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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 33601/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Bari, con sentenza in data 13 febbraio 2026, in parzialeriforma della pronuncia del G.U.P. presso il tribunale di Foggia del 16-6-2025,rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di rapinaaggravata e lesioni personali.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta dall’imputato personalmente.

Ed infatti va rammentato che ai sensidella disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione puòessere proposto soltanto attraverso il ministero di difensore abilitato al patrociniopresso le giurisdizioni superiori.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Bari, con sentenza in data 13 febbraio 2026, in parzialeriforma della pronuncia del G.U.P. presso il tribunale di Foggia del 16-6-2025,rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di rapinaaggravata e lesioni personali.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta dall’imputato personalmente. Ed infatti va rammentato che ai sensidella disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione puòessere proposto soltanto attraverso il ministero di difensore abilitato al patrociniopresso le giurisdizioni superiori.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33601/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris