CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/09/2025 della Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono travisamentodella prova in relazione agli artifici della truffa, avanza doglianze in punto di fattonon consentite in questa sede (e, peraltro, erroneamente configurate cometravisamento della prova, che si riferisce non a eventuali errori di valutazione delmateriale probatorio, quanto, piuttosto, alle distorsioni del patrimonio conoscitivovalorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nelgiudizio - cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv.238215);ritenuto, in relazione al secondo motivo, di richiamare il principio per cuil'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, mapuò influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione(Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n.4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561); nel caso concreto, lamancata risposta, da parte della Corte, al punto evidenziato nel motivo di ricorso(il rinvenimento della custodia dell’orologio nella abitazione del correo, a seguitodi perquisizione) è del tutto irrilevante, poiché è incontestato il ricevimentodell’orologio (e della sua confezione) a seguito dell’attività decettiva posta inessere dalla coppia di correi, essendo per contro privo di significato chi abbiaricevuto e conservato fisicamente la res nelle fasi successive;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente