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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28992/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza errissa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Benevento in data 3 dicembre 2021 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o riduzione della durata della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica ammiRistrazione, per i reati di corruzione e turbativa d'asta correlati all'aggiudicazione pilotata di una gara pubblica alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Fiengo era l'amministratore, nell'ambito di un sistema di controllo illecito delle gare di appalto della Provincia di Benevento.

Il Tribunale, nel prendere in esame le doglianze dell'appellante limitate alla sola dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione, ha ritenuto che il quadro indiziario posto a base del titolo cautelare genetico avrebbe delineato un coinvolgimento dell'indagato nel sistema corruttivo con cui venivano gestite le aggiudicazioni delle gare nell'ambito della provincia di Benevento non meramente occasionale ma connotato da una dimestichezza dell'utilizzo di metodi corruttivi desunti dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il Fiengo con [OSCURATO:PERSONA], tale da fare ritenere del tutto giustificata la perdurante applicazione della misura interdittiva disposta per la durata di dodici mesi.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento del provvedimento per un duplice ordine di motivi.

2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge sui requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, in considerazione dell'unicità del fatto contestato, della estraneità del Fiengo all'ambiente in cui i fatti sarebbero maturati, del tempo pari a due anni decorso dalla epoca dei fatti, considerato l'erroneo riferimento alla carica di vicesindaco del Comune di Ercolano, che il ricorrente non ha mai rivestito, come documentato dall'attestazione rilasciata dal Sindaco del predetto Comune allegata al ricorso.

In particolare, si denuncia il carattere congetturale ed apodittico delle affermazioni del Tribunale sullo stabile inserimento nel sistema corrotto di gestione degli affari pubblici, in mancanza di incarichi pubblici, e della dismissione della carica di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., elementi idonei a far ritenere mancante l'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Si deve richiamare, innanzitutto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'attenuazione o della revoca di un misura cautelare, il mero decorso del tempo non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139).

Correttamente il Tribunale ha ritenuto di confermare l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari in merito all'attualità delle esigenze cautelari evidenziando la gravità del quadro indiziario che esclude l'occasionalità del fatto e l'estraneità del ricorrente al sistema corruttivo di gestione delle gare pubbliche.Il mero decorso del tempo non giustifica la rivalutazione degli stessi elementi, perché in caso contrario si legittimerebbe la reiterazione di istanze di rivalutazione della prima ordinanza cautelare, senza una sostanziale modifica del quadro cautelare, con una inutile e defatigante ripetizione all'infinito dei medesimi argomenti.

Nel caso in esame, il tempo decorso prima dell'applicazione della misura e le altre considerazioni sulla cessazione dei rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA]. sono elementi valutati e ritenuti non determinanti per escludere il pericolo di reiterazione dei reati insito nella stabilità dei rapporti con gli altri coindagati inseriti nel sistema corruttivo con forte disvalore sul piano della pericolosità criminale desunta dalle modalità del fatto e dalla esistenza di una rete di rapporti illeciti instaurati con funzionari della pubblica amministrazione.

2. Deve essere, inoltre, rilevata la genericità dei motivi con cui sono state reiterate le medesime censure respinte dal Tribunale in relazione alla dismissione delle cariche della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il riferimento all'incarico di vicesindaco del Comune di Ercolano appare avulso dalle argomentazioni utilizzate dal Tribunale per ribadire la sussistenza del pericolo di reiterazione, incentrato sulla stabilità dei legami con i soggetti maggiormente implicati nella vicenda giudiziaria in corso.

Con riferimento al tempo decorso dai fatti, si deve ribadire che ai fini della revoca o della sostituzione della misura ex 299 cod. proc. pen. l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, che, ove ricorrano ulteriori elementi diversi da quelli già valutati, può essere considerato alla stregua di fatto nuovo sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n.12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999).

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione del quadro cautelare, inammissibile in questa sede.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza errissa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Benevento in data 3 dicembre 2021 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o riduzione della durata della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica ammiRistrazione, per i reati di corruzione e turbativa d'asta correlati all'aggiudicazione pilotata di una gara pubblica alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Fiengo era l'amministratore, nell'ambito di un sistema di controllo illecito delle gare di appalto della Provincia di Benevento. Il Tribunale, nel prendere in esame le doglianze dell'appellante limitate alla sola dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione, ha ritenuto che il quadro indiziario posto a base del titolo cautelare genetico avrebbe delineato un coinvolgimento dell'indagato nel sistema corruttivo con cui venivano gestite le aggiudicazioni delle gare nell'ambito della provincia di Benevento non meramente occasionale ma connotato da una dimestichezza dell'utilizzo di metodi corruttivi desunti dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il Fiengo con [OSCURATO:PERSONA], tale da fare ritenere del tutto giustificata la perdurante applicazione della misura interdittiva disposta per la durata di dodici mesi. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento del provvedimento per un duplice ordine di motivi. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge sui requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, in considerazione dell'unicità del fatto contestato, della estraneità del Fiengo all'ambiente in cui i fatti sarebbero maturati, del tempo pari a due anni decorso dalla epoca dei fatti, considerato l'erroneo riferimento alla carica di vicesindaco del Comune di Ercolano, che il ricorrente non ha mai rivestito, come documentato dall'attestazione rilasciata dal Sindaco del predetto Comune allegata al ricorso. In particolare, si denuncia il carattere congetturale ed apodittico delle affermazioni del Tribunale sullo stabile inserimento nel sistema corrotto di gestione degli affari pubblici, in mancanza di incarichi pubblici, e della dismissione della carica di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., elementi idonei a far ritenere mancante l'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve richiamare, innanzitutto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'attenuazione o della revoca di un misura cautelare, il mero decorso del tempo non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139). Correttamente il Tribunale ha ritenuto di confermare l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari in merito all'attualità delle esigenze cautelari evidenziando la gravità del quadro indiziario che esclude l'occasionalità del fatto e l'estraneità del ricorrente al sistema corruttivo di gestione delle gare pubbliche.Il mero decorso del tempo non giustifica la rivalutazione degli stessi elementi, perché in caso contrario si legittimerebbe la reiterazione di istanze di rivalutazione della prima ordinanza cautelare, senza una sostanziale modifica del quadro cautelare, con una inutile e defatigante ripetizione all'infinito dei medesimi argomenti. Nel caso in esame, il tempo decorso prima dell'applicazione della misura e le altre considerazioni sulla cessazione dei rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA]. sono elementi valutati e ritenuti non determinanti per escludere il pericolo di reiterazione dei reati insito nella stabilità dei rapporti con gli altri coindagati inseriti nel sistema corruttivo con forte disvalore sul piano della pericolosità criminale desunta dalle modalità del fatto e dalla esistenza di una rete di rapporti illeciti instaurati con funzionari della pubblica amministrazione. 2. Deve essere, inoltre, rilevata la genericità dei motivi con cui sono state reiterate le medesime censure respinte dal Tribunale in relazione alla dismissione delle cariche della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il riferimento all'incarico di vicesindaco del Comune di Ercolano appare avulso dalle argomentazioni utilizzate dal Tribunale per ribadire la sussistenza del pericolo di reiterazione, incentrato sulla stabilità dei legami con i soggetti maggiormente implicati nella vicenda giudiziaria in corso. Con riferimento al tempo decorso dai fatti, si deve ribadire che ai fini della revoca o della sostituzione della misura ex 299 cod. proc. pen. l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, che, ove ricorrano ulteriori elementi diversi da quelli già valutati, può essere considerato alla stregua di fatto nuovo sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n.12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione del quadro cautelare, inammissibile in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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