CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49606/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono cumulativamente vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla recidiva risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello la cui decisione viene apoditticamente criticata in questa sede senza un reale confronto con il suo contenuto, tacciata di illogicità ed incoerenza in realtà insussistente; che, infatti, la Corte di appello ha spiegato le ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze generiche in ragione dell'apprezzata organizzazione rudimentale (affermazione per nulla illogica in ragione della fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 contestata) e del comunque non indifferente dato ponderale, al contempo rappresentando l'assenza di qualsivoglia elemento favorevole (fuga del ricorrente e mancato rientro in casa all'atto dell'accertamento), così confutando ogni elemento in maniera logica e completa; in ordine alla ritenuta recidiva sono stati messi in luce gli specifici precedenti penali significativi della incrementata capacità a delinquere; alla luce delle pregresse valutazioni è stata ritenuta congrua la pena come determinata previo vaglio dei requisiti di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso