CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39425/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. per avere falsamente attestato, in pratiche di emersione dal lavoro nero, l'esistenza di un rapporto di lavoro con vari cittadini extracomunitari irregolari. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando quattro motivi. 2.1. I primi tre motivi di ricorso lamentano vizio di motivazione in ordine al costrutto offerto dalla Corte di appello a proposito dell'inesistenza dell'attività imprenditoriale dell'imputato nell'ambito della quale erano stati fatti apparire come impiegati i cittadini extracomunitari. 2.2. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto ed aspecifico, giacché propone una propria ricostruzione dei fatti, peraltro trascurando il ragionamento probatorio della Corte territoriale, che ha ricavato la prova della fittizietà dei rapporti di lavoro da plurimi dati, non solo costituiti dall'assenza di materiali ed attrezzi da lavoro a casa del prevenuto (anche sede dell'impresa), ma anche dall'assenza di mezzi di trasporto, dalla mancata indicazione degli indirizzi dei cantieri, dall'assoluto disinteresse per le procedure attinenti alla regolarizzazione e dall'anomala lievitazione del reddito. Quanto a quest'ultimo aspetto, quand'anche la Corte di appello avesse confuso il fatturato con il reddito, comunque si è registrato un aumento anomalo anche di quest'ultimo. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (i precedenti penali) e fattuale (le caratteristiche della condotta) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2