CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, datata 21.1.2021, che, in sede di rinvio, ha accolto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revoca parziale dell'ordine di demolizione adottato dalla stessa Procura Generale in ordine ai manufatti e alle opere di cui alle imputazioni di cui ai capi a), d), e), f) del procedimento n. 37214/01 RGNR. 2. Il provvedimento impugnato ha fondato la sua decisione sulle seguenti premesse in fatto e considerazioni in diritto, di seguito sintetizzate: - [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato, quale committente, per la realizzazione di manufatti e opere abusive (volti alla realizzazione di un bar-ristorante), per reati edilizi e ambientali commessi a Barano di Ischia e accertati sino al 1.6.2004; [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'area, risulta condannata per concorso in violazione di sigilli; nell'area interessata attualmente insiste il ristorante denominato "[OSCURATO:PERSONA] del Falco", nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; - Nel processo di merito i Vacca rispondevano di plurime imputazioni, originariamente oggetto di due distinti procedimenti penali, vale a dire: RGNR n. 37214/01 e RGNR n. 29998/04, poi confluiti nello stesso giudizio; il primo procedimento era relativo a fatti più risalenti, accertati fino al 16.7.2001; il secondo procedimento, quello per cui [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per reati edilizi e ambientali, riguarda, come già detto, fatti accertati sino al 1.6.2004; - In sede di condanna di primo grado per tutti i reati in contestazione, il Tribunale ordinava la demolizione delle opere abusivamente edificate e la rinnessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/01; - la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di secondo grado, con sentenza del 27.5.2009 (divenuta irrevocabile il 17.11.2010), dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi di imputazione a), d), e), f) di cui al decreto di citazione a giudizio relativo ai fatti accertati sino al 2001; la pena era quindi rideterminata nei confronti degli imputati e, nel dispositivo, si statuiva, infine, "conferma nel resto";- La Procura Generale di Napoli, in data 10.10.2011, adottava ingiunzione a demolire nei confronti dei Vacca, sulla scorta della decisione irrevocabile della Corte di appello del 27.5.2009, ritenendo confermato in quella sede l'ordine di demolizione emesso dal Tribunale; tale ordine di demolizione ricomprendeva tutte le opere descritte nei capi di imputazione dei due distinti decreti di citazione a giudizio per i fatti accertati sino al 2001 e sino al 2004; - la stessa Procura Generale, tuttavia, successivamente (con nota del 12.11.2014) presentava apposito incidente di esecuzione per la revoca parziale dell'ordine di demolizione, sul presupposto che tale sanzione amministrativa non poteva essere eseguita nei confronti delle opere di cui ai reati edilizi dichiarati estinti per prescrizione, vale a dire quelle relative ai fatti accertati sino al 2001; - la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 19.5.2015, affermava che il detto ordine di demolizione era ormai coperto dal giudicato, per cui non poteva essere modificato; allo stesso tempo, però, riteneva sussistenti "giustificati motivi" per sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione; - quattro anni dopo, la Procura Generale, con nota del 17.4.2019, richiamata la propria precedente ingiunzione a demolire, emessa il 10.10.2011, emanava ordine di sgombero coattivo ex art. 656 cod. proc. pen. del ristorante "Il nido del falco", all'uopo richiamando le intervenute sentenze di merito a carico dei Vacca; - avverso la detta ordinanza di sgombero proponevano incidente di esecuzione i Vacca; l'istanza veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di appello napoletana con provvedimento del 3.5.2019, emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen.; - la Terza sezione penale della Corte di cassazione, adita dai Vacca, rilevati vizi motivazionali del provvedimento della Corte napoletana, ne disponeva l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di merito per l'ulteriore corso. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha ritenuto inefficaci le statuizioni della sentenza di merito che avevano confermato, anziché revocare, l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino emesso dal Tribunale, con esclusivo riguardo alle opere oggetto del procedimento RGNR n. 37214/01, essendo intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione dei relativi reati. Ha anche osservato che la Procura Generale non aveva presentato opposizione alla sospensione dell'ordine di demolizione, disposta dalla Corte distrettuale con la citata ordinanza del maggio 2015. Ha, pertanto, dichiarato l'inefficacia dell'ordine di sgombero emesso dalla Procura Generale, in relazione alle opere di cui ai capi a), d), e), f) del procedimento RGNR n. 37214/01, in quanto dichiarati estinti per prescrizione.3. Il Procuratore generale ricorrente lamenta, in sintesi, quanto segue: I) Violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui è disciplinata l'acquisizione al patrimonio comunale del cespite abusivo e dell'area di sedime. Deduce la mancanza di interesse dei ricorrenti a proporre l'incidente di esecuzione, essendo sia il cespite abusivo che l'area di sedime divenuti di proprietà del Comune di Barano d'Ischia, atteso che il Comune emise nei confronti dei Vacca ben cinque ingiunzioni a demolire, tutte inottemperate. Allo scopo non rileva la presentazione di un'eventuale istanza di condono da parte degli interessati, che non potrà mai essere rilasciato, in quanto il ristorante è stato abusivamente edificato in zona di protezione integrale ed in area a rischio frana R4; peraltro, l'istanza non osta alla restituzione del manufatto al Comune, divenutone ex lege proprietario. Né rileva l'avvenuta trascrizione dell'acquisizione della proprietà al Comune, ovvero la precisa individuazione del bene oggetto di demolizione. Rileva la manifesta illogicità della motivazione, laddove si assume che l'incertezza dell'avvenuta acquisizione del cespite abusivo al patrimonio comunale deriverebbe anche dal fatto che le ingiunzioni a demolire furono emesse dal Comune senza tenere conto che [OSCURATO:PERSONA] risultava condannata soltanto per violazione di sigilli. Ed inoltre per avere assunto che le attività antropiche ed economiche nelle aree a rischio frana continuano a svolgersi grazie ad un piano di stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino regionale della Campania centrale. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove si ritiene che la sanzione amministrativa dell'ordine giudiziale di demolizione possa essere revocato dal G.E. non solo per fatti successivi al giudicato, ma anche per fatti precedenti, allo scopo di correggere errori commessi dal Giudice della cognizione; manifesta illogicità della motivazione, laddove si sostiene che il parere contrario del P.G. del 12.3.2020 contrasterebbe con il comportamento tenuto dal Sost. P.G. precedente assegnatario del fascicolo, argomentandosi sul fatto che quest'ultimo non impugnò l'ordinanza di rigetto del G.E. del 19.5.2015. 4. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria scritta con la quale, opponendosi alle ragioni del ricorrente, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, non potendo trovare accoglimento i motivi dedotti dalla parte pubblica ricorrente. 2. Il complesso iter processuale che ha caratterizzato la vicenda esecutiva in esame è già stato descritto nella narrativa in fatto, cui si rimanda. Va solo precisato, per la migliore comprensione di quanto sarà di seguito osservato, che la materia del contendere in disamina ha, da una parte, un oggetto diretto, costituito dall'ordine di sgombero emesso dalla Procura Generale territoriale ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.; dall'altra, un oggetto indiretto, su cui si fonda - quale necessario presupposto - l'ordine di sgombero della Procura Generale, costituito dall'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 disposto, in sede di cognizione, dal Tribunale all'esito del giudizio di condanna di primo grado; il detto ordine di demolizione è stato poi, almeno apparentemente (per quanto si dirà più avanti), confermato dalla Corte territoriale in sede di appello, nella sentenza emessa il 27.5.2009 (divenuta definitiva il 17.11.2010). 3. Il primo motivo di ricorso - con il quale si deduce, in sostanza, il difetto di interesse dei ricorrenti a proporre l'incidente di esecuzione in disamina, perché avente ad oggetto beni ormai divenuti di proprietà del Comune di Barano d'Ischia - non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto pretende di ottenere dalla Corte di cassazione una valutazione tesa a dichiarare, almeno incidentalmente, l'intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dei cespiti immobiliari di cui si discute. È evidente che una simile statuizione non può essere disposta nella presente sede di legittimità, implicando un accertamento di merito non consentito e sul quale, peraltro, non si è pronunciata, nel senso preteso dal ricorrente, neanche la Corte territoriale nel provvedimento oggetto di impugnazione. Al riguardo il ricorso, al di là della enunciazione di massime giurisprudenziali e di principi di diritto, non adduce specifici elementi a supporto della intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dei cespiti abusivi. Le argomentazioni sul punto della Corte napoletana, a prescindere da qualche asserzione che pare poco pregnante (come il riferimento alla condanna per violazione di sigilli o l'esatta individuazione dell'area), sono nel senso che non vi sia alcuna certezza sulla questione: sia perché la relativa ordinanza di acquisizione dei beni (a titolo gratuito) da parte del Comune può adottarsi, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, solo in presenza di determinati presupposti, nel caso non puntualmente accertati; sia perché i giudici napoletani danno conto del fatto che il comune di Barano di Ischia non avrebbe contestato la disponibilità in capo al Vacca del ristorante in questione (v. pag. 11 dell'ordinanza). Si tratta di non illogiche considerazioni di merito, come tali inattaccabili in Cassazione, indipendentemente dall'impossibilità in questa sede di procedere all'accertamento sollecitato dalla parte pubblica ricorrente. 4. Il secondo motivo di ricorso - con il quale ci si duole, essenzialmente, del fatto che la sanzione amministrativa dell'ordine giudiziale di demolizione sia stata revocata dal G.E. per fatti precedenti al giudicato, allo scopo di correggere errori commessi in sede di cognizione - è infondato, nei termini di seguito indicati. Va premesso che il ricorrente non considera che la Corte territoriale, con la sua decisione, ha inciso in via immediata e diretta - dichiarandone la parziale inefficacia - sull'ordine di sgombero emesso dalla Procura Generale ex art. 656 cod. proc. pen., e solo in via mediata e indiretta si è occupata dell'ordine di demolizione emesso in sede di giudizio di cognizione. Invero, la valutazione operata dal provvedimento impugnato concerne necessariamente il presupposto su cui si fonda la (contestata) legittimità dell'ordine esecutivo di sgombero, vale a dire l'ordine di demolizione emesso dal Giudice della cognizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001; rispetto al quale, tuttavia, il G.E., diversamente da quanto sostenuto dal P.G. ricorrente, non modifica o revoca alcunché, trattandosi solo dell'oggetto mediato della "regiudicanda" che qui rileva, nel senso dianzi precisato. Ebbene, sul punto in questione la decisione dei giudici napoletani non ha fatto altro che applicare un principio pacifico, in materia edilizia, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l'ordine di demolizione dell'opera, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Conf. Sez. 3, n. 757/11, non massimata) (cfr. Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010 - dep. 2011, Rv. 249154 - 01); la revoca dell'ordine si produce, cioè, ex lege, a prescindere da una esplicita statuizione di revoca (cfr. Sez. 3, n. 22330 del 20/04/2017, Castagliuolo, non massimata; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2000, Bifulco, Rv. 217853). Ne discende che l'ordinanza impugnata, in maniera ineccepibile, ha preso atto della (parziale) revoca "ex lege" dell'ordine di demolizione disposto dal giudice della cognizione, con riferimento alle opere di cui ai reati dichiarati estinti per prescrizione. 6 (7r In buona sostanza, è stato ritenuto che la statuizione "conferma nel resto", contenuta nel dispositivo della sentenza di appello che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione di alcuni reati edilizi (quelli di cui al procedimento RGNR n. 37214/01), non poteva avere confermato l'ordine di demolizione emesso dal Tribunale con riguardo alle opere riferite ai reati estinti, trattandosi, appunto, di ordine per il quale era intervenuta revoca ex lege; quella statuizione, in effetti, non poteva che fare riferimento all'ordine di demolizione relativo alle opere di cui ai reati edilizi per i quali era intervenuta condanna. Sulla base di tale approccio argornentativo, corretto in diritto, la Corte territoriafe ha legittimamente riscontrato la (parziale) mancanza dei presupposti legittimanti l'ordine esecutivo di sgombero emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli, per l'effetto dichiarando l'inefficacia dell'ordine di sgombero in oggetto, limitatamente ai manufatti e alle opere di cui ai reati dichiarati prescritti, segnatamente quelli di cui ai capi a), d), e) ed f) di imputazione, commessi fino all'anno 2001 (di cui all'originario procedimento RGNR n. 37214/01). 5. Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pub