi 5, 12 e 20. Per i capi 5 (estorsione in danno della ditta Trinacria gas) e 12 (estorsione in danno della ditta Metaltrucks) i Giudici di merito, secondo la difesa, hanno ritenuto il concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base della sua appartenenza al sodalizio, valorizzando una generica adesione al programma criminoso dell'associazione che non poteva però bastare a ritenere provato un effettivo contributo alla commissione delle singole estorsioni; dalle intercettazioni valorizzate dal G.u.p. e dalla Corte territoriale, infatti, emergeva, al più, che il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto (nella ripartizione del provento delle estorsioni o nelle discussioni sulla destinazione dello stesso) rispetto a delitti già consumati; il ché, a detta del difensore, può semmai integrare il diverso reato di ricettazione ma non anche il concorso nelle estorsioni. Quanto all'estorsione di cui al capo 20 (in danno della [OSCURATO:PERSONA]), la difesa rileva che il [OSCURATO:PERSONA] compare nella vicenda solo nel momento in cui l'azione criminosa è allo stadio del mero tentativo (in quanto il pizzo non è stato ancora riscosso), sicché si doveva ritenere per lui il reato solo tentato e 19non anche consumato. Si evidenzia, infine, che la mera presenza fisica dell'imputato a riunioni in cui si discute dell'estorsione de qua non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato. 11.5. Il quinto motivo denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione all'estorsione di cui al capo 26 in danno dell'esercizio commerciale MD. La contraddittorietà, a detta del difensore, risiede nel fatto che la Corte, da un lato, afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha pianificato l'estorsione insieme al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, che l'imputato ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di essere ragguagliato circa la riscossione del provento del reato e circa la destinazione dello stesso, richiesta che non avrebbe avuto senso se l'odierno ricorrente avesse pianificato la consumazione del reato. 11.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati per la continuazione per i reati di cui ai capi 5, 12, 20, 23, 26, 34, 36 e 37 nonché a quelli per la continuazione esterna con i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Palermo (irrevocabile il 20.10.2007). Il difensore evidenzia che nei motivi di appello aveva rilevato che gli aumenti erano eccessivi e che il giudice di primo grado non aveva motivato in ordine alla loro quantificazione; la Corte di appello ha accolto il motivo, riducendo l'entità degli aumenti, ma, a sua volta, avrebbe omesso di motivare in ordine alla quantificazione degli stessi. 11.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen. La violazione di legge, secondo il difensore, consiste nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in questo procedimento per un reato associativo commesso a far data dal 24/02/2003, mentre la precedente condanna per il medesimo delitto, indicata come presupposto della recidiva, è divenuta irrevocabile il 29.10.2007: mancherebbe, dunque, l'anteriorità della precedente sentenza rispetto al nuovo reato commesso, con conseguente insussistenza della recidiva contestata. 11.8. L'ottavo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 99 e 81 cod. pen. Il difensore, citando giurisprudenza di questa Corte, ritiene che l'istituto della recidiva non sia compatibile con quello della continuazione; da ciò conseguirebbe che le precedenti condanne del [OSCURATO:PERSONA] per fatti per i quali è stata riconosciuta la continuazione con quelli oggetto del presente procedimento - una volta ritenuta la continuazione - non possono più costituire il presupposto per l'applicazione della recidiva, che dunque doveva essere esclusa. 2012. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi. 12.1. Il primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. Secondo il difensore, la Corte di appello avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], per l'estorsione in danno della [OSCURATO:PERSONA] srl, su alcune intercettazioni e sulla base delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito unicamente che lui passava presso l'esercizio commerciale dell'odierno ricorrente a ritirare il "pizzo" versato dalla persona offesa; vi sarebbe stato, quindi, un travisamento della prova, dal momento che, sulla base degli elementi sopra indicati, i Giudici di merito hanno invece affermato che l'odierno ricorrente aveva fatto minacce o avanzato pretese estorsive. 12.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. Secondo il difensore, l'aggravante de qua (vale a dire l'essere stata la violenza o minaccia posta in essere da appartenenti ad associazione mafiosa) non sarebbe applicabile al [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso, non solo non figura tra gli associati, ma non è neppure l'autore delle minacce. Rileva, inoltre, il difensore che l'aggravante in esame deve essere equiparata a quella della agevolazione dell'associazione mafiosa, sicché essendo relativa ai motivi a delinquere, non si estende ai concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 118 cod. pen. 12.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Citando giurisprudenza di questa Corte, il difensore rileva che la c.d. minaccia silente (vale a dire l'intimidazione tacita derivante dal modus operandi in un certo ambiente o territorio) non è sufficiente ad integrare il metodo mafioso (che richiede qualcosa di più e di diverso): in presenza di minaccia silente, la cui efficacia intimidatoria deriva dalla sola appartenenza dell'agente al sodalizio criminale, potrebbe, semmai, venire in rilievo la sola aggravante di cui all'art. 628 c. 3 n. 3 cod. pen.; le due aggravanti, peraltro, in tale caso specifico, si escluderebbero a vicenda. 13. Le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] per la legalità [OSCURATO:PERSONA] ASP e [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA] (costituitesi contro tutti gli imputati tranne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), hanno articolato due motivi di ricorso (interamente sovrapponibili), con i quali denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla liquidazione in loro favore delle spese processuali nel giudizio di appello: la Conte di appello avrebbe liquidato una somma inferiore al minimo previsto dall'art. 12 commi 1 21e 2 del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 (come modificato dal DM 147/22), senza peraltro in alcun modo motivare in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione di tali spese. 14. Il 12/03/2026 il difensore della parte civile Comune di Palermo ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati. Il 13/03/2026 i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie con le quali hanno chiesto di rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati. Il 17/03/2026 i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], F.A.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie difensive con le quali hanno chiesto di rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati. Il 25/03/2026 è pervenuta, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], memoria di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. 15. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale, ammessa su istanza dei difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo 1), possono essere trattati congiuntamente in quanto sono interamente sovrapponibili. Si contesta, in estrema sintesi, che la Corte di appello avrebbe ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] partecipe dell'associazione di stampo mafioso, in parte in base a circostanze di fatto di cui si contesta l'esistenza (o la interpretazione), e in parte in forza di elementi reputati insufficienti a dimostrare il vincolo associativo. 1.1.1. Giova preliminarmente ribadire quanto più volte affermato da questa Corte, anche nel suo più alto consesso, in tema di partecipazione al reato di associazione di stampo mafioso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione 22dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza quindi per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). In tale contesto si è poi precisato che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). Sul piano probatorio, si è poi chiarito che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). Tra i fatti concludenti dai quali si può desumere, anche con metodo logico-induttivo, l'appartenenza al sodalizio questa Corte ha indicato, a titolo esemplificativo: - la commissione dei cd reati-scopo per i quali l'associazione si costituisce, soprattutto quando si tratti di condotte reiterate e non occasionali, poste in essere in un lasso temporale significativo, con modalità operative tipiche o ricorrenti e il concorso di altri affiliati; si è peraltro precisato che la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza - ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione - rappresenta univoco sintomo - indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione - di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la "legalizzazione" e la conseguente qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso (Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce, Rv. 261909 - 01); 23- il fatto che l'agente sia posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02); - la partecipazione a più riunioni organizzative tenute presso la "sede" del gruppo criminale, non essendo ipotizzabile che un estraneo possa essere più volte ammesso a tali consessi (Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256045 - 01); ciò tanto più quando si tratti di partecipazione a riunioni ed incontri con esponenti di altre cosche operanti nel medesimo o in altri territori (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 01); - l'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 01). E' poi pacifico che il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01; Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025, dep. 2026, Vattiato, Rv. 289636 - 01). Questa Corte ha, infine, chiarito che in tema di prova della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, il giudice è tenuto ad una duplice applicazione della regola valutativa degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., onde ritenere dimostrati, oltre ogni ragionevole dubbio, prima i fatti storici indicativi dell'avvenuto inserimento del soggetto nella vita associativa, e poi, attraverso l'esame della valenza indicativa di ciascuno di quei singoli fatti, la configurabilità della condotta tipica e punibile secondo la disposizione incriminatrice (Sez. 1, n. 12808 del 12/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289719 - 01). 1.1.2. Tanto premesso, nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dai difensori, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto provata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) - associazione la cui esistenza non è neppure contestata dal ricorrente - sulla base di plurimi 24elementi, gravi e concordanti, dettagliatamente riportati alle pag. 95-103 della sentenza impugnata, tra i quali: 1) due precedenti condanne definitive che hanno accertato la partecipazione dell'imputato al medesimo sodalizio criminale quanto meno sino al luglio del 2012, e quindi in epoca immediatamente precedente ai fatti oggetto del presente procedimento; 2) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era un uomo d'onore ritualmente affiliato alla famiglia Brancaccio; 3) l'intercettazione ambientale in carcere di [OSCURATO:PERSONA] il quale riferisce al fratello di aver appreso che il [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua scarcerazione, era stato nuovamente inserito con ruoli apicali nella famiglia di appartenenza; 4) i numerosi incontri avuti dall'odierno ricorrente tra l'aprile 2019 e il maggio 2020 con appartenenti ad organizzazioni mafiose palermitane anche con ruoli apicali (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), tutti peraltro effettuati in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione a cui era all'epoca sottoposto; 5) lo stretto legame con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto reggente del mandamento Ciaculli/Brancaccio (dopo l'arresto nel 2019 di [OSCURATO:PERSONA]), con il quale si incontra più volte in luoghi segreti; incontri che avevano certamente oggetto illecito vista la particolare circospezione usata e i numerosi accorgimenti finalizzati a garantire la segretezza degli incontri stessi e interferenze da parte degli inquirenti; 6) il contenuto di alcune delle conversazioni intervenute durante tali incontri che gli inquirenti sono riusciti ad intercettare; conversazioni dalle quali emerge: a) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto di dipendenza gerarchica dal [OSCURATO:PERSONA], al quale rendeva conto della attività svolte sul territorio (ivi inclusa la risoluzione di controversie insorte tra commercianti del quartiere per l'acquisto di esercizi commerciali o l'uso di spazi pubblici) nonché delle necessità finanziarie del clan per il sostentamento dei detenuti; b) che l'odierno ricorrente ha fatto da tramite tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detto Folonari) per la risoluzione di un contrasto che vedeva contrapposti i rispettivi gruppi criminali di appartenenza; 7) che il [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte attiva in almeno tre episodi di estorsione (capi 43, 44 e 45) e nel corso delle conversazioni intercettate con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si mostra a conoscenza della più ampia attività estorsiva svolta nel quartiere facendo una sorta di "mappatura" delle vittime; 8) che l'imputato, come emblematicamente dimostrato dalle intercettazioni relative alla vicenda del detenuto [OSCURATO:PERSONA], si occupava anche del sostentamento delle famiglie dei detenuti, utilizzando a tal fine le risorse di una cassa comune a ciò dedicata. 25La Corte territoriale ha, dunque, puntualmente individuato plurimi fatti concludenti (tra quelli valorizzabili secondo la giurisprudenza di questa Corte), per poi evidenziare come la loro lettura coordinata dimostrava il perdurante e stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo criminale. 1.1.3. In realtà, i difensori del ricorrente, pur denunciando apparentemente violazione di legge, in realtà si limitano ad articolare censure non consentite ed estranee al sindacato di legittimità, in quanto volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti in forza di una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie; il tutto, peraltro, senza neppure individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e aventi carattere di decisività. Ed invero, quanto alla valenza probatoria delle intercettazioni tra terze persone in cui si parla di un sodale di nome [OSCURATO:PERSONA] (che entrambi i Giudici di merito hanno identificato nel [OSCURATO:PERSONA] sulla base di prove dichiarative e logiche univoche e neppure specificatamente contestate), agli incontri dell'imputato con altri appartenenti al sodalizio, e al ruolo di "calmiere" svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di competenza del clan, la difesa si limita a prospettare una diversa interpretazione degli elementi di fatto, senza peraltro denunciare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità delle conclusioni cui è giunta sul punto la Corte territoriale. Sul punto va quindi ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Occorre altresì rilevare che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 — 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, secondo la quale, in tema di intercettazioni, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto). 261.1.4. Gli argomenti con i quali la difesa cerca di sminuire la rilevanza probatoria di alcuni degli elementi valorizzati risultano del resto inconsistenti in quanto avulsi dal contesto e in contrasto con le risultanze istruttorie: vedi ad esempio la vicenda delle lamentele del figlio del [OSCURATO:PERSONA] per il mancato sostentamento del padre detenuto, giustificate dai difensori come un mero dispiacere per il fatto che i sodali non andavano a trovarlo agli arresti domiciliari; vedi anche le attività di "pacere/calmiere" svolte dal [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, derubricate a bonarie attività fatte per spirito di amicizia, in palese contrasto col contenuto delle intercettazioni da cui emerge come i commercianti "pacificati" dovessero piegarsi alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] e ricompensassero lui e il [OSCURATO:PERSONA] per l'intervento posto in essere. Quanto poi agli incontri dell'imputato con il reggente del mandamento, [OSCURATO:PERSONA], entrambi i giudici di merito (vedi pag. 99-101 sentenza di appello) hanno conformemente ritenuto che dalle conversazioni intercettate emergesse chiaramente la natura del rapporto tra i due e lo scopo degli incontri (che era quello di discutere di questioni relative a diversi aspetti della gestione e organizzazione del clan). La motivazione con la quale il provvedimento impugnato dà conto del significato e del valore indiziario tratto dalle conversazioni risulta del tutto logica e coerente. Peraltro, sul punto le censure della difesa risultano generiche e non contengono alcuna specifica contestazione né in ordine alla logicità della ricostruzione né in ordine ai criteri interpretativi utilizzati. Quanto alla chiamata in correità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la contestazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dello stesso è del tutto generica. Occorre altresì considerare che questa Corte ha affermato che in tema di chiamata in correità relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato; tuttavia, in presenza di una chiamata ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ed a fondare la pronuncia di affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659 - 01). Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dunque, non vanno lette isolatamente ma unitamente ai numerosi elementi di cui si è detto che le riscontrano ampiamente. Quanto poi all'argomento difensivo secondo il quale le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] potrebbero riferirsi al periodo di affiliazione al clan per 27il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato con precedente condanna definitiva, la deduzione è del tutto generica. 1.1.5. Anche la contestazione relativa alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai reati fine di cui ai capi 43, 44 e 45, risulta priva di pregio per le ragioni che saranno di seguito indicate esaminando il motivo di ricorso avente ad oggetto tali delitti. 1.1.6. In conclusione, si deve rilevare che la motivazione della sentenza impugnata, non solo è conforme ai principi di diritto (sopra richiamati) più volte ribaditi da questa Corte in tema di partecipazione al reato associativo, ma nella stessa non è neppure dato ravvisare profili di contraddittorietà o illogicità, peraltro neppure specificatamente prospettati dalla difesa. I motivi di ricorso difettano dunque di un adeguato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata il cui contenuto è, di fatto, in gran parte travisato e in più punti non considerato affatto. Nessun cenno viene fatto ad esempio: - alle intercettazioni in carcere del [OSCURATO:PERSONA]; - alle precedenti condanne del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che pure costituiscono un rilevante elemento indiziario a suo carico (ex plurimis Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 - 01, secondo la quale, sebbene la condotta di partecipazione debba essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, tuttavia l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale). 1.1.7. Le censure contenute nei ricorsi scontano peraltro un errore metodologico di fondo. Ed infatti, i difensori, a fronte di una motivazione che ha valorizzato plurimi elementi, i quali, singolarmente e unitariamente considerati, sono certamente idonei a dimostrare l'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso, hanno invece proceduto ad una valutazione parcellizzata degli stessi, evidenziando con riferimento a ciascuno di essi le presunte insufficienze e/o la scarsa efficacia dimostrativa, omettendo però di effettuare una lettura complessiva e di insieme delle risultanze probatorie. A causa di tale non condivisibile impostazione, i singoli argomenti a discarico dedotti dal ricorrente risultano, dunque, non solo non decisivi, ma inidonei a mettere in discussione la coerenza e la complessiva tenuta logica del provvedimento impugnato. 28Al riguardo, va ribadito quanto più volte affermato da questa Corte, vale a dire che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231302 - 01). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono interamente sovrapponibili, prospettando censure analoghe in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per le estorsioni di cui ai capi 43, 44, 45. Entrambi i motivi sono integralmente versati in fatto. Le censure difensive, infatti, si incentrano esclusivamente sul significato e sul valore indiziario che i giudici di merito (G.u.p. prima e Corte di appello poi) hanno attribuito alle conversazioni intercettate. Come in precedenza anticipato, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599- 01). Nel caso in esame i Giudici di merito hanno conformemente ritenuto che dalle conversazioni in atti risultava che il [OSCURATO:PERSONA] era partecipe della commissione delle estorsioni ai danni dei commercianti in cui si parlava nelle intercettazioni; ciò in quanto (pag. 170-174 della sentenza impugnata) dalle captazioni emergeva in maniera evidente come l'odierno ricorrente, non solo fosse sistematicamente informato da altri sodali (in particolare il [OSCURATO:PERSONA]) dell'andamento dell'attività estorsiva e sulle problematiche relative alla riscossione del "pizzo", ma impartisse altresì precise direttive in ordine alla esecuzione delle azioni criminose. La motivazione con la quale la sentenza impugnata dà conto del significato e del valore indiziario tratto dalle conversazioni risulta del tutto logica e coerente; peraltro, il difensore contesta tale ricostruzione non perché illogica o effettuata sulla base di criteri interpretativi inaccettabili, ma solo in forza di una sua diversa e contrapposta interpretazione tesa a ridimensionare il significato delle intercettazioni stesse. 29Al riguardo, va anche considerato che i difensori non si confrontano minimamente con quanto riportato alle pag. 104-107 della sentenza, nelle quali vengono richiamate numerose intercettazioni dalle quali emerge: - che il [OSCURATO:PERSONA] indica al [OSCURATO:PERSONA] l'elenco dei commercianti del quartiere taglieggiati; - che, tramite il [OSCURATO:PERSONA], ordina a tale [OSCURATO:PERSONA] di interrompere momentaneamente la riscossione del pizzo, sostituendolo in via cautelativa con altro soggetto per timore di interventi della A.G. La difesa del ricorrente, del resto, non ha neppure prospettato una plausibile spiegazione alternativa delle conversazioni captate, in quanto non ha spiegato per quale ragione gli autori materiali delle estorsioni dovessero sistematicamente informare il [OSCURATO:PERSONA] dell'andamento delle azioni delittuose se quest'ultimo era estraneo alle stesse. Non ci si confronta, poi, in alcun modo col dato di fatto che nelle intercettazioni valorizzate dai Giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA], non solo viene informato sugli sviluppi dell'azione estorsiva, ma è destinatario delle richieste degli autori dei reati che gli chiedono di attivarsi per verificare se la persona offesa ha pagato il "pizzo" e su chi lo abbia eventualmente riscosso; comportamenti questi che sono oggettivamente incompatibili con l'ipotesi prospettata dalla difesa, vale a dire che il [OSCURATO:PERSONA] fosse semplicemente al corrente di azioni illecite perpetrate da altri e che dunque si sarebbe in presenza di una mera connivenza non punibile. In sostanza, come per il primo motivo di ricorso, le censure difensive, non solo si concentrano solo su alcuni elementi di prova, omettendo ogni confronto con altri, ma si sostanziano in una lettura parcellizzata degli stessi. Per tale ragione il motivo risulta aspecifico. 1.3. Con il terzo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si contesta l'applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 43, 44, 45 sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. I motivi sono generici, in quanto mancano di uno specifico confronto critico, non solo e non tanto con la parte della motivazione della sentenza impugnata dedicata alla circostanza de qua (pag. 112-113), ma col complessivo quadro delineato dalle pronunce di merito, dal quale le censure difensive risultano implicitamente ma inequivocabilmente disattese. 1.3.1. In primo luogo, va evidenziato che già il motivo di appello con il quale la difesa ha contestato la sussistenza dell'aggravante risulta abbastanza laconico e generico e dunque ai limiti della inammissibilità, constando di poco più di una pagina contenente per lo più in citazioni di sentenze di legittimità e 30senza specifiche censure al quadro complessivamente emerso dagli atti d'indagine posti a fondamento della decisione. 1.3.2. In secondo luogo, va rilevato che l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. è stata contestata (e ritenuta), nel caso in esame, sotto il duplice profilo dell'impiego del metodo mafioso e dell'essere la condotta estorsiva finalizzata ad agevolare l'associazione mafiosa. 1.3.3. Ciò detto, non si può non partire dal dato di fatto - correttamente evidenziato dai giudici di merito - che la presente vicenda processuale ha ad oggetto estorsioni che sono state perpetrate ai danni di imprenditori e commercianti di quartieri di Palermo da parte di soggetti appartenenti a famiglie mafiose storicamente radicate in quei territori da decenni; clan mafiosi che controllano e presidiano il territorio di rispettiva competenza, per i quali l'attività estorsiva costituisce una delle principali fonti di guadagno e di finanziamento. In virtù di tale premessa, già solo ipotizzare che nel contesto sopra descritto, un singolo appartenente o singoli appartenenti al clan possano di loro iniziativa porre in essere azioni estorsive tenendo per sé i proventi, senza suscitare la benché minima reazione da parte del gruppo criminale, è del tutto inverosimile e illogico (se non impossibile). Nel caso in esame, mentre è dato riscontrare situazioni di contrasto o di dissidio per episodici "sconfinamenti" - vale a dire per il fatto che appartenenti ad una famiglia andavano a riscuotere il pizzo in zone di competenza di altra famiglia - non è invece dato riscontrare alcun elemento di fibrillazione interno al singolo clan. In difetto di elementi contrari - non emersi né prospettati dalla difesa - risulta dunque del tutto illogico e inverosimile ipotizzare che il [OSCURATO:PERSONA] (o altri imputati), nel perpetrare azioni estorsive nel territorio di competenza del suo clan abbia potuto agire uti singulo e non in nome e nell'interesse del sodalizio. E ciò tanto più ove si consideri che le condotte estorsive sono state poste in essere dall'imputato avvalendosi di altri appartenenti al medesimo sodalizio, ai quali impartiva precise direttive. Peraltro, da numerose intercettazioni riportate anche in relazione agli episodi oggetto delle imputazioni (emblematica la conversazione riportata a pag. 173 relativa all'estorsione in danno dell'agenzia di onoranze funebri), emerge come l'azione fosse perpetrata nell'interesse del gruppo. Corretta e condivisibile è dunque la decisione dei Giudici di merito di ritenere l'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa. 1.3.4. Analoghe considerazioni valgono per l'uso del metodo mafioso. Dalle sentenze di merito emerge infatti che l'attività estorsiva è stata consumata in una zona presidiata storicamente da organizzazioni di stampo 31mafioso, le quali esercitano un controllo capillare del territorio (come comprovato dalle plurime sentenze definitive richiamate nelle pronunce). Si è poi evidenziato come dalle intercettazioni in atti emerge un totale clima di assoggettamento degli operatori economici taglieggiati, comprovato sia dal fatto che la dazione di denaro non è neppure preceduta da richieste (a riprova di un sistema oramai cronico e supinamente accettato) sia dal fatto che nessuna delle vittime risulta aver mai sporto denuncia. Le estorsioni sono state poi perpetrate da soggetti pluripregiudicati anche per associazione mafiosa (tra i quali il [OSCURATO:PERSONA]) e dunque da persone conosciute sul territorio come appartenenti ai clan locali. I singoli reati, inoltre, non costituivano episodi occasionali, frutto dell'iniziativa estemporanea di singoli malavitosi locali, ma si inserivano in una attività pianificata, capillare e organizzata secondo regole ben precise, in cui gli autori materiali si attenevano alle direttive impartite dai rispettivi superiori gerarchici. Sulla base di tali elementi i Giudici di merito hanno quindi ritenuto sussistente anche l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, sul presupposto che in siffatto contesto era evidente che le persone offese avessero la chiara percezione della provenienza dell'attività delittuosa di cui erano vittime da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso e quindi percepissero la maggiore forza di intimidazione delle azioni di cui erano vittime. Si tratta di una motivazione corretta e conforme ai principi più volte affermati da questa Corte, la quale ha chiarito che in tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso - come appunto quello in esame - in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (ex plurimis Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669 - 01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182 - 01; Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 287238 - 01). Va, infine, rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, in tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine 32ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato (Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Alessi, Rv. 288638 - 01). L'una aggravante, dunque, non esclude affatto l'altra. 1.4. Il quarto motivo di ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto e settimo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, sono generici e manifestamente infondati. 1.4.1. Quanto alla recidiva, le difese omettono completamente di confrontarsi con la congrua motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale (pag. 174) nella quale sono stati esaminati i precedenti del [OSCURATO:PERSONA], la loro tipologia e offensività, la distanza temporale tra i fatti (reputata non ampia considerati i periodi di detenzione medio tempore subiti), la natura non occasionale dei nuovi delitti, per poi dedurre da tale disamina la conclusione che i fatti per cui si procede sono manifestazione di maggiore pericolosità e colpevolezza. Del resto, secondo quanto risulta dalle sentenze, il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per condotte sino al luglio del 2012, e subito dopo (nonostante la detenzione subita) è immediatamente rientrato a far parte del sodalizio criminale. In siffatto contesto, non sussistono, pertanto, elementi ed argomenti valorizzabili dalla Corte di appello per escludere la sussistenza della recidiva. 1.4.2. Quanto invece all'incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, alla quale si fa riferimento nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (valorizzando giurisprudenza di questa Corte risalente e superata), è appena il caso di evidenziare che la stessa non sussiste. Ed invero, secondo l'oramai costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, non sussiste incompatibilità, né logica né giuridica, tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (ex plurimis Sez. U, n. 9148 del 1996, Rv. 205543-01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953-02; Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01). 1.4.3. Quanto alle censure relative alla quantificazione della pena, è appena il caso di evidenziare che nel caso in cui sussista - come appunto quello in esame - la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. l'aumento di pena da applicare per il singolo reato è determinato dalla legge in misura fissa 33(2/3), mentre in caso di continuazione se il reato è stato commesso da soggetto al quale sia stata applicata tale tipologia di recidiva, l'aumento di pena (complessivo) per i reati satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena inflitta per il reato più grave (art. 81, quarto comma, cod. pen.). Nel caso in esame, per quanto riguarda i fatti oggetto di questo procedimento, con riferimento al reato più grave - vale a dire il capo 1 - la Corte ha applicato la pena base di anni 12 di reclusione, correttamente aumentata di 2/3 nella misura fissa imposta dall'art. 99, quarto comma, di anni 8. La pena è stata poi aumentata per la continuazione per i tre episodi di estorsione di cui ai capi 43, 44 e 45 complessivamente di un anno e tre mesi. Gli aumenti applicati dalla Corte di appello per la continuazione, dunque, non solo non sono eccessivi ma sono addirittura inferiori a quelli che avrebbero dovuto essere applicati in forza del citato art. 81, quarto comma, cod. pen. (un terzo della pena per il reato più grave). 1.5. Quanto al terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che lo stesso ha ad oggetto una questione (sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.) che non era stata oggetto di specifico motivo di appello. Il motivo non è dunque consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (non ricorrendo peraltro alcuna delle ipotesi di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.). 1.5.1. In ogni caso, la difesa non ha interesse a coltivare il motivo. Occorre infatti rilevare che entrambi i Giudici di merito, hanno ritenuto che nel concorso di circostanze ad effetto speciale - art. 416-bis, quarto comma, ed art. 99, quarto comma, cod. pen. - si dovesse applicare, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. il solo aumento per la recidiva (ritenuta circostanza più grave), mentre che per l'ulteriore aggravante non si doveva applicare l'aumento facoltativo fino ad un terzo, pure astrattamente consentito dalla norma da ultimo richiamata. Ciò comporta che l'aggravante de qua, pur ritenuta sussistente, non ha in alcun modo inciso sul trattamento sanzionatorio, sicché la sua eventuale eliminazione sarebbe parimenti priva di effetti pratici per l'imputato. 1.6. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto gli aumenti di pena per la ritenuta continuazione con i fatti già giudicati, è manifestamente infondato. 1.6.1. In primo luogo va evidenziato che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno 34gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di ratio, la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206 - 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259572 - 01). Non è quindi condivisibile quanto sostiene il difensore, vale a dire che la violazione più grave doveva essere individuata nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto delle sentenze irrevocabili per la presenza di un numero maggiore di aggravanti contestate e/o per il maggior disvalore delle condotte già giudicate: il parametro di cui tenere conto, infatti, non era la maggiore gravità in astratto o in concreto delle violazioni, ma unicamente la pena in concreto applicata. Ciò premesso, il motivo è del tutto generico in quanto la difesa non ha in alcun modo né allegato né provato che per i reati associativi già giudicati al [OSCURATO:PERSONA] fosse stata in concreto inflitta una pena superiore a quella che la Corte di appello ha ritenuto di irrogargli per il reato associativo oggetto del presente procedimento. 1.6.2. Quanto poi al fatto che la Corte di appello avrebbe effettuato per i reati in continuazione già giudicati un aumento unico anziché un aumento per ogni reato (dando conto per ciascuno dell'entità della pena), occorre considerare che il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i cc.dd. reati satellite non ha rilievo in sé ma in quanto sia strumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena nel suo complesso, e dunque non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742 - 01). E' poi pacifico che il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nel caso in esame, la difesa non ha contestato l'eccessività della pena complessivamente inflitta per il reato continuato e a ben vedere neppure quella per i reati satellite, limitandosi a dolersi della mancanza di motivazione in ordine ai singoli aumenti. 35Del resto, va evidenziato che, nel caso in esame, la pena per i reati oggetto delle sentenze irrevocabili, già rideterminata in anni 20 dall'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 24/03/2016 (che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza definitiva del 2015 con quelli della pronuncia irrevocabile nel 2000), è stata ulteriormente e sensibilmente ridotta dalla Corte territoriale ad anni 8 e mesi 9. L'aumento per la continuazione esterna, dunque, è stato piuttosto contenuto (tenuto conto del numero e della gravità dei delitti già giudicati tra i quali quelli di associazione di stampo mafioso ed estorsioni aggravate) e più che proporzionato rispetto alla pena base (tenuto anche conto del disposto dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. che imponeva, come detto, un aumento non inferiore ad un terzo della pena inflitta per la violazione più grave, e dunque, nel caso in esame non inferiore a anni 6 e mesi 8). 1.7. Per le ragioni sopra esposte entrambi i ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta in sostanza l'esistenza stessa dell'associazione di cui l'imputato avrebbe fatto parte e la sua natura mafiosa, deduce violazioni di legge che non erano state oggetto dei motivi di appello. Nell'atto di gravame, infatti, la difesa si era limitata a contestare la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione e non anche l'esistenza del sodalizio mafioso. Al riguardo, peraltro, è appena il caso di evidenziare che i Giudici di merito hanno ritenuto provata l'esistenza del sodalizio sulla base di plurimi e solidi elementi, tra i quali sentenze penali irrevocabili recenti relative alla medesima associazione di stampo mafioso di cui si discute; sentenze che, come più volte affermato da questa Corte, in presenza di associazioni mafiose "storiche" (come quella in esame), attenuano l'onere di motivazione del giudice (Sez. 2, n. 28602 del 06/05/2015, Pappadà, Rv. 264138 - 01), in quanto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., autorizzano a ritenere quale fatto "notorio" l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, a condizione che - come appunto nel caso di specie - il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia un'identità soggettiva, quanto meno parziale, tra la formazione storica e quella attuale e il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (Sez. 5, n. 10645 del 21/11/2025, dep. 2026, Alvaro, Rv. 289694 - 02). 36Il motivo di ricorso non è quindi consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto prospetta questioni non dedotte in appello (e non rientranti tra quelle previste dall'art. 609. comma 2, cod. proc. pen.) 2.2 E secondo motivo, con cui si contesta il ruolo apicale riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio mafioso e dunque l'errata applicazione dell'art. 416bis, secondo comma, cod. pen., è privo della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca. 2.2.1. Questa Corte ha infatti costantemente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi non solo quelli intrinsecamente indeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioni astratte o non pertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anche quelli che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (ex plurimis Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 2.2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello (pag. 59-62) ha dettagliatamente elencato gli elementi di fatto sulla base dei quali ha ritenuto provato l'inserimento del ricorrente nel sodalizio e il ruolo dalle stesso ricoperto nel vertice dello stesso. Sono stati in particolare valorizzati: 1) la partecipazione al medesimo sodalizio mafioso sino al febbraio 2003, già accertata con sentenza penale del G.i.p. di Palermo del 2004 (irrevocabile nel 2007); 2) la attiva partecipazione a numerosi summit di mafia (dal giugno 2019 sino al gennaio 2020) in cui erano presenti esponenti di spicco del clan ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); incontri nel corso dei quali, come emerso da intercettazioni ambientali chiare ed eloquenti: a) sono state discusse e decise questioni essenziali per la vita dell'associazione (quali il sostentamento dei sodali detenuti, le difficoltà finanziarie del gruppo, ecc.); b) è stata programmata e pianificata l'attività criminale del gruppo (ad es. individuando ed elencando gli esercizi commerciali taglieggiati, facendo il punto sull'attività estorsiva, prospettando soluzioni ai problemi insorti nella riscossione del pizzo, ecc.); c) l'odierno ricorrente ha avocato a sé la prerogativa di estromettere dall'associazione il sodale [OSCURATO:PERSONA] che non rispettava le direttive ricevute; 3) la diretta partecipazione a sei episodi di estorsione posti in essere nell'ambito del programma criminoso dell'associazione (capi 5, 20, 23, 26, 36 e 34); 4) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli era stato presentato come "uomo d'onore" e "reggente" della 37famiglia Rocella; 5) gli incontri riservati avuti con esponenti di spicco di altri clan ([OSCURATO:PERSONA] reggente del mandamento Brancaccio); 6) le dichiarazioni rese in appello dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere stato presentato al [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] e che nell'occasione l'odierno ricorrente gli disse di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] per ogni eventuale problema che avesse incontrato nello svolgere l'attività estorsiva nell'interesse del sodalizio. Sulla base di tali plurimi, gravi e concordanti elementi - peraltro neppure contestati in fatto dalla difesa - i Giudici di merito hanno quindi ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente ricoperto e concretamente svolto un ruolo direttivo in seno al sodalizio, partecipando a scelte decisionali essenziali al suo funzionamento e intrattenendo anche rapporti con i vertici di altri clan locali. La motivazione è giuridicamente corretta avendo la Corte territoriale valorizzato elementi che secondo i principi di diritto (in parte sopra richiamati) elaborati da questa Corte sono idonei ad integrare la partecipazione al reato associativo con ruolo apicale. 2.2.3. Sul punto è appena il caso di precisare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 - 01, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. a carico dell'indagato che risultava svolgere il ruolo di risolutore di controversie di portata rilevante, in materia di assegnazione di zone di competenza, per la realizzazione di attività illecite e/o lecite del sodalizio; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464 - 01, che ha ritenuto corretto il riconoscimento della qualifica di capo nei confronti dell'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi). Si è poi precisato che in tema associazione di tipo mafioso, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod pen. vanno riconosciuti a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi. (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 03). 38Organizzatore è altresì colui che, pur in posizione gerarchicamente subordinata ai vertici del gruppo, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287296 - 01). Si è infine precisato che, in ogni caso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, di direzione od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati, non essendo sufficiente il mero riconoscimento di un titolo "onorifico" o l'attribuzione formale di una funzione in concreto mai svolta (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 - 01; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132 - 01). 2.2.4. A fronte di una sentenza di appello che ha adeguatamente vagliato le censure dell'appellante, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa del ricorrente si limita ad una mera reiterazione degli argomenti contenuti nell'atto di gravame (peraltro già generici) che sono stati disattesi, senza articolare specifiche critiche alle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. Del resto, gli argomenti dedotti - quali il fatto che non era possibile che il [OSCURATO:PERSONA], essendo il reggente del clan, non fosse citato in alcune informative di polizia (peraltro neppure indicate) - sono con tutta evidenza inidonei a mettere in discussione la complessiva tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, la quale, come detto, si fonda su elementi solidi e concordanti. 2.3. Anche il terzo motivo di ricorso, con quale si lamenta l'inosservanza dei criteri di valutazione della chiamata in correità di cui all'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen., è generico. Si è già detto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rappresentano, per il [OSCURATO:PERSONA] (come per gli altri imputati), solo uno (e neppure il più importante) dei molteplici elementi di prova sulla base dei quali si è giunti all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Peraltro, la difesa non individua specifici elementi di criticità che avrebbero potuto mettere in dubbio l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ed omette ogni confronto con i numerosi riscontri estrinseci (sopra indicati) che confermano ampiamente la chiamata in correità. 2.4. Il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante 39dell'associazione armata, è manifestamente infondato. 2.4.1. In primo luogo, va ribadito il condivisibile principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di associazione di tipo mafioso, per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, mentre per le cd. mafie "storiche" la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, è solo per le mafie "non tradizionali" o "atipiche" che occorre l'accertamento della concreta disponibilità di un armamento, deducibile, anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali (ex plurimis Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05). Nel caso in esame, è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati. 2.4.2. Ed invero, non solo siamo in presenza, come detto, di un clan mafioso storicamente radicato a Palermo, ma i Giudici di merito hanno accertato, sulla base di plurimi elementi di prova (vedi pag. 110 della sentenza di appello), il fatto - neppure contestato - che diversi appartenenti al sodalizio (a cominciare dai vertici dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) disponevano di diverse armi da fuoco perfettamente funzionanti (una delle quali anche caduta in sequestro). Si è altresì evidenziato che non si trattava certamente di una detenzione a titolo personale, tenuto conto del fatto che nelle intercettazioni il [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato: che aveva partecipato a summit di mafia ai quali i partecipanti erano intervenuti tutti armati; ovvero che lui stesso era stato destinatario di richieste di armi da parte di malavitosi intenzionati a commettere una rapina. Lo stesso coimputato [OSCURATO:PERSONA], non solo aveva confermato la disponibilità di armi da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], ma aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva privato della pistola un soggetto che era solito farne un uso indebito nel quartiere (a riprova del fatto che il gruppo criminale si arrogava anche il diritto di decidere chi e come potesse girare armato nel territorio di sua competenza). 2.4.3. Per quanto poi concerne l'applicabilità dell'aggravante al [OSCURATO:PERSONA] (applicabilità che la difesa contesta), va rilevato che la circostanza di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. attiene ai mezzi del reato ed è dunque una circostanza oggettiva, ex art. 70 lett. a) cod. pen., che si estende a tutti i partecipi dell'associazione. Il criterio di imputazione soggettivo dell'aggravante è invece quello di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen. Conseguentemente, come peraltro più volte affermato da questa Corte, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe, sia che lo 40stesso sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati sia che lo ignori per colpa; colpa per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (ex plurimis Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 - 01). Nel caso in esame dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non era necessario motivare in ordine alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] sapesse dell'esistenza delle armi, essendo sufficiente anche l'ignoranza colpevole di tale fatto; ignoranza colpevole che è evidente considerando il fatto che si tratta di mafia storica e che, tra l'altro, l'imputato era in stretto e costante contatto proprio con i sodali che detenevano le armi di cui si è detto (vedi anche Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Senninara, Rv. 284761 - 01, secondo la quale in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "[OSCURATO:PERSONA] nostra"), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori; in applicazione di tale principio, la Corte ha altresì ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "[OSCURATO:PERSONA] nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno del sodalizio). 2.5. Anche il quinto motivo, con cui si contesta il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei reati fine, è aspecifico nonché meramente reiterativo. Ed infatti, difetta qualunque confronto critico con la sentenza di appello il cui contenuto è stato sostanzialmente pretermesso dalla difesa. Alle pag. 189-193 la Corte territoriale ha infatti dettagliatamente indicato le condotte (per lo più desunte dal contenuto di intercettazioni ambientali assolutamente chiare ed eloquenti) che l'odierno ricorrente ha posto in essere in relazione a ciascuna delle singole estorsioni contestate; condotte - consistite ad esempio nel decidere la destinazione del provento della estorsione e la ripartizione dello stesso, nell'assumere informazioni dai sodali sull'andamento dell'attività impositiva e sull'effettiva riscossione del pizzo, nel programmare l'azione delittuosa, nel proporre modalità alternative di pagamento del pizzo (mediante assunzione di sodali anziché mediante denaro), ecc. - che, lungi dall'integrare una mera connivenza, dimostrano l'attiva partecipazione e il contributo dato alla pianificazione e attuazione delle singole azioni criminose. Non è quindi vero quanto afferma la difesa del ricorrente, vale a dire che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile delle singole estorsioni solo in forza di 41una sorta di "responsabilità di posizione" derivante dal ruolo apicale rivestito in seno al sodalizio. 2.6. Per quanto sopra esposto, il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce, in estrema sintesi, che la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato partecipe dell'associazione di stampo mafioso, in parte sulla base di circostanze di fatto di cui si contesta l'esistenza (o il significato alle stesse attribuito), e in parte sulla base di elementi reputati insufficienti a dimostrare il vincolo associativo. 3.1.1. Il motivo è privo della necessaria specificità per ragioni analoghe a quelle esposte esaminando il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. La Corte di appello ha infatti ritenuto provata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) - associazione la cui esistenza non è neppure contestata dal ricorrente - sulla base di plurimi elementi dettagliatamente riportati alle pag. 84-88 della sentenza impugnata, tra i quali: 1) la partecipazione del ricorrente, peraltro in concorso con soggetti di spicco del clan ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ad almeno quattro reati di estorsione rientranti nell'oggetto sociale del sodalizio (capi 10, 37, 39, 40 e 41); 2) il rapporto di sostanziale subordinazione gerarchica con uno dei soggetti posti al vertice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]) il quale gli impartiva ordini e direttive; 3) il coinvolgimento dell'imputato nelle iniziative aventi ad oggetto il sostentamento delle famiglie dei detenuti nel periodo di difficoltà economica del clan provocato dall'epidemia COVID-19; 4) il coinvolgimento del ricorrente, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], nella richiesta di aiuto di un esercente commerciale della zona che era stato vittima di furto e che si era rivolto al clan per individuare gli autori del reato; 5) la detenzione, in concorso col [OSCURATO:PERSONA], di armi da fuoco nella disponibilità del sodalizio; 6) le dichiarazioni rese in appello dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che lo indica come soggetto che operava alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta individuato come esponente di vertice del sodalizio). La Corte territoriale ha dunque puntualmente individuato plurimi fatti concludenti (tra quelli valorizzabili secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata), per poi evidenziare come la loro lettura coordinata dimostra il perdurante e stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo criminale. 3.1.3. Tanto premesso, va evidenziato che la difesa, pur denunciando apparentemente violazione di legge, in realtà si limita ad articolare censure non 42consentite ed estranee al sindacato di legittimità, in quanto volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti in forza di una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie; il tutto, peraltro, senza neppure individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e aventi carattere di decisività. Ed invero, quanto alla valenza probatoria delle intercettazioni - peraltro piuttosto chiare ed eloquenti - la difesa si limita a prospettare una diversa interpretazione degli elementi di fatto, senza peraltro denunciare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità delle conclusioni cui è giunta sul punto la Corte territoriale. La censura, per quanto detto, esula dalla cognizione di questa Corte. Gli argomenti con i quali la difesa cerca di sminuire la rilevanza probatoria (peraltro solo di alcuni) degli elementi valorizzati risultano del resto inconsistenti e comunque non decisivi: il fatto che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non parli del [OSCURATO:PERSONA], non è, per evidenti ragioni, elemento sufficiente ad escludere la partecipazione; la mancata presenza ai summit di mafia può, al più escludere il ruolo apicale del ricorrente in seno all'associazione (che infatti è stato escluso), ma non anche l'inserimento nel sodalizio quale semplice partecipe. Anche la contestazione relativa alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai reati fine risulta priva di pregio per le ragioni che saranno di seguito indicate esaminando il motivo di ricorso avente ad oggetto tali delitti. Peraltro, la sentenza impugnata indica i numerosi elementi in base ai quali le singole estorsioni non erano affatto l'iniziativa estemporanea di singoli ma si inserivano a pieno titolo nella pianificata e organizzata attività del clan. In conclusione, si deve rilevare che la motivazione della sentenza impugnata, non solo è pienamente conforme ai principi di diritto (sopra richiamati) più volte ribaditi da questa Corte in tema di partecipazione al reato associativo, ma nella stessa non è neppure dato ravvisare profili di contraddittorietà o illogicità, peraltro neppure specificatamente prospettati dalla difesa. Il ricorso difetta dunque di un adeguato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata il cui contenuto è, di fatto, in gran parte travisato e in più punti non considerato affatto. Le censure contenute nell'impugnazione scontano peraltro l'errore metodologico di fondo evidenziato in relazione al ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto si fondano su una, non consentita, valutazione parcellizzata degli elementi posti a fondamento della decisione. 3.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto 43comma, cod. pen., è sostanzialmente sovrapponibile all'analogo motivo dedotto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo risulta generico, in quanto difetta di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, per le stesse ragioni esposte esaminando l'analogo motivo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], da intendersi qui richiamate e trascritte. E' poi appena il caso di aggiungere che è pacifico, alla luce del disposto dell'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen., che l'aggravante de qua esige unicamente che l'associazione abbia la materiale disponibilità di armi e non anche che ne faccia concretamente uso. 3.3. Il terzo motivo, con cui si contesta il concorso dell'imputato nell'estorsione di cui al capo 10), è interamente versato in fatto. La difesa, infatti, senza prospettare travisamento della prova e senza neppure individuare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità delle conclusioni cui sono giunti i Giudici di merito, si limita a invocare una diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni valorizzate ai fini accusatori, che, per quanto detto, non è consentita in sede di legittimità (tanto più che si lamenta l'errata interpretazione del contenuto dei colloqui captati senza neppure proporne una alternativa). E' poi evidente che il fatto che la vittima dell'estorsione non ha mai indicato il ricorrente come autore del fatto è, per ovvie ragioni, del tutto irrilevante, tanto più che non risulta neppure che tale soggetto abbia sporto denuncia o sia stato sentito dagli inquirenti. 3.4. Il quarto motivo, con cui si denuncia violazione legge e vizio motivazione in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 39), non è consentito in quanto prospetta censure in punto di fatto ed è anche manifestamente infondato. Non risulta da alcun passaggio motivazionale che la Corte di appello abbia condannato il [OSCURATO:PERSONA] per estorsione consumata anziché solo tentata (come indicato nel capo d'imputazione e come ritenuto dal Giudice di primo grado). Per il resto, la difesa si limita a prospettare una mera lettura alternativa delle risultanze istruttorie, peraltro fondata su una (non consentita) valutazione parcellizzata delle singole condotte poste in essere dall'imputato, e dunque prescindendo da una doverosa valutazione unitaria delle stesse. Non ci si confronta, dunque, col dato di fatto, emerso dagli atti d'indagine e correttamente evidenziato dalla sentenza di appello, che l'imputato è stato sistematicamente presente (dall'inizio alla fine) in tutte le fasi dell'azione estorsiva e che tale sua costante presenza, in un contesto associativo, è logicamente incompatibile con la sua estraneità ai fatti. 443.5. Il quinto motivo, con cui si lamenta il rigetto della richiesta della difesa di ritenere il reato di tentata estorsione di cui al capo 40 assorbito in quello di estorsione consumata di cui al capo 41, esula dai motivi per cui è consentito il ricorso per cassazione in quanto si limita ad invocare una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti. La Corte di appello ha infatti evidenziato che non si poteva ritenere sussistente un'azione criminosa unitaria sia in virtù del dato temporale - la prima richiesta estorsiva si colloca a febbraio 2020 mentre la seconda è di aprile dello stesso anno -, sia in considerazione della totale diversità dell'oggetto della richiesta - nel primo caso denaro per sostenere le famiglie dei sodali detenuti durante il Covid, nel secondo una macchia per il caffè e relative cialde per "omaggiare [OSCURATO:PERSONA]" (congiunta del capoclan) -. Si tratta di motivazione, nella quale non è dato ravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (peraltro neppure dedotti dalla difesa). Ciò detto, non si può che ribadire che è non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01). 3.6. Il sesto motivo, con cui si denuncia violazione legge e vizio motivazione in relazione al delitto di detenzione di armi da sparo di cui al capo 49), è anch'esso versato integralmente in fatto, nonché privo di un confronto con la sentenza impugnata. La Corte di appello (pag. 226-227) ha infatti ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile della detenzione e del porto illegale delle armi da sparo sulla base di intercettazioni dalle quali emergeva che l'odierno ricorrente, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], provava l'efficienza e il funzionamento delle armi stesse - circostanza peraltro confermata dal [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni rese in appello -; dalle intercettazioni in questione emerge altresì, secondo i Giudici di merito, che il [OSCURATO:PERSONA], durante tali prove, non si limitava ad assistere, ma contava le munizioni disponibili e scarrellava una pistola per verificarne la funzionalità. Si è altresì evidenziato che in altra conversazione, è il [OSCURATO:PERSONA] che dice al [OSCURATO:PERSONA] di riferire ad altro soggetto (che l'aveva richiesta per fare una rapina) che la pistola che gli occorreva ce l'aveva tale [OSCURATO:PERSONA] (e che dunque era a quest'ultimo che poteva rivolgersi). Si tratta di elementi dai quali è stato desunto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità delle armi del gruppo, sia perché era a conoscenza di chi fossero i soggetti che le custodivano e presso i quali i sodali potevano all'occorrenza reperirle, sia perché ne faceva materialmente e personalmente uso (quanto meno) per verificarne l'efficienza; in siffatto 45contesto, la Corte territoriale ha quindi concluso che non si poteva logicamente affermare (come invece pretende la difesa) che il [OSCURATO:PERSONA] fosse meramente consapevole della disponibilità di armi da fuoco da parte del [OSCURATO:PERSONA] e si fosse in presenza una mera connivenza non punibile. Il motivo di ricorso, dunque, non si confronta con gli argomenti valorizzati dai Giudici di appello, e, senza denunciare specifici profili di contraddittorietà o illogicità, si limita a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti attraverso una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, per quanto detto, non è consentita in questa sede. 3.7. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è dunque nel complesso inammissibile. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 4.1. Il primo motivo del ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce inosservanza dell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante della collaborazione, è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 4.1.1. Il diniego dell'attenuante della collaborazione è stato motivato (pag. 125 della sentenza impugnata) col fatto che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del ricorrente (rese solo nel corso del giudizio di appello) non avevano appartato un quid novi al patrimonio probatorio già esistente, sicché le stesse costituivano un mero riscontro ad elementi di prova già acquisiti, neppure decisivo, in quanto effettuato il cd giudizio contro-fattuale (ed eliminando dunque il narrato del [OSCURATO:PERSONA]) si sarebbe comunque potuti giungere alla affermazione di responsabilità di tutti gli altri imputati. La Corte territoriale ha dunque richiamato il condivisibile principio di diritto secondo il quale non integra l'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ed attualmente dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), il contributo concretizzatosi nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo, Rv. 289369 - 02). 4.1.2. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, tuttavia, si pone in contrasto col fatto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], assolto in primo grado, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero, è stato invece condannato dalla stessa Corte territoriale per il reato associativo di cui al capo 1) valorizzando, tra gli altri elementi, proprio le suddette dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni alle quali, peraltro, viene dato anche un certo risalto dedicando loro un apposito paragrafo (pag. 18). 46Risulta quindi obiettivamente contraddittorio il fatto che la stessa Corte di appello per un verso abbia utilizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] per ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado di altro coimputato, e per altro verso abbia affermato che le dichiarazioni dello stesso erano risultate sostanzialmente ininfluenti in quanto anche senza le stesse la posizione dei coimputati non sarebbe mutata. Il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente può dunque dirsi sussistente, e la contraddittorietà rilevata investe un punto decisivo ed inficia irrimediabilmente l'iter logico che ha condotto alla decisione impugnata. 4.1.3. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all'attenuante della collaborazione con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello con l'unico limite di non riproporre i vizi motivazionali evidenziati. 4.2. L'accoglimento delle doglianze relative all'attenuante della collaborazione ha una valenza assorbente rispetto all'esame dell'ulteriore motivo articolato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; motivo che sarà quindi oggetto di nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 14/05/2018 o in subordine di quelli posti in essere tra il 14/05/2018 e il 01/12/2020, è generico e comunque manifestamente infondato. 5.1.1. La difesa deduce, in sintesi: - che il [OSCURATO:PERSONA] è stato indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel proc. 22258/14 [OSCURATO:PERSONA] Palermo e per tale ipotesi di reato è intervenuto decreto di archiviazione del 14/05/2018; - che il G.i.p. di Palermo ha autorizzato la riapertura delle indagini solo il 01/12/2020; che gli atti d'indagine posti in essere prima del provvedimento di riapertura erano dunque inutilizzabili; - che tale provvedimento del G.i.p. non è stato mai inserito negli atti di questo procedimento, né in sede di avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. né nella richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 cod. proc. pen., sicché anche gli atti d'indagine successivi alla riapertura non erano utilizzabili in questo procedimento, in quanto il provvedimento di riapertura è stato prodotto dal Pubblico Ministero solo il 05/12/2022, allorquando però l'imputato aveva già chiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato, confidando sulla inutilizzabilità degli atti d'indagine; 47- che il G.i.p., nonostante l'opposizione della difesa, ha tuttavia acquisito il decreto di riapertura delle indagini facendo indebitamente e illegittimamente ricorso all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. che invece può trovare applicazione solo per l'assunzione di prove; - che, in ogni caso, risultavano inutilizzabili tutti gli atti d'indagine posti in essere tra la data dell'archiviazione e quella della riapertura delle indagini. 5.1.2. Il motivo di ricorso è del tutto generico. In primo luogo, va evidenziato che innanzi al G.u.p. di Palermo, come risulta dallo stesso stralcio dell'ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riportato nel ricorso, la difesa aveva eccepito che non erano utilizzabili gli atti d'indagine successivi a 23/02/2018 in quanto posti in essere dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini relative al proc. 2258/14 [OSCURATO:PERSONA] nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di cui all'art. 416bis cod. proc. pen. L'inutilizzabilità eccepita era dunque quella di cui all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. Anche in sede di appello, nell'impugnare l'ordinanza del G.u.p. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa ha reiterato la medesima eccezione di inutilizzabilità degli atti d'indagine successivi al 14/05/2018 sempre facendo riferimento all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. Nel ricorso per cassazione, la difesa solleva invece una questione del tutto diversa, vale a dire quella della inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 14/05/2018, in quanto posti in essere in mancanza di decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., sicché l'inutilizzabilità dedotta sembrerebbe essere questa volta quella prevista dall'art. 414, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lgs n. 150 del 2022; disposizione che, peraltro, ha di fatto recepito i principi di diritto già sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 - 01). Si è poi riproposta l'eccezione, già sollevata in appello, della illegittimità del provvedimento con il quale il G.u.p. ha acquisito ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. il decreto di riapertura delle indagini del dicembre 2020. 5.1.3. Tanto premesso e precisato, va rilevato che questa Corte ha più volte affermato che la preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato (Sez. 6, n. 44864 del 14/09/2023, 0., Rv. 285448 - 01). Con specifico riferimento alla tipologia dei fatti in esame, si è altresì più volte ribadito che in tema di associazione di tipo mafioso, il decreto di archiviazione non seguito dal provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi 48dell'art. 414 cod. proc. pen., preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione (Sez. 2, n. 5276 del 15/01/2019, Davì, Rv. 274890 - 01). Si è altresì precisato che nell'ipotesi di reato permanente, qualora la contestazione sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza - cd. contestazione "aperta" -, in difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti, va individuato, non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari, ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, mentre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato (Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018, dep. 2019, Alampi, Rv. 276049 - 01, in fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.). E' infine pacifico che in tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 414, comma 2 -bis, cod. proc, pen., è limitata agli atti compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima "nobta criminis" per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, e non investe quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento relativo a fatti diversi (Sez. 1, n. 8183 del 10/12/2025, dep. 2026, Torino, Rv. 289699 - 01). 5.1.4. Ciò detto, occorre rilevare che, nel caso in esame, la difesa si è limitata a dedurre che il procedimento archiviato aveva ad oggetto il reato di associazione di stampo mafioso, senza neppure allegare che si trattava del medesimo sodalizio criminale oggetto del presente procedimento e, in ogni caso, senza neppure dedurre che i fatti per i quali è intervenuta l'archiviazione sono gli stessi oggetto del presente procedimento, in quanto sussisteva una perfetta coincidenza oggettiva nonché una totale sovrapponibilità dal punto di vista temporale. A ciò si aggiunga che, non solo non è stato dedotto che si trattasse del medesimo fatto, ma dagli atti trasmessi emerge semmai il contrario. Ed invero, mentre il procedimento archiviato, per quanto detto, poteva al più riguardare condotte sino alla richiesta di archiviazione del PM (certamente anteriore al decreto di archiviazione del maggio 2018), i fatti oggetto del presente procedimento riguardano la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio sino al luglio 2021, mentre i reati fine a lui contestati sono stati perpetrati nel 2020 - sicché per questi ultimi un problema di preclusione derivante dall'archiviazione non si può porre neppure in astratto -. 495.1.5. Ferme restando le considerazioni che precedono, va anche evidenziato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. Ed invero, questa Corte ha costantemente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01, in fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02, secondo la quale è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato). Nel caso in esame, in presenza di un procedimento oggettivamente e soggettivamente complesso, in cui sono confluiti elementi di prova acquisiti in diversi procedimenti penali (riuniti) a carico di diversi indagati e per molti reati tra loro strettamente connessi e collegati, la difesa non poteva limitarsi genericamente ad eccepire l'inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine posti in essere dopo una certa data, senza minimamente indicarli e senza neppure chiarire se si trattava di atti d'indagine assunti nel procedimento (o nei procedimenti) in cui il [OSCURATO:PERSONA] era formalmente iscritto ovvero in uno dei procedimenti a carico dei degli altri soggetti con lui coimputati per il reato associativo e per i reati scopo. Peraltro sul punto è appena il caso di evidenziare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, purché tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti (Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, Porcaro, Rv. 287995 - 01, in fattispecie relativa all'acquisizione ed all'utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia assunte formalmente in un procedimento separato, ma avente ad oggetto un contesto criminale omogeneo rispetto a quello in cui si erano svolti i fatti a fondamento della misura cautelare richiesta nel procedimento in cui era già intervenuta la 50scadenza dei termini di durata delle indagini; in termini Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118 - 01). 5.1.6. Per le ragioni sopra esposte, l'ulteriore questione della acquisibilità del decreto di riapertura delle indagini da parte del G.u.p. risulta sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione. In ogni caso, va detto che l'acquisizione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, era pienamente legittima. Ed infatti, il decreto di riapertura delle indagini è stato prodotto dal Pubblico Ministero proprio per contrastare un'eccezione di inutilizzabilità che era stata sollevata dalla difesa (peraltro solo dopo essere stata ammessa al rito abbreviato). Ciò detto, occorre rilevare che la produzione di atti del procedimento (o di altri procedimenti penali), non per finalità probatorie, ma per risolvere questioni di carattere procedurale, come appunto nel caso in esame, non incontra preclusione alcuna. Va altresì rilevato che, il decreto con il quale il G.i.p., ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., autorizza la riapertura delle indagini, a rigore non rientra neppure tra gli atti che ai sensi dell'art. 415bis, comma 2, e dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. il PM è tenuto a depositare all'atto della conclusione delle indagini o della richiesta di rinvio a giudizio; ed infatti, tali disposizioni fanno testualmente riferimento alla sola "documentazione relativa alle indagini espletate", vale a dire agli atti che documentano le singole attività di indagine. 5.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il ruolo apicale attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio mafioso, deducendo vizi sia di violazione di legge che di motivazione, sulla base di argomenti che sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli articolati dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], vanno disattesi per le medesime ragioni esposte (paragrafo 8) esaminando la posizione di tale coimputato. 5.2.1. La Corte di appello (pag. 70-73) ha infatti dettagliatamente elencato gli elementi di fatto (specificatamente riferibili all'odierno ricorrente) sulla base dei quali è stato ritenuto provato l'inserimento del ricorrente nel sodalizio e il ruolo di vertice ricoperto in seno allo stesso. Sono stati in particolare valorizzati: 1) la attiva partecipazione a numerosi summit di mafia dal giugno 2019 sino al gennaio 2020 in cui erano presenti esponenti di spicco del clan ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); incontri nel corso dei quali: a) sono state discusse e decise questioni essenziali per la vita dell'associazione; b) è stata programmata e pianificata l'attività criminale del gruppo; 2) la diretta partecipazione a sei episodi di estorsione posti in essere nell'ambito del programma criminoso dell'associazione (capi 5, 20, 23, 26, 34 e 36); 513) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli era stato presentato come "uomo d'onore" della famiglia Rocella/Guarnaschelli; 4) le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato: a) che era stato il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA], a presentarlo al reggente del clan [OSCURATO:PERSONA]; b) che nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] gli disse di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] per ogni eventuale problema che avesse incontrato nello svolgere l'attività estorsiva nell'interesse del sodalizio; c) che i proventi derivanti dalla riscossione del pizzo, da lui consegnati al [OSCURATO:PERSONA], venivano da quest'ultimo spartiti con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; d) che a lui era preclusa la partecipazione a riunioni del clan alle quali erano invece ammessi i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali plurimi, gravi e concordanti elementi i Giudici di merito hanno quindi ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente e concretamente ricoperto ed in concreto svolto un ruolo direttivo in seno al sodalizio, partecipando a scelte decisionali essenziali al suo funzionamento. 5.2.2. La motivazione è giuridicamente corretta, avendo la Corte territoriale valorizzato elementi che secondo i principi di diritto (sopra richiamati) elaborati da questa Corte sono idonei ad integrare la partecipazione al reato associativo con ruolo apicale. E' infatti evidente che gli elementi sopra richiamati dimostrano che il [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non era un semplice partecipe; diversamente opinando non si spiegherebbe la sua partecipazione ad incontri nei quali si discutevano questioni essenziali alla vita del sodalizio e si programmava la sua attività delinquenziale; incontri ai quali, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, non erano affatto ammessi indifferentemente tutti gli associati. 5.2.3. La circostanza che il reggente del clan ([OSCURATO:PERSONA]) abbia indicato al [OSCURATO:PERSONA] (semplice partecipe) proprio il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto cui fare riferimento per la risoluzione delle problematiche relative all'attività estorsiva del clan conferma il ruolo apicale/organizzativo rivestito dall'imputato in seno al sodalizio. Le censure con le quali la difesa contesta la sussistenza (peraltro solo di alcuni) degli elementi di fatto valorizzati dai Giudici di merito - quali ad esempio le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - sono peraltro del tutto generiche e versate in fatto. Il fatto poi che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non abbiano attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale in seno al sodalizio, non è un elemento che, di per sé, rende illogiche o contraddittorie le conclusioni cui sono giunti i Giudici di merito, sia perché tali soggetti non hanno affermato ma neppure 52escluso che l'odierno ricorrente fosse al vertice del sodalizio, sia perché si tratta comunque di persone esterne allo specifico clan di cui si discute e dunque ben potevano non essere al corrente di tutte le dinamiche interne allo stesso. A fronte di una sentenza di appello che ha adeguatamente vagliato le censure dell'appellante, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa del ricorrente si limita ad una mera reiterazione degli argomenti contenuti nell'atto di gravame che sono stati disattesi, senza articolare specifica critica alle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. 5.3. Il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è pienamente sovrapponibile al quarto motivo articolato nel ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, in parte qua, è dunque inammissibile per le stesse ragioni sopra esposte (al paragrafo 10) esaminando il ricorso dell'altro coimputato, da intendersi qui richiamate e trascritte. 5.4. Il quinto motivo, avente ad oggetto il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nelle singole estorsioni, difetta della necessaria specificità ed è interamente versato in fatto. La deduzione della difesa, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato chiamato a rispondere dei singoli reati-scopo solo in quanto facente parte dei vertici dell'organizzazione criminale, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello (pag. 179-187 della sentenza) ha infatti indicato, in relazione alle singole imputazioni, gli elementi dai quali è stata desunta la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA]. Si è in particolare evidenziato: 1) che nel corso delle riunioni dei vertici del sodalizio il [OSCURATO:PERSONA] ha interloquito in ordine alle modalità di esecuzione delle singole azioni estorsive; 2) che ha partecipato alla divisione dei proventi dei singoli reati; 3) che ha chiesto agli altri sodali informazioni sull'andamento delle azioni estorsive in questione. E' quindi evidente che l'imputato era perfettamente al corrente delle specifiche vicende estorsive che, in quanto appartenente al vertice del sodalizio, aveva concorso a pianificare e deliberare. Il fatto che lo stesso fosse informato dell'esecuzione dei reati e abbia poi fruito di parte dei proventi (circostanza confermata non solo dalle intercettazioni ma anche dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]), non può che confermare la sua attiva partecipazione alla commissione dei delitti, se non altro come mandante e ideatore delle singole estorsioni. 53Risulta conseguentemente del tutto irrilevante, quanto assume la difesa, vale a dire che non vi sia prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia materialmente posto in essere condotte intimidatorie e/o che le vittime (che peraltro non hanno denunciato né sono state escusse) abbiano fatto riferimento a lui come autore dei reati. La motivazione della sentenza, dunque, non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica e si fonda su corretti argomenti giuridici e su una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate. La difesa, senza neppure prospettare travisamento della prova e senza individuare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità delle conclusioni cui sono giunti i Giudici di merito, a ben vedere, si limita a invocare una diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni valorizzate ai fini accusatori, che, per quanto detto, non è consentita in sede di legittimità. Ciò tanto più ove si consideri che la difesa contesta il significato attribuito ai colloqui captati senza neppure proporne uno alternativo, e dunque senza spiegare come e perché gli autori delle estorsioni avrebbero dovuto condividere con un soggetto estraneo ai fatti ([OSCURATO:PERSONA]) informazioni riservate relative alla consumazione degli illeciti e dividere con lui i proventi dei delitti. 5.5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA] ente generico, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ente generico, [OSCURATO:PERSONA] scs [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. ass. antiracket e antiusura ente generico, [OSCURATO:PERSONA] per la legalità [OSCURATO:PERSONA] ass.ni e fond.ni contro il racket e l'usura, rappr. ex lege, ed è, nel resto, inammissibile. 6.1. Con il secondo, il quarto ed il quinto motivo, l'imputato si duole dell'intervenuta affermazione di responsabilità in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata di cui ai capi 36) e 39), con le aggravanti del c.d. metodo mafioso, della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso e del concorso di soggetti facenti parte di un sodalizio mafioso ex art. 416-bis cod. pen. Trattasi di motivi che vanno esaminati con priorità, atteso che la partecipazione dell'imputato ai predetti delitti è stata valorizzata dalla Corte di appello anche come elemento indiziante quanto alla responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1. 6.1.1. I motivi sono privi della necessaria specificità, reiterando doglianze compiutamente esaminare e confutate dalla Corte di appello. 6.1.2. La Corte di appello (f. 229 ss.) ha, in particolare, valorizzato a fondamento dell'affermazione di responsabilità in ordine ai predetti reati una 54serie inequivocabile di intercettazioni, puntualmente riportate ed incensurabilmente interpretate, che appare inutile riportare, dalle quali, dopo aver specificato con precisione i ruoli assunti dall'imputato, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (f. 230), ha motivatamente desunto il diretto ed attivo coinvolgimento dell'imputato negli accertati tentativi di estorsione di cui ai capi 36), perpetrato con minaccia larvata certamente idonea, consistita nell'avere evocato la propria appartenenza al sodalizio mafioso, e 39), perpetrato con minaccia idonea che spaventò la vittima (si apprende da una intercettazione che il Pampillonia era "tutto stonato" e perciò era "caduto con la bicicletta": f. 231). 6.1.3. Per quanto riguarda le aggravanti del c.d. metodo mafioso, della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso e del concorso di soggetti facenti parte di un sodalizio mafioso ex art. 416-bis cod. pen., la Corte di appello (f. 113), ha incensurabilmente evidenziato che manifestando, anche implicitamente, la propria appartenenza a "[OSCURATO:PERSONA] nostra", gli imputati hanno certamente agito avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva; essi hanno inoltre operato ai fine di avvantaggiare l'attività del predetto sodalizio, essendo i proventi del racket delle estorsioni destinati,' almeno in parte, alla "cassa comune", alla quale il sodalizio attingeva per il sostentamento delle famiglia dei detenuti e la perpetrazioni delle ulteriori attività illecite che gestiva, ad es. il narcotraffico. Ed ha, infine, evidenziato che incontestabilmente i due delitti erano stati commessi anche da soggetti (come il [OSCURATO:PERSONA]) facenti parte dell'individuato sodalizio mafioso e da soggetti con essi concorrenti (i quali ultimi, può aggiungersi, avevano comunque, in ipotesi, colpevolmente ignorato la predetta qualità dei concorrenti). 6.1.4. Merita di essere segnalato che, come chiarito dall'orientamento ormai dominante in giurisprudenza (Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Rv. 288638 - 01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Rv. 286280 - 01), in tema di estorsione, l'aggravante soggettiva di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato. 6.2. Con il primo ed il terzo motivo, l'imputato si duole dell'intervenuta affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con l'aggravante della disponibilità di armi. 556.2.1. I motivi sono privi della necessaria specificità, reiterando doglianze compiutamente esaminare e confutate dalla Corte di appello. 6.2.2. La Corte di appello (f. 91 ss. della sentenza impugnata) ha, in particolare, valorizzato, a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità: - le condotte estorsive di cui ai capi 36) e 39); - il contenuto inequivocabile di una serie di intercettazioni, puntualmente riportate ed incensurabilmente interpretate, e che appare inutile riportare (ff. 92 ss.), dalle quali emerge la intraneità/fedeltà del ricorrente alla "famiglia" della Roccella ed il suo attivo coinvolgimento nelle estorsioni in danno dei commercianti della zona. Sulla base di tale elementi, la Corte di appello ha motivatamente concluso "nel senso della stabile e consapevole partecipazione organica del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso e, nello specifico, alla famiglia mafiosa della Roccella, col compito precipuo di eseguire materialmente le estorsioni ai danni degli esercizi commerciali insistenti sul territorio". 6.2.3. Per quanto riguarda l'aggravante della disponibilità di armi in capo al sodalizio, valgono, mutatis mutandis, i rilievi già svolti sul punto in relazione ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Val la pena di precisare che, a prescindere da ogni altro rilievo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque colpevolmente ignorato la disponibilità di armi in capo ai sodali. 6.3. Con il sesto ed il settimo motivo, l'imputato lamenta, rispettivamente, la mancata esclusione della recidiva, ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 6.3.1. I motivi sono privi della necessaria specificità, reiterando doglianze compiutamente esaminare e confutate dalla Corte di appello. 6.3.2. La Corte di appello (f. 232 ss. della sentenza impugnata) ha, in particolare, evidenziato la corretta contestazione della recidiva, in presenza di più condanne: anche con riferimento a quello che in ipotesi storicamente potrebbe costituire un medesimo fenomeno associativo, l'imputato ha riportato una prima condanna per fatti commessi fino al 24/02/2010, di tal che quella odierna, riguardante condotte analoghe, ma commesse, pur in ipotesi nel medesimo contesto associativo, a partire dalla predetta data e fino alla data della sentenza di primo grado, nella quale la permanenza - in difetto di diversa indicazione all'interno del capo d'imputazione - cessa, riguarda un diverso ed ulteriore reato, di gravità tanto intensa (in particolare per essere stato commesso nonostante il lungo periodo di detenzione sofferto in esecuzione della pena riportata per il precedente reato, risultato improduttivo di esiti di ravvedimento e rieducazione) da risultare di rilievo assorbente (unitamente alla variegata pluralità di precedenti penali) ai fini della mancata esclusione della 56contestata recidiva. Ha, inoltre, negato le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen, valorizzando, rispettivamente gli elementi da ultimo menzionati (tutti rientranti tra gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. all'uopo valorizzabili) e la persistente, totale, mancanza di resipiscenza, nonché, quanto all'ultima attenuante, il certo non marginale ruolo assunto dall'imputato nell'ambito dei reati accertati. 6.4. Con l'ottavo ed il nono motivo, l'imputato si duole, rispettivamente, dell'applicazione misura di sicurezza personale e della confisca del denaro rinvenuto nella sua disponibilità e sequestrato al momento dell'esecuzione della misura cautelare personale. 6.4.1. I motivi sono privi della necessaria specificità, reiterando doglianze compiutamente esaminare e confutate dalla Corte di appello, che ha, in particolare, motivatamente condiviso (f. 237) le considerazioni del Tribunale quanto all'estrema pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] (che, pur dopo una prima condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa, ha continuato, come se niente fosse accaduto, a farne attivamente parte, dedicandosi al settore delle estorsioni, il che rende estremamente probabile l'ennesimo protarsi di sue condotte penalmente illecite) ed al difetto assoluto di prova della provenienza lecita della somma confiscata. 6.5. Con il decimo motivo, l'imputato si duole delle statuizioni civili, poiché sarebbe stata pronunciata condanna generica al risarcimento senza motivare in ordine alla sussistenza del danno concretamente subito dalla parti civili costituite. 6.5.1. Il motivo è fondato. 6.5.2. La Corte di appello (f. 235 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, il fatto che l'imputato avrebbe senza dubbio danneggiato con la propria condotta delittuosa il Comune di Palermo e le ulteriori parti civili, "tutte operanti a Palermo, a sostegno delle imprese taglieggiate e/o nell'attività di promozione della [OSCURATO:PERSONA] sul territorio", richiamando poi una massima giurisprudenziale in tema di legittimazione alla costituzione di parte civile. 6.5.3. In tal modo la Corte di appello ha, in primo luogo, confuso i concetti di legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale e prova del danno. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di 57accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore. In particolare, premesso che sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile di un'associazione che avanzi "iure proprio" una pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse che, in base alle previsioni statutarie, costituisce ragione istituzionale della propria esistenza, si è precisato che il riconoscimento del diritto al risarcimento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato (Sez. 2, 10/12/2018, n. 10215/2019, Rv. 276500 - 01 che, in applicazione del principio, ha confermato l'annullamento, da parte del giudice d'appello, delle statuizioni risarcitorie adottate dal giudice di primo grado sulla base dell'astratta considerazione delle ripercussioni che la condotta dell'imputato avrebbe potuto determinare nel territorio ove l'associazione svolgeva la sua attività; Sez. 5, 27/10/2016, n. 1819/2017, con la precisazione ulteriore che il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subìto in concreto, derivante dall'illecito contestato; Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016, Rv. 266899 - 01 che, in applicazione del principio, ha confermato la decisione che, dopo aver ammesso la costituzione delle parti civili che asserivano di aver subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne aveva rigettato la domanda di risarcimento per non aver fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della parte offesa; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261143 - 01). 6.5.4. Alle medesime conclusioni perviene la giurisprudenza civile, tradizionalmente ferma nel distinguere la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consistente nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, azionata (Cass. civ., sez. 3, 30/05/2008, n. 14468, Rv. 603170 - 01). La legittimazione ad agire costituisce, infatti, una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa 58investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (Cass. civ., sez. 2, 27/06/2011, n. 14177, Rv. 618438 - 01; sez. 2, 10/05/2010, n. 11284, Rv. 613149 - 01). 6.5.4.1. Il contrasto segnalato dall'Ufficio del Massimario in riferimento a tali ultime massime riguardava questione diversa, ed è stato peraltro risolto dalle Sezioni Unite (Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, Rv. 638371 - 01), a parere delle quali la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il principio, che si pone all'evidenza in linea con quanto ritenuto anche dalla giurisprudenza penale in premessa riportata, appare attualmente pacifico, perché successivamente ribadito da Cass. civ., sez. 3, 22/04/2025, n. 10435, Rv. 674648 - 01; sez. 6, 24/09/2018, 22525, Rv. 650493 - 01; Sez. 1, 21/07/2016, n. 15037, Rv. 640745 - 01). 6.5.5. La Corte di appello non ha, inoltre, considerato i possibili effetti della distinzione tra persona offesa e persona danneggiata dal reato. La giurisprudenza penale (Sez. 2, n. 8425 del 03/05/1988, Rv. 178967 - 01) è tradizionalmente orientata nel senso che nella categoria delle persone che subiscono pregiudizio dalla commissione di un reato occorre distinguere la figura del danneggiato da quella della persona offesa (o soggetto passivo): - il primo è colui che subisce dal reato un danno patrimonialmente valutabile; - il secondo si identifica nel titolare del bene-interesse tutelato dalle norme penali, che viene offeso o posto in pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta dell'agente. Analogamente, la giurisprudenza civile (Cass. civ., sez. 3, 23/04/1999, n. 4040, Rv. 525663 - 01) conferma che, mentre "persona offesa" dal reato è solo il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, "persona danneggiata" dal reato può essere chiunque abbia subito, in conseguenza dell'azione delittuosa, un qualsivoglia danno civile. 59Ciò premesso, la giurisprudenza penale (Sez. 6, n. 16765 de/ 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 279418 - 14) ha condivisibilmente ritenuto che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell' "an debeatur", potendo essere essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno. E, nel ribadire il predetto principio, Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, Rv. 284954 - 02, ha già condivisibilmente evidenziato, proprio valorizzando la distinzione tra le nozioni di persona offesa e soggetto danneggiato dal reato, che la prova della sussistenza di un danno da reato, risarcibile ex art. 185 cod. pen., può sostanzialmente ritenersi acquisita, in caso di condanna agli effetti penali, nel caso in cui sia costituita come parte civile la persona offesa dal reato accertato, ovvero il soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, ma deve essere, invece, specificamente fornita dall'attrice - ove l'imputato convenuto abbia svolto difese incompatibili con il suo riconoscimento - allorquando la pretesa civilistica sia azionata da soggetto meramente/asseritamente danneggiato dal reato. 6.5.6. Il pur nutrito orientamento contrario, per il quale, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non sarebbe necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Rv. 285612 - 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 - 01), non convince. In verità, deve premettersi che il contrasto appare inconsapevole, in quanto la decisione sopravvenuta rispetto a Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, Rv. 284954 - 02 (ovvero Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Rv. 285612 - 01) si limita, in motivazione, ad affermare apoditticamente che «Le critiche dei ricorsi devono ora essere valutate facendo applicazione del principio per il quale "ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente" (Conf.: sent. n. 9266/1994, Rv. 199071; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625)». Inoltre, tale ultimo orientamento mostra di ritenere priva di rilievo, la possibile diversa qualifica soggettiva del soggetto che esercita l'azione civile nel processo penale, o comunque di non coglierne la rilevanza. 606.5.7. Per altro verso, deve rilevarsi che detto orientamento si rifà dichiaratamente a Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Rv. 199071 - 01 (espressamente richiamata in conformità dalle massime ufficiali Rv. 285612 - 01 e Rv. 279625 - 01), che peraltro aveva affermato un principio ben diverso, ovvero che, "Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione". In applicazione del principio, la Cassazione aveva ritenuto legittima la condanna generica al risarcimento del danno in una fattispecie di abuso di ufficio per consentire un'attività di deposito di rifiuti in situazione contraria a quella prevista dalla legge a tutela della incolumità e sanità pubblica, pur non avendo i giudici di merito indicato in base a quali elementi avessero ritenuto raggiunta la prova dei pretesi danni e dell'entità degli stessi. Nell'ambito del medesimo orientamento, anche Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270386 - 01 aveva mostrato di ben comprendere il distinguo, ribadendo, da parte sua, che, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione. In linea con tale specificazione, anche la decisione sopravvenuta (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Rv. 285612 - 01) ha concluso in motivazione (con rilevante affermazione di principio, purtroppo non massimata nella sua interezza) che "ai fini della pronuncia di condanna generica (...) non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione". 6.5.8. Il contrario orientamento non afferma, quindi, in tema di onere della prova della responsabilità civile, un principio difforme rispetto a quello che il 61collegio sostiene, ma ritiene che la statuizione di condanna generica non vincoli il giudice civile, che avrebbe il potere-dovere di accertare ex novo non soltanto la misura, ma anche la stessa esistenza del danno la cui liquidazione gli sia stata rimessa. 6.5.9. Anche questa affermazione di principio non appare, peraltro, accoglibile quando in sede penale, come certamente legittimo e consentito, nell'ambito dei motivi di gravame o dei motivi di ricorso, siano state formulate da parte dell'imputato censure ammissibili in tema di accertamento dell'esistenza del danno civile lamentato dal soggetto legittimato che abbia esercitato l'azione civile contro l'imputato, che non si comprende a quale titolo il giudice penale dell'impugnazione non dovrebbe esaminare, devolvendone la verifica al giudice civile. A riprova di ciò, deve ricordarsi che la statuizione di rimessione al giudice civile della determinazione del quantum può essere accompagnata dalla determinazione di una provvisionale, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene tradizionalmente (Sez. 4, n. 8587 del 09/02/1976, Rv. 134263 - 01) liquidabile "solo in caso di condanna dell'imputato, quando sia stata accertata l'esistenza del diritto della parte civile al risarcimento dei danni cagionati dal reato cui la condanna si riferisce e non sia possibile precisare il loro ammontare per determinate ragioni processuali". L'art. 539, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, con chiarezza invero inequivocabile, che "il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile", ed il comma 2 aggiunge che, in tali casi, a domanda della parte civile, i soggetti convenuti "sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova". Ciò conferma con evidenza che la devoluzione al giudice civile della liquidazione del danno (l'unica che può essergli per legge devoluta) presuppone necessariamente il previo accertamento definitivo, in sede penale, dell'esistenza del diritto dell'attore al risarcimento del danno stesso. 6.5.10. La correttezza di quanto ritiene il collegio trova ulteriore, decisiva, conferma nella giurisprudenza civile, ferma nel ritenere espressamente che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale presuppone che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile (Sez. 3, n. 4318 del 14/02/2019, Rv. 652689 - 01). Successive decisioni hanno ribadito che la sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, 62ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli" (Cass. civ., Sez. 3, n. 25418 del 16/09/2025, Rv. 676341 - 01; Sez. 3, n. 5682 del 23/02/2023, Rv. 667258 - 01; Sez. 3, n. 8477 del 05/05/2020, Rv. 657804 - 01; argomenta anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 28378 del 27/10/2025, Rv. 676862 - 01, per la quale "La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato"). 6.5.11. Vanno quindi affermati i seguenti principi di diritto: - «la legittimazione attiva all'azione civile nel processo penale consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine alla situazione giuridica sostanziale azionata, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non comportando di per sé l'effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda invece il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato»; - «nel caso in cui l'imputato, in sede penale, nell'ambito dei motivi di gravame o dei motivi di ricorso, abbia formulato censure ammissibili in tema di accertamento dell'esistenza del danno-evento lamentato dal danneggiato civile legittimato che abbia esercitato l'azione civile contro l'imputato, il giudice non può limitarsi a confermare la condanna generica dell'imputato senza esaminare le predette censure (sull'erroneo presupposto che tale statuizione non vincoli il giudice civile, che avrebbe il potere-dovere di accertare ex novo non soltanto la misura, ma anche la stessa esistenza del danno la cui liquidazione gli sia stata rimessa), perché la sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno- 63evento (ossia della lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato» - «la prova della sussistenza di un danno-evento da reato, risarcibile ex art. 185 cod. pen., può ritenersi acquisita, in caso di condanna agli effetti penali per il reato, nel caso in cui sia costituita come parte civile la persona offesa di esso, ovvero il soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, ma deve essere, invece, specificamente fornita dall'attrice - ove l'imputato convenuto abbia svolto difese incompatibili con il suo riconoscimento - allorquando la pretesa civilistica sia azionata da soggetto meramente/asseritamente danneggiato dal reato». 6.5.12. Ciò premesso, con riguardo alla posizione del costituito Comune, a parere del collegio merita condivisione l'orientamento per il quale il Comune può essere considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza (Sez. 1, n. 8381 del 22/06/1992, Rv. 191448 - 01). Analoghe considerazioni possono valere per le ulteriori condotte delittuose contestate all'imputato, soprattutto in quanto perpetrate con metodo mafioso e finalizzate ad agevolare le attività e gli interessi del sodalizio mafioso di riferimento. Nei confronti del Comune di Palermo il verificarsi dei lamentati danni-eventi può, quindi, ritenersi accertato: il ricorso dell'imputato è, pertanto, manifestamente infondato. 6.5.13. A conclusioni diverse deve pervenirsi per quanto riguarda le ulteriori parti civili [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA] ente generico, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ente generico, [OSCURATO:PERSONA] scs [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. ass. antiracket e antiusura ente generico, [OSCURATO:PERSONA] per la legalità [OSCURATO:PERSONA] ass.ni e fond.ni contro il racket e l'usura, in relazione alle cui pretese la motivazione della sentenza impugnata risulta nella sostanza carente, essendo del tutto insufficiente ad evidenziare la effettiva sussistenza dei danni-eventi lamentati dalle predette parti civili il generico riferimento all'operatività dei predetti enti in Palermo, senza che risulti dimostrato quando essi erano operativi (se alla data dei fatti, prima o dopo), con quali concrete finalità, con quali concrete modalità e con quali concreti effetti. 6.6. La sentenza impugnata va quindi annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA] ente generico, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ente generico, [OSCURATO:PERSONA] scs [OSCURATO:PERSONA], 64Fai-fed. ass. antiracket e antiusura ente generico, [OSCURATO:PERSONA] per la legalità [OSCURATO:PERSONA] ass.ni e fond.ni contro il racket e l'usura, rappr. ex lege, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice indicato in dispositivo. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 7.1. Con i primi tre motivi, l'imputato si duole dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con ruolo verticistico e con l'aggravante della disponibilità in capo al sodalizio di armi, che si sostiene essere stata inammissibilmente fondata su meri ed irrilevanti legami familiari (l'imputato è nipote di [OSCURATO:PERSONA] detto "il papa" e cugino di [OSCURATO:PERSONA]), su una precedente, ma molto risalente, condanna per associazione di stampo mafioso riportata dal [OSCURATO:PERSONA] (per fatti del 1982), su generiche e, pertanto, inattendibili, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro asseritannente prive di riscontri e non attribuenti all'imputato un ruolo operativo, nonché su intercettazioni parimenti irrilevanti, e su contatti ed incontri il cui oggetto è rimasto ignoto. Nulla dimostrerebbe, inoltre, che l'imputato, dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia assunto in seno all'associazione di cui al capo 1) il ruolo apicale ascrittogli; nulla dimostrerebbe, infine, che l'imputato fosse a conoscenza della disponibilità di armi da parte di alcuni dei sodali. 7.1.1. I motivi sono nel complesso infondati, avendo la Corte di appello (f. 30 ss.) puntualizzato l'esistenza di plurimi elementi dimostrativi dell'attualità della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] con ruolo apicale al sodalizio mafioso in oggetto, valorizzando non soltanto i suoi legami familiari (di per sé estremamente rilevanti) e la precedente condanna per analogo reato (che, peraltro, secondo un orientamento condiviso e ribadito dal collegio, già espresso da Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286395 - 01, è rilevante, anche se solo quale elemento significativo in un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale), ma anche: - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], scrupolosamente vagliate: il primo ha ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] gli era stato presentato da altro soggetto come un "uomo d'onore" (qualifica che il [OSCURATO:PERSONA] non risultava in quella occasione aver ricusato); il secondo ha ricordato l'attiva presenza dell'imputato nel corso di un incontro con [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento Ciaculli/Brancaccio, nel corso del quale l'imputato aveva "supportato" e " consigliato" il reggente. Tale ruolo trova conferma nei numerosi ulteriori incontri tra i due ed altro soggetto intraneo alla "famiglia" di Ciaculli, cui l'imputato aveva partecipato, senza, peraltro, fornire di tale assidua ed attiva partecipazione una convincente giustificazione alternativa; 65- le intercettazioni delle conversazioni del 16 e 17 ottobre 2017, che confermano il ruolo di "consigliere anziano" assunto dall'imputato in favore del giovane ed inesperto capomafia [OSCURATO:PERSONA], e nel corso della quali si fa espresso riferimento ad attività comuni (dei quali l'imputato non ha mai chiarito la natura) ed alla volontà di creare un sodalizio (f. 32); - il notevolissimo attivismo dell'imputato, testimoniato dai plurimi incontri ai quale egli ha partecipato, puntualmente riportati e descritti a ff. 33-37, tra i quali si segnalano l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] sollecitato ad autorizzare la realizzazione di un reato, il suo impegno per superare i contrasti tre la "famiglia" mafiose di Ciaculli e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ed in attività illecite variamente riconducibili al sodalizio (di cui ha discusso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2020). L'imputato è attivo anche per procurare al sodalizio sistemi di comunicazione non intercettabili e per dirimere contrasti insorti tra sodali, assumendo in prima persona il ruolo di reggente a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], esercitato costantemente ed efficacemente, "raccordandosi con gli esponenti di vertice del mandamento per la soluzione di questioni attinenti agli equilibri interni che lui era chiamato a dirimere proprio in dipendenza del ruolo verticistico" (così il Tribunale a f. 62 e la Corte di appello a f. 38). 7.1.2. Ciò ha motivatamente indotto la Corte di appello (dopo avere specificamente esaminato ed incensurabilmente confutato i rilievi difensivi: cfr. f. 38 s. della sentenza impugnata) ad ascrivere all'imputato un ruolo, a partire dalla data dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] anche apicale, all'interno del sodalizio. 7.1.3. Per quanto riguarda l'aggravante della disponibilità di armi in capo al sodalizio, valgono, mutatis mutandis, i rilievi già svolti sul punto in relazione ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Val la pena di precisare che, a prescindere da ogni altro rilievo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque colpevolmente ignorato la disponibilità di armi in capo ai sodali. 7.2. Con il quarto ed il quinto motivo, la difesa lamenta, rispettivamente, la mancata esclusione della contestata e ritenuta recidiva reiterata applicata al ricorrente, ed il diniego delle attenuanti generiche, asseritamente fondato sulla mera gravità del reato accertato, senza considerare la risalenza nel tempo dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] e l'ottimo comportamento processuale. I motivi sono privi della necessaria specificità, poiché l'imputato reitera doglianze che la Corte di appello (f. 215 ss.) ha disatteso con motivazione esauriente e non affetta da travisamenti, e quindi incensurabile in questa sede, valorizzando, sia a fondamento della mancata esclusione della recidiva che del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'esistenza di una precedente condanna per analogo reato e l'estrema gravità del reato odierno (posto in essere anche in posizione verticistica: il [OSCURATO:PERSONA] era divenuto, a partire dal 2019, un capomafia), evidenziando l'assenza di resipiscenza e la doverosità 66del comportamento processuale ("corretto e rispettoso") tenuto, genericamente invocato dalla difesa. 7.3. Con il sesto motivo, l'imputato si duole dell'applicazione della misura di sicurezza personale, anche quanto alla sua durata, non avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni per la quali dovrebbe ritenersi sussistente in concreto una sua significativa pericolosità, tenuto anche conto della notevole risalenza dei precedenti. Anche questo motivo è privo della necessaria specificità, poiché l'imputato reitera doglianze che la Corte di appello (f. 218) ha disatteso con motivazione esauriente e non affetta da travisamenti, e quindi incensurabile in questa sede, valorizzando il fatto che, dopo una prima condanna per aver partecipato a "[OSCURATO:PERSONA] nostra", l'imputato avesse ripreso a partecipare al sodalizio, giungendo ad assumere una posizione verticistica, il che ha motivatamente legittimato sia la prognosi di elevata e concreta pericolosità sociale dell'imputato, sia la statuizione inerente alla durata della misura di sicurezza applicata. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 8.1. L'imputato, assolto in primo grado e condannato in appello, lamenta che la sentenza impugnata difetti della motivazione c.d. "rafforzata" necessaria a legittimare la reformatio in peius in appello del verdetto assolutorio di primo grado, non essendosi la Corte di appello adeguatamente confrontata con le argomentazioni in virtù delle quali il Tribunale aveva assolto l'imputato, ritenendo che gli atti d'indagine acquisiti fossero insufficienti a dimostrare che l'imputato avesse dato un effettivo contributo al sodalizio di riferimento, poiché i collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni che lo riguardavano si erano genericamente limitati a qualificarlo come un "uomo d'onore" (in appello il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva addirittura ammesso di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA]), e nulla era emerso in ordine a quanto eventualmente discusso nel corso degli incontri avuti dal [OSCURATO:PERSONA] nel maggio/giugno 2020 con [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento Ciaculli/Brancaccio). 8.1.1. La doglianza è infondata. 8.1.2. Invero, la Corte di appello (f. 15 ss.) ha puntualizzato l'esistenza di plurimi elementi dimostrativi dell'attualità della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso in oggetto, precisando, tra l'altro, che: - il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato a qualificare l'imputato come uomo d'onore, ma aveva aggiunto di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello Tonino, era un esponente di spicco della "famiglia" di Corso dei Mille, ed era uno dei maggiori indiziati ad assumerne il ruolo di reggente, il che mal si concilia con l'assunto della sua totale estraneità al sodalizio, pur se non lo aveva visto "molto attivo"; 67- il coimputato [OSCURATO:PERSONA], riscontrando le predette dichiarazioni quanto allo specifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA], ha in realtà dichiarato di aver saputo da tal [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] era un affiliato della famiglia di Corso dei Mille; - le modalità (puntualmente descritte dalla Corte di appello) con le quali avevano avuto luogo gli incontri del [OSCURATO:PERSONA], in data 16 maggio ed 11 giugno 2020, con [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di Ciaculli, preceduti da un messaggio scritto inoltrato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e dalla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di fissare un incontro, ed in particolare le particolari cautele adottate, dai due per recarsi sul luogo dell'appuntamento e successivamente per allontanarsene, legittimano l'assunto che i due avessero discusso di questioni inerenti agli interessi della consorteria, confermato ulteriormente anche dalla conversazione riportata a f. 16, punto 8. D'altro canto, certo essendo il fatto che i due incontri si erano verificati con le descritte modalità, non ne risulta fornita dall'imputato una possibile e convincente giustificazione alternativa. 8.1.3. In conclusione, la Corte di appello (ff. 21 - 27), con motivazione all'evidenza "rafforzata", ha ampiamente e dettagliatamente esaminato, e puntualmente confutato, le ragioni poste dal Tribunale a fondamento dell'iniziale assoluzione dell'imputato, con rilievi esaurienti, non contraddittori, non manifestamente illogici, né frutto di documentato travisamento, e quindi incensurabili in questa sede. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 9.1. Con il primo motivo, l'imputato lamenta di essere stato condannato quale partecipe con ruolo verticistico nell'enucleato sodalizio, nonostante il fatto che, dal capo d'imputazione, emergesse in maniera evidente che gli si contestasse la mera partecipazione, senza l'assunzione di un ruolo apicale. Il motivo è privo della necessaria specificità, poiché l'imputato reitera doglianze che la Corte di appello (f. 196 s.) ha disatteso con motivazione esauriente e non affetta da travisamenti, e quindi incensurabile in questa sede, valorizzando la circostanza che il capo d'imputazione contesta all'evidenza all'imputato anche condotte implicanti il ruolo verticistico conclusivamente riconosciutogli (v., in particolare, quelle di cui ai punti 2. e 4.). D'altro canto, questa Corte (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 - 01) è ormai ferma nell'ammettere la legittimità della contestazione "in fatto", anche senza l'indicazione del relativo articolo di legge, in tutti i casi nei quali essa abbia ad oggetto nozioni di uso comune, che, come nel caso di specie, non richiedano, per la loro comprensione, significative conoscenze giuridiche. 689.2. Con il secondo ed il terzo motivo, l'imputato si duole dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con ruolo verticistico e con l'aggravante della disponibilità in capo al sodalizio di armi. Gli elementi valorizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilità documenterebbero condotte che ben potrebbero essere riferite anche ad un semplice partecipe, e mancherebbe l'indicazione di situazioni concrete nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato poteri decisionali o direttivi; non si sarebbe, infine, considerato che dalle intercettazioni emerge che l'imputato non era neppure a conoscenza di tutte le vicende del sodalizio. Inoltre, il fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse sequestrato una pistola a tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultimo aveva disatteso gli ordini circa l'uso dell'arma che gli erano stati dati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe, secondo il ricorrente, idoneo a dimostrare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'aggravante de qua, non essendo, peraltro, legittimo in proposito, neppure in riferimento a "mafie storiche", il ricorso a presunzioni. 9.2.1. I motivi sono privi della necessaria specificità, perché reiterano censure puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione incensurabile, con la quale il ricorso non si confronta adeguatamente. Invero, la Corte di appello (f. 73 ss.) ha puntualizzato l'esistenza di plurimi elementi dimostrativi dell'attualità della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] con ruolo apicale al sodalizio mafioso in oggetto, valorizzando non soltanto la precedente condanna per analogo reato (che, peraltro, secondo un orientamento condiviso e ribadito dal collegio, già espresso da Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286395 - 01, è rilevante, anche se solo quale elemento significativo in un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale), ma anche: - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], scrupolosamente vagliate: il primo ha ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] era un "uomo d'onore" attivo nel settore delle estorsioni; il secondo ha ricordato a sua volta che il [OSCURATO:PERSONA] era un "uomo d'onore", affiliato alla famiglia Roccella /Guarnaschelli, e che lo aveva incontrato in più occasioni; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] come "persona di fiducia", mai formalmente presentatogli come "uomo d'onore", ma "certamente a disposizione della famiglia del mandamento di Brancaccio, e, in particolare, della famiglia della Roccella"; - le dichiarazioni rese in appello dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che lo ha ricordato in posizione sovraordinata rispetto alla propria, attivo nel settore delle estorsioni: in una occasione il [OSCURATO:PERSONA], non fidandosi dell'operato del [OSCURATO:PERSONA], 69aveva chiesto al dichiarante di verificare se il predetto soggetto non si appropriasse di parte del "pizzo" riscosso; - la partecipazione - di rilievo grandemente significativo - del [OSCURATO:PERSONA] a molteplici riunioni di mafia tra i vertici del sodalizio, puntualmente indicate a f. 74 (e, più ampiamente, a ff. 63-211 della sentenza di primo grado), nelle quali erano state discusse questioni "sensibili per il sodalizio" dettagliatamente indicate dalla Corte di appello, e pianificate le future condotte di estorsione, cui aveva assiduamente partecipato anche il [OSCURATO:PERSONA] (f. 74). 9.2.2. Ciò ha motivatamente indotto la Corte di appello (dopo avere puntualmente esaminato ed incensurabilmente confutato i rilievi difensivi: cfr. f. 197 s.) ad ascrivere all'imputato un ruolo apicale all'interno del sodalizio. 9.2.3. Per quanto riguarda l'aggravante della disponibilità di armi in capo al sodalizio, valgono, mutatis mutandis, i rilievi già svolti sul punto in relazione ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Val la pena di precisare che, a prescindere da ogni altro rilievo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque colpevolmente ignorato la disponibilità di armi in capo ai sodali. 9.3. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della affermazione di responsabilità in ordine alle estorsioni di cui ai capi 5) (in danno della ditta Trinacria gas) e 12) (in danno della ditta Metaltrucks), relativamente alle quali sarebbe stato ritenuto il concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base della sua appartenenza al sodalizio, valorizzando una generica adesione al programma criminoso dell'associazione che non poteva però bastare a ritenere provato un effettivo contributo alla commissione delle singole estorsioni, poiché dalle intercettazioni valorizzate dal G.u.p. e dalla Corte territoriale emergeva, al più, che il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto (nella ripartizione del provento delle estorsioni o nelle discussioni sulla destinazione dello stesso) rispetto a delitti già consumati; il che, a detta del difensore, potrebbe semmai integrare il diverso reato di ricettazione, ma non anche il concorso nelle estorsioni. Si duole, inoltre, dell'affermazione di responsabilità in ordine all'estorsione di cui al capo 20) (in danno della [OSCURATO:PERSONA]), vicenda nella quale l'imputato compare solo nel momento in cui l'azione criminosa è allo stadio del mero tentativo (in quanto il pizzo non è stato ancora riscosso), dovendo quindi rispondere del mero tentativo. 9.3.1. I motivi sono privi della necessaria specificità, perché reiterano censure puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione incensurabile, con la quale il ricorso non si confronta adeguatamente. Invero, la Corte di appello (f. 199 s. della sentenza impugnata) ha correttamente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 5), le intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate) dalle quali era emerso che il 70Vitrano "dopo aver concordato con gli altri sodali del gruppo dirigente della famiglia le modalità e le tempistiche della riscossione del pizzo", avuta notizia dal [OSCURATO:PERSONA] dell'intervenuta riscossione dell'importo di 500 euro presso la Trinacria gas, aveva "condiviso, rafforzandolo, il proposito espresso dal [OSCURATO:PERSONA] di non destinare il predetto importo al sostentamento dei detenuti e alle loro famiglia, bensì di ripartirselo in quattro", con il [OSCURATO:PERSONA] pure presente in quel momento. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, concorso ad ideare il reato, percependo conclusivamente parte dei proventi di esso. 9.3.2. La Corte di appello (f. 200 s.) ha poi correttamente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 12), le intercettazioni di conversazioni (incensurabilnnente interpretate) dalle quali era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso con gli interlocutori di aver gestito in prima persona anche questa ulteriore estorsione. 9.3.3. La Corte di appello (f. 201 s.) ha, infine, correttamente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 20), le intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate) dalle quali era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva discusso con alcuni sodali circa la rata estorsiva da recuperare presso la [OSCURATO:PERSONA], esaminando successivamente le difficoltà insorte per la vittima, il cui volume di affari si era contratto causa Covid, fino alla conclusiva riscossine del pizzo richiesto, concorrendo quanto meno moralmente alla sua perpetrazione sin dalla fase dell'ideazione. 9.4. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della affermazione di responsabilità in ordine all'estorsione di cui al capo 26) (in danno dell'esercizio commerciale MD), asseritamente fondata su motivazione contraddittoria, in quanto la Corte di appello, da un lato, afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pianificato l'estorsione insieme al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, che l'imputato avrebbe chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di essere ragguagliato circa la riscossione del provento del reato e la destinazione dello stesso, richiesta incomprensibile se l'odierno ricorrente avesse pianificato la consumazione del reato. Anche questo motivo è privo della necessaria specificità, perché reitera censure puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione incensurabile, con la quale il ricorso non si confronta adeguatamente. Invero, la Corte di appello (f. 203 della sentenza impugnata) ha correttamente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 26), le intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate) dalle quali era emerso che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un incontro avvenuto il 13 gennaio 2020, aveva "preteso di essere ragguagliato con precisione circa l'eventuale riscossione e la 71destinazione del denaro provento dell'estorsione", partecipando successivamente alla ripartizione di quanto ricavato. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, ancora una volta concorso ad ideare il reato, attivandosi in seguito per conoscerne l'esito, e percependo conclusivamente parte dei proventi di esso. 9.5. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi 5), 12), 20), 23), 26), 34), 36) e 37), nonché a quelli per la continuazione esterna con i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Palermo (irrevocabile il 20.10.2007): la Corte di appello, pur accogliendo il motivo di gravame che ne deduceva l'eccessività, avrebbe, a sua volta, omesso di motivare in ordine alla quantificazione degli stessi. Il motivo è manifestamente infondato. 9.5.1. Questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, nell'affermare, in tema di reato continuato, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ha già precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Si è successivamente e condivisibilmente precisato che, in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati-satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 - 01). Per altro verso, è stato infine ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione in cui l'imputato si sia limitato a dedurre che la sentenza impugnata non abbia motivato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite, senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Rv. 289739 - 01: nella specie, il ricorso contestava l'aumento di due mesi di reclusione, apportato a titolo di continuazione avendo riguardo a sette reati satellite, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai risultati utili ragionevolmente ottenibili nel giudizio di rinvio in caso di suo accoglimento). 9.5.2. Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, deve rilevarsi, 72ad un tempo, la manifesta infondatezza della doglianza e la carenza di interesse ad essa, attesa l'evidente esiguità dei contestati aumenti di pena, necessariamente da valutare considerando l'entità dei contestati aumenti, tutti consistenti in pochi mesi di reclusione, in rapporto alla pena base aumentabile fino al triplo ex art. 81, comma 2, c.p. (anni 15 e mesi due di reclusione, aumentabili fino ad anni trenta di reclusione ex art. 78 cod. pen., laddove, al lordo degli aumenti per il rito, la pena irrogata per continuazione interna è pari in totale ad anni 3 e mesi nove di reclusione) ed ai possibili limiti edittali massimi previsti per i reati satellite. Anche per il reato (di partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata) in continuazione esterna, l'aumento di pena operato è certamente esiguo (poiché commisurato in anni tre di reclusione al lordo della riduzione di rito, laddove originariamente, sempre al lordo della predetta riduzione, all'imputato era stata irrogata la pena di anni 4 e mesi nove di reclusione). 9.6. Con il settimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen., perché il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in questo procedimento per un reato associativo commesso a far data dal 24/02/2003, mentre la precedente condanna per il medesimo delitto, indicata come presupposto della recidiva, è divenuta irrevocabile il 29.10.2007: mancherebbe, dunque, l'anteriorità della precedente sentenza rispetto al nuovo reato commesso, con conseguente insussistenza della recidiva contestata. Il motivo è manifestamente infondato: considerato che il reato contestato nell'ambito del presente procedimento all'imputato si caratterizza per una contestazione c.d. "aperta", la sua permanenza cessa alla data della sentenza di primo grado, ovvero il 05/12/2022, data con riferimento alla quale la recidiva risulta correttamente contestata. 9.7. L'ottavo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 99 e 81 cod. pen., poiché l'istituto della recidiva non sarebbe compatibile con quello della continuazione. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già indicate nel § 1.4.2. in relazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 10.1. Con il primo motivo, l'imputato contesta la motivazione riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 37. Deve premettersi che, già secondo la prospettazione del ricorrente, il motivo è manifestamente infondato poiché l'imputazione all'imputato dell'estorsione de qua a titolo di concorso non viene meno né se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato soltanto di ritirare il "pizzo" dalla vittima, né se egli avesse precedentemente formulato in prima persona minacce o avanzato la 73pretesa estorsiva. Peraltro, la Corte di appello, con motivazione esauriente e non affetta da travisamenti, e quindi incensurabile in questa sede, ha valorizzato ai fini della contestata affermazione di responsabilità (f. 238 ss.) quanto inequivocabilmente emergente dalle intercettazioni riportate a f. 469-479 della sentenza di primo grado, oltre alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha, così come graniticamente emergente dalle citate intercettazioni, indicato proprio nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto incaricato di riscuotere mensilmente la somma convenuta. A fronte di tali emergenze, del tutto insignificante è la circostanza (peraltro puntualmente menzionata e ritenuta irrilevante nella sentenza di primo grado) che il [OSCURATO:PERSONA] sia coniugato con una cugina di primo grado delle vittime dell'estorsione: nulla dimostra, infatti, una sua cointeressenza nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ovvero una sua compartecipazione al pagamento del "pizzo", che egli, al contrario, si recava mensilmente ad esigere. La pretesa difensiva di affermare che l'imputato fosse un co-estorto, non corroborata da alcunché, appare quindi frutto di una mera ed audace congettura. 10.2. Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente si duole della configurazione, a suo carico, delle circostanze aggravanti dell'essere stata la violenza o minaccia posta in essere da appartenenti ad associazione mafiosa (poiché l'imputato non figura tra gli associati e non è neppure l'autore delle minacce, e l'aggravante, essendo relativa ai motivi a delinquere, non si estenderebbe ai concorrenti, ex art. 118 cod. pen.) e del metodo mafioso (non integrato, a dire del ricorrente, dall'intimidazione tacita derivante dal modus operandi in un certo ambiente o territorio); inoltre, le due aggravanti si escluderebbero a vicenda. 10.2.1. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482 - 04) ha già chiarito che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole. 10.2.1. I restanti motivi sono manifestamente infondati per le ragioni già indicate nel § 6.1.4. 11. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per la legalità [OSCURATO:PERSONA], ass.ni e fond.ni contro il racket e l'usura sono fondati. 11.1. Le ricorrenti lamentano che la Conte di appello avrebbe liquidato in loro favore somme inferiori al minimo previsto dall'art. 12 commi 1 e 2 del 74Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 (come modificato dal DM 147/22), senza, peraltro, in alcun modo motivare in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione di tali spese. 11.2. Questa Corte (Sez. 3, n. 557 del 10/02/1999, Rv. 213551 - 01) ha tradizionalmente ritenuto, in tema di liquidazione delle spese processuali, che il giudice, in presenza delle singole attività defensionali dedotte o di una nota specifica prodotta dalla parte civile, non può limitarsi ad una globale (ed equitativa) determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione o delle singole voci effettivamente liquidate ovvero della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe. E si è anche più recentemente (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278474 - 01) ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attività difensive svolte. 11.3. Nel caso in esame, come lamentato dalle ricorrenti, la sentenza impugnata non indica adeguatamente le ragioni per le quali le somme richieste delle ricorrenti siano state così tanto decurtate. 12. Il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen,, la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. 12.1. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, oltre che, non potendo ritenersi l'assenza di colpe individuali nella determinazione delle rilevate cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare per ciascuno in euro tremila, tenuto conto del medesimo grado delle predette colpe. 12.2. In considerazione dell'accoglimento di doglianze anche di parti contrapposte sul punto, appare opportuno riservare la liquidazione delle spese di parte civile al definitivo. 75 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CANCE4LARIA SECONDA SEZIONE PENALE t 21 LIJG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] A Claudi 76