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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 37835/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, in data 10 luglio 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui il medesimo fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, perché accusato di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva sottoposto a custodia inframuraria dal 20 aprile 2016 al 13 maggio 2016, allorché il Tribunale del Riesame annullava l'ordinanza cautelare e ne disponeva la scarcerazione; seguiva decreto di archiviazione emesso nei confronti dell'indagato.

Il rigetto dell'istanza é stato motivato essenzialmente in relazione al comportamento del Ceci, ritenuto quanto meno gravemente colposo e idoneo a dare causa alla determinazione cautelare: comportamento con il quale egli aveva rafforzato la pista passionale - egli aveva intrattenuto una relazione con la moglie della vittima, interrotta dalla donna nel gennaio del 2016 - e che si era concretizzato, secondo la Corte territoriale, in varie condotte interpretabili come finalizzate a riprendere la relazione sentimentale con la moglie del Khurtsidze.

Inoltre vi erano lacune nell'alibi fornito dal Ceci, che avevano convinto il giudice della cautela della sussistenza di elementi gravemente indizianti a suo carico. 2.

Avverso la prefata ordinanza ricorre il Ceci, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di norma processuale, in relazione al fatto che l'avviso della celebrazione dell'udienza camerale di trattazione del procedimento avanti la Corte d'appello, pur recando la data corretta, indicava un'altra aula, di tal che né il Ceci, né il di lui difensore (e neppure il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato) erano presenti all'apertura dell'udienza; solo dopo la chiusura del verbale, comparivano il Ceci, il suo difensore di fiducia e il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato; veniva riaperto il verbale e veniva eccepito dal difensore dell'instante il vizio di motivazione; tuttavia il Collegio non dava seguito all'eccezione e dava la parola ai difensori.

Ciò ha comportato, secondo l'esponente, un vizio nell'instaurazione del contraddittorio e una nullità insanabile.

Con il secondo motivo di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a base dell'ordinanza per affermare la natura gravemente colposa della condotta del Ceci.

In realtà, costui fu accu dell'omicidio del Khurtsidze unicamente sulla base di pochi elementi neutri antecedenti l'omicidio, come l'aver pubblicato sui social network immagini che confermavano la precedente relazione con la moglie della vittima, o come l'aver informato la donna che le avrebbe lasciato sul manubrio della bicicletta un paio di mutandine che le aveva regalato e che aveva in casa; é inoltre errato, secondo il ricorrente, il convincimento che il Ceci fosse stato avvistato nei pressi dell'abitazione della donna successivamente all'episodio, atteso che egli in realtà transitava spesso in prossimità del luogo di lavoro della donna perché si trovava in prossimità del tragitto che egli percorreva per andare a lavorare; la Corte di merito ha poi travisato il significato dell'incontro del prevenuto con la sua amica [OSCURATO:PERSONA] a proposito del presunto alibi, ed ha altresì tratto conclusioni sbagliate circa la conoscenza personale della vittima da parte del Ceci.

Infine, il deducente censura la valutazione della Corte di merito laddove non vengono considerate le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale riferì che nel momento in cui fu commesso l'omicidio sentì un vociare in lingua straniera, ciò che avrebbe dovuto far pensare fin da subito a un delitto maturato all'interno della comunità straniera di cui il Khurtsidze faceva parte.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ravvisando la fondatezza del ricorso.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorrono elementi dirimenti per poter rilevare d'ufficio una causa di ingiustizia formale della custodia cautelare patita dal Ceci.

In realtà, sebbene il deducente non ne abbia fatto specifica menzione, é assorbente la circostanza che la misura custodiale in relazione alla quale la Corte di merito ha denegato il riconoscimento dell'indennizzo era stata annullata dal Tribunale del Riesame già il 13 maggio 2016 (poco più di 20 giorni dopo l'intervenuta restrizione cautelare del Ceci), per carenza genetica del quadro indiziario, con conseguente dissoluzione dello stesso fondamento del titolo custodiale gravante sull'allora indagato.

Orbene, é noto che, secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale risalente a Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 e più volte ribadito dalla Corte di legittimità a sezioni semplici, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiust detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Siffatto limite trova spiegazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare é logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, avente esiti diversi rispetto a quella originaria ma basata sugli stessi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280; con il corollario che non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, ancorché lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere per l'appunto incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria.

Ciò é del resto espressamente affermato da recenti arresti giurisprudenziali, in base ai quali si é riconosciuto che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993; Sez. 4, n. 54042 del 9/11/2018, Longordo, non massimata).

2. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze, alla quale va demandata pure la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente a questo giudizio di legittimità; la Corte del rinvio provvederà altresì all'eventuale determinazione del quantum debeatur, atteso che é compito esclusivo del giudice di merito considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulla sua entità (Sez.

U, Sentenza n. 4187 del 30/10/2008 - dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241856 - conf.

Corte cost., 20 giugno 2008 n. 219).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze cui demanda pure la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente a questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, in data 10 luglio 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui il medesimo fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, perché accusato di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva sottoposto a custodia inframuraria dal 20 aprile 2016 al 13 maggio 2016, allorché il Tribunale del Riesame annullava l'ordinanza cautelare e ne disponeva la scarcerazione; seguiva decreto di archiviazione emesso nei confronti dell'indagato. Il rigetto dell'istanza é stato motivato essenzialmente in relazione al comportamento del Ceci, ritenuto quanto meno gravemente colposo e idoneo a dare causa alla determinazione cautelare: comportamento con il quale egli aveva rafforzato la pista passionale - egli aveva intrattenuto una relazione con la moglie della vittima, interrotta dalla donna nel gennaio del 2016 - e che si era concretizzato, secondo la Corte territoriale, in varie condotte interpretabili come finalizzate a riprendere la relazione sentimentale con la moglie del Khurtsidze. Inoltre vi erano lacune nell'alibi fornito dal Ceci, che avevano convinto il giudice della cautela della sussistenza di elementi gravemente indizianti a suo carico. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Ceci, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di norma processuale, in relazione al fatto che l'avviso della celebrazione dell'udienza camerale di trattazione del procedimento avanti la Corte d'appello, pur recando la data corretta, indicava un'altra aula, di tal che né il Ceci, né il di lui difensore (e neppure il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato) erano presenti all'apertura dell'udienza; solo dopo la chiusura del verbale, comparivano il Ceci, il suo difensore di fiducia e il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato; veniva riaperto il verbale e veniva eccepito dal difensore dell'instante il vizio di motivazione; tuttavia il Collegio non dava seguito all'eccezione e dava la parola ai difensori. Ciò ha comportato, secondo l'esponente, un vizio nell'instaurazione del contraddittorio e una nullità insanabile. Con il secondo motivo di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a base dell'ordinanza per affermare la natura gravemente colposa della condotta del Ceci. In realtà, costui fu accu dell'omicidio del Khurtsidze unicamente sulla base di pochi elementi neutri antecedenti l'omicidio, come l'aver pubblicato sui social network immagini che confermavano la precedente relazione con la moglie della vittima, o come l'aver informato la donna che le avrebbe lasciato sul manubrio della bicicletta un paio di mutandine che le aveva regalato e che aveva in casa; é inoltre errato, secondo il ricorrente, il convincimento che il Ceci fosse stato avvistato nei pressi dell'abitazione della donna successivamente all'episodio, atteso che egli in realtà transitava spesso in prossimità del luogo di lavoro della donna perché si trovava in prossimità del tragitto che egli percorreva per andare a lavorare; la Corte di merito ha poi travisato il significato dell'incontro del prevenuto con la sua amica [OSCURATO:PERSONA] a proposito del presunto alibi, ed ha altresì tratto conclusioni sbagliate circa la conoscenza personale della vittima da parte del Ceci. Infine, il deducente censura la valutazione della Corte di merito laddove non vengono considerate le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale riferì che nel momento in cui fu commesso l'omicidio sentì un vociare in lingua straniera, ciò che avrebbe dovuto far pensare fin da subito a un delitto maturato all'interno della comunità straniera di cui il Khurtsidze faceva parte. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ravvisando la fondatezza del ricorso. L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorrono elementi dirimenti per poter rilevare d'ufficio una causa di ingiustizia formale della custodia cautelare patita dal Ceci. In realtà, sebbene il deducente non ne abbia fatto specifica menzione, é assorbente la circostanza che la misura custodiale in relazione alla quale la Corte di merito ha denegato il riconoscimento dell'indennizzo era stata annullata dal Tribunale del Riesame già il 13 maggio 2016 (poco più di 20 giorni dopo l'intervenuta restrizione cautelare del Ceci), per carenza genetica del quadro indiziario, con conseguente dissoluzione dello stesso fondamento del titolo custodiale gravante sull'allora indagato. Orbene, é noto che, secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale risalente a Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 e più volte ribadito dalla Corte di legittimità a sezioni semplici, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiust detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Siffatto limite trova spiegazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare é logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, avente esiti diversi rispetto a quella originaria ma basata sugli stessi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280; con il corollario che non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, ancorché lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere per l'appunto incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria. Ciò é del resto espressamente affermato da recenti arresti giurisprudenziali, in base ai quali si é riconosciuto che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993; Sez. 4, n. 54042 del 9/11/2018, Longordo, non massimata). 2. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze, alla quale va demandata pure la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente a questo giudizio di legittimità; la Corte del rinvio provvederà altresì all'eventuale determinazione del quantum debeatur, atteso che é compito esclusivo del giudice di merito considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulla sua entità (Sez. U, Sentenza n. 4187 del 30/10/2008 - dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241856 - conf. Corte cost., 20 giugno 2008 n. 219). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze cui demanda pure la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente a questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma i
Decreto Cassazione n. 37835/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris