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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 25663/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10635/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 124, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 792/2018 depositata il02/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 792 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Firenze avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Firenze.

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Firenze come Funzionario amministrativo D3, già assegnato al [OSCURATO:PERSONA] dal 2003, nel 2009 erastato trasferito insieme ad altri addetti a quel Servizio, dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del Sindaco.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva nominato in modo fiduciario dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura e con ordinanza sindacale del 5.2.2010 n. 49, gli veniva conferito l’incarico dirigenziale di durata biennale per l’[OSCURATO:PERSONA] sicura.

Con provvedimento dirigenziale n.1162 del 15.2.2010 lo stesso era assunto ex art. 90 TUEL, a tempo determinato quale responsabile del medesimo Ufficio con decorrenza 15 febbraio 2010 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, con incarico e durata dello stesso di cui all’ordinanza n. 49 del 2010.

Per successiva riorganizzazione dell’Ente, la [OSCURATO:PERSONA] del Sindaco veniva soppressa a fine 2011, e l’[OSCURATO:PERSONA] sicura era ricollocato presso la [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze del Comando del Corpo.

Conclusa la funzione dell’ufficio speciale del Sindaco exart. 90 TUEL, alla fine del biennio in data 5.2.2012 scadeva l’incarico di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura e lo stesso non era reiterato a suo favore, che quindi veniva ricollocato come [OSCURATO:PERSONA] D3 presso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sicura.

Pertanto, il lavoratore agiva in giudizio chiedendo che gli fosse riconosciuto l’incarico dirigenziale in questione sino alla scadenza del mandato del Sindaco (maggio 2014), quale momento finale del contratto a termine del 15.2.2010.

2. Il Tribunale ha rigettato la domanda.

3. Proposto appello il ricorrente rilevava l’erroneità della sentenza del Tribunale in quanto: era stato assunto con contratto a termine fino alla scadenza del mandato del Sindaco nel maggio 2014 (determina n.1162 del 2010 e contratto a tempo determinato), con contestuale aspettativa rispetto al precedente rapporto di lavoro funzionario amministrativo D3; aveva ricevuto l’incarico di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura per il biennio febbraio 2010-febbraio 2012 con ordinanza sindacale 49/2010.

Pertanto, scaduto quest’ultimo incarico aveva diritto a conservare l’analogo incarico fino al termine della scadenza finale del primo.

La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di impugnazione, assistitida memoria.

5. Resiste il Comune di Firenze con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, e ssg., cc, ai sensi dell’art. 360, n.3, cpc.

Assume il ricorrente che il termine finale del contratto, stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 90 TUEL il 15 febbraio 2010,coincideva con la scadenza del mandato del Sindaco in carica, nel maggio del 2014, e non dopo due anni dalla conclusionedel contratto stesso.Riproduce nel ricorso il contratto in questione da cui si evinceva a proprio avviso la prospettata scadenza temporale, atteso che nello stesso si leggeva “il rapporto di lavoro è a tempo determinato ed avrà termine alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco”.

Riporta anche l’ordinanza sindacale n. 49 del 2010 e la determina n. 1162 del 2010.

Di talché,la ricostruzione della Corte d’Appello si poneva in contrasto con le evidenze dei suddetti atti, sia il contratto individuale di lavoro che gli atti prodromici, in violazione delle regole ermeneutiche come richiamate e illustrate in ricorso con riferimento alla giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, del d.lgs. n. 368 del 2001, ai sensi dell’art. 360, n.3, cpc.

Nella specie la clausola appositiva del termine era chiara e il lavoratore aveva fatto affidamento sulla stessa.

3. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

4. Gli stessi non sono fondati.

4.1. Il ricorrente ha agito per il riconoscimento della durata, per l’intero mandato del Sindaco,del rapporto di lavoro di cui al contratto individuale di lavoro a tempo determinato n. 38 del 2010, concluso ai sensi dell’art. 90 del TUEL.

4.2. Nel suddetto contratto si espone che il [OSCURATO:PERSONA] sicura istituito con delibera di giunta n. 226/2000, è stato trasferito (deliberazioni Giunta 485/2009 e 28/2010) nell’ambito dell’Ufficio del Sindaco,e successivamente trasformato ai sensi dell’art. 90 TUEL e denominato [OSCURATO:PERSONA] sicura.

Sono richiamate in premessa sia l’ordinanza sindacale n. 49/10, sia la determina n. 1162 del 2010.

Nel testo del contratto individuale si legge: “l’inizio del rapporto di lavoro decorre dal 15/2/2010;il rapporto di lavoro è a tempo determinato e avrà termine alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; al dipendente viene affidato l’incarico di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura, secondo quanto disposto con ordinanza n. 49/10; il presente rapporto di lavoro è regolato dal CCNL autonomia separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (…)”.

4.3. Con l’ordinanza sindacale n. 49 del 5 febbraio 2010, si era proceduto a conferire e riordinare alcuni incarichi dirigenziali stabilendo che gli stessi avrebbe avuto durata biennale.

Al ricorrente veniva assegnato, nell’Ufficio del Sindaco, l’Ufficio città Sicura.

4.4. Con la determina del Direttore delle risorse umane n. 1162 del 15 febbraio 2010, si affermava che “(…) il Sindaco ha individuato in qualità di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura il dott. [OSCURATO:PERSONA]” e che era stato sentito il Direttore dell’Ufficio del Sindaco relativamente alla durata dell’incarico.

Quindi si dava “atto che la figura professionale in questione è da assumere ai sensi dell’art. 90 TUEL procedendo alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo determinato” (v., Cass. n. 22337 del 2024, sull’evoluzione normativa quanto al termine di durata).

Proseguiva con “Vista l’ordinanza n. 49/2010 con la quale, tra l’altro, è stata disposto di attribuire al dott. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura per due anni”, e dava “atto che l’assunzione avrà decorrenza dal 15 febbraio 200, o in data successiva, come risultante dal contratto individuale di lavoro, fino alla scadenza del mandato amministrativo, con incarico di durata dello stesso di cui all’ordinanza n. 49 del 2010”.

4.5. Come questa Corte ha già affermato la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per gli uffici c.d. di staff è dettata sia dalla deliberazione dell'ente, sia dal contratto di lavoro individuale, oltre che dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali (Cass. 3698 del 2019). 4.6.Per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazioneletterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo icriteri ermeneutici principali pr evisti agli artt.1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art.1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative; in caso contrario, l'interpretazioneconservativa non può aver luogo (Cass., 17063 del 2024).

4.7. Va anche considerato che nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art.1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine aicriteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà deicontraenti; pertanto assume valore rilevante anche ilcriterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata daicontraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., 13595 del 2020).

4.8. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, laddove ha affermato che l’incarico dirigenziale conferito con l’ordinanza sindacale e richiamato anche nella determina e nel contratto aveva durata di due anni, mentre lascadenza connessa al mandato del Sindaco riguardava ogni eventuale altro incarico di staff, senza che fosse stabilito un rinnovo o una proroga dell’incarico dirigenziale biennale in questione.

A ciò conseguiva la mancanza di demansionamento o dequalificazione atteso che il lavoratore non apparteneva ai ruoli dirigenziali del Comune ma era dipendente a tempo determinato [OSCURATO:PERSONA] D3.

4.9. Ed infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] sicura erastato costituito come ufficio di staff ex art. 90 TUEL, il cui comma 1, nel testo vigente ratione temporis, prevede “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che pergli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.” [OSCURATO:PERSONA] conferiva al ricorrente l’incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] sicura per la durata di due anni, riconducibile all’art. 109 del TUEL.

Successivamente, l’Amministrazione procedeva a stipulare con il ricorrente un contratto a tempo determinato riconducibile all’art. 90 TUEL.

Con la determina di stabiliva di assumere quale responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura il ricorrente e di dare atto che l’assunzione avrà decorrenza dal 15 febbraio 2020, o in data successiva come risultante dal contratto individuale di lavoro fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco in carica e durata dello stesso di cui all’ordinanza n. 49 del 2010.

Il contratto di lavoro stabiliva il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato alla scadenza del mandato del Sindaco e l’affidamento dell’incarico di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 49 del 2010.5.

Il contratto di lavoro e le delibere suddette , interpretat e , in ragione dei principi ermeneutici sopra richiamati, e precisati ai paragrafi4.5,

4. 6, 4.7., dunque, chiaris cono la volontà delle parti .

Nell’ambito del rapporto di lavoro stipulato ex art. 90 TUEL, l’incarico dirigenziale aveva la minore durata di due anni, così come stabilito dall’ordinanza sindacale espressamente richiamata sia nella determina che nel contratto individuale.

Pertanto, allorché l’Ufficio in questione era tornato all’interno del Corpo di [OSCURATO:PERSONA], perdendo il carattere di ufficio di staff, una volta cessato l’incarico dirigenziale conferito per due anni dal Sindaco, era venuta meno la possibilità per il ricorrente di ottenere un ulteriore incarico di staff, salvo restando che peraltro che lo stesso non apparteneva al ruolo dirigenziale.

6. Il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10635/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 124, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 792/2018 depositata il02/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 792 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Firenze avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Firenze. Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Firenze come Funzionario amministrativo D3, già assegnato al [OSCURATO:PERSONA] dal 2003, nel 2009 erastato trasferito insieme ad altri addetti a quel Servizio, dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del Sindaco. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva nominato in modo fiduciario dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura e con ordinanza sindacale del 5.2.2010 n. 49, gli veniva conferito l’incarico dirigenziale di durata biennale per l’[OSCURATO:PERSONA] sicura. Con provvedimento dirigenziale n.1162 del 15.2.2010 lo stesso era assunto ex art. 90 TUEL, a tempo determinato quale responsabile del medesimo Ufficio con decorrenza 15 febbraio 2010 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, con incarico e durata dello stesso di cui all’ordinanza n. 49 del 2010. Per successiva riorganizzazione dell’Ente, la [OSCURATO:PERSONA] del Sindaco veniva soppressa a fine 2011, e l’[OSCURATO:PERSONA] sicura era ricollocato presso la [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze del Comando del Corpo. Conclusa la funzione dell’ufficio speciale del Sindaco exart. 90 TUEL, alla fine del biennio in data 5.2.2012 scadeva l’incarico di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura e lo stesso non era reiterato a suo favore, che quindi veniva ricollocato come [OSCURATO:PERSONA] D3 presso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sicura. Pertanto, il lavoratore agiva in giudizio chiedendo che gli fosse riconosciuto l’incarico dirigenziale in questione sino alla scadenza del mandato del Sindaco (maggio 2014), quale momento finale del contratto a termine del 15.2.2010. 2. Il Tribunale ha rigettato la domanda. 3. Proposto appello il ricorrente rilevava l’erroneità della sentenza del Tribunale in quanto: era stato assunto con contratto a termine fino alla scadenza del mandato del Sindaco nel maggio 2014 (determina n.1162 del 2010 e contratto a tempo determinato), con contestuale aspettativa rispetto al precedente rapporto di lavoro funzionario amministrativo D3; aveva ricevuto l’incarico di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura per il biennio febbraio 2010-febbraio 2012 con ordinanza sindacale 49/2010. Pertanto, scaduto quest’ultimo incarico aveva diritto a conservare l’analogo incarico fino al termine della scadenza finale del primo. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di impugnazione, assistitida memoria. 5. Resiste il Comune di Firenze con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, e ssg., cc, ai sensi dell’art. 360, n.3, cpc. Assume il ricorrente che il termine finale del contratto, stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 90 TUEL il 15 febbraio 2010,coincideva con la scadenza del mandato del Sindaco in carica, nel maggio del 2014, e non dopo due anni dalla conclusionedel contratto stesso.Riproduce nel ricorso il contratto in questione da cui si evinceva a proprio avviso la prospettata scadenza temporale, atteso che nello stesso si leggeva “il rapporto di lavoro è a tempo determinato ed avrà termine alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco”. Riporta anche l’ordinanza sindacale n. 49 del 2010 e la determina n. 1162 del 2010. Di talché,la ricostruzione della Corte d’Appello si poneva in contrasto con le evidenze dei suddetti atti, sia il contratto individuale di lavoro che gli atti prodromici, in violazione delle regole ermeneutiche come richiamate e illustrate in ricorso con riferimento alla giurisprudenza di legittimità. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, del d.lgs. n. 368 del 2001, ai sensi dell’art. 360, n.3, cpc. Nella specie la clausola appositiva del termine era chiara e il lavoratore aveva fatto affidamento sulla stessa. 3. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 4. Gli stessi non sono fondati. 4.1. Il ricorrente ha agito per il riconoscimento della durata, per l’intero mandato del Sindaco,del rapporto di lavoro di cui al contratto individuale di lavoro a tempo determinato n. 38 del 2010, concluso ai sensi dell’art. 90 del TUEL. 4.2. Nel suddetto contratto si espone che il [OSCURATO:PERSONA] sicura istituito con delibera di giunta n. 226/2000, è stato trasferito (deliberazioni Giunta 485/2009 e 28/2010) nell’ambito dell’Ufficio del Sindaco,e successivamente trasformato ai sensi dell’art. 90 TUEL e denominato [OSCURATO:PERSONA] sicura. Sono richiamate in premessa sia l’ordinanza sindacale n. 49/10, sia la determina n. 1162 del 2010. Nel testo del contratto individuale si legge: “l’inizio del rapporto di lavoro decorre dal 15/2/2010;il rapporto di lavoro è a tempo determinato e avrà termine alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; al dipendente viene affidato l’incarico di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura, secondo quanto disposto con ordinanza n. 49/10; il presente rapporto di lavoro è regolato dal CCNL autonomia separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (…)”. 4.3. Con l’ordinanza sindacale n. 49 del 5 febbraio 2010, si era proceduto a conferire e riordinare alcuni incarichi dirigenziali stabilendo che gli stessi avrebbe avuto durata biennale. Al ricorrente veniva assegnato, nell’Ufficio del Sindaco, l’Ufficio città Sicura. 4.4. Con la determina del Direttore delle risorse umane n. 1162 del 15 febbraio 2010, si affermava che “(…) il Sindaco ha individuato in qualità di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura il dott. [OSCURATO:PERSONA]” e che era stato sentito il Direttore dell’Ufficio del Sindaco relativamente alla durata dell’incarico. Quindi si dava “atto che la figura professionale in questione è da assumere ai sensi dell’art. 90 TUEL procedendo alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo determinato” (v., Cass. n. 22337 del 2024, sull’evoluzione normativa quanto al termine di durata). Proseguiva con “Vista l’ordinanza n. 49/2010 con la quale, tra l’altro, è stata disposto di attribuire al dott. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura per due anni”, e dava “atto che l’assunzione avrà decorrenza dal 15 febbraio 200, o in data successiva, come risultante dal contratto individuale di lavoro, fino alla scadenza del mandato amministrativo, con incarico di durata dello stesso di cui all’ordinanza n. 49 del 2010”. 4.5. Come questa Corte ha già affermato la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per gli uffici c.d. di staff è dettata sia dalla deliberazione dell'ente, sia dal contratto di lavoro individuale, oltre che dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali (Cass. 3698 del 2019). 4.6.Per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazioneletterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo icriteri ermeneutici principali pr evisti agli artt.1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art.1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative; in caso contrario, l'interpretazioneconservativa non può aver luogo (Cass., 17063 del 2024). 4.7. Va anche considerato che nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art.1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine aicriteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà deicontraenti; pertanto assume valore rilevante anche ilcriterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata daicontraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., 13595 del 2020). 4.8. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, laddove ha affermato che l’incarico dirigenziale conferito con l’ordinanza sindacale e richiamato anche nella determina e nel contratto aveva durata di due anni, mentre lascadenza connessa al mandato del Sindaco riguardava ogni eventuale altro incarico di staff, senza che fosse stabilito un rinnovo o una proroga dell’incarico dirigenziale biennale in questione. A ciò conseguiva la mancanza di demansionamento o dequalificazione atteso che il lavoratore non apparteneva ai ruoli dirigenziali del Comune ma era dipendente a tempo determinato [OSCURATO:PERSONA] D3. 4.9. Ed infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] sicura erastato costituito come ufficio di staff ex art. 90 TUEL, il cui comma 1, nel testo vigente ratione temporis, prevede “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che pergli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.” [OSCURATO:PERSONA] conferiva al ricorrente l’incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] sicura per la durata di due anni, riconducibile all’art. 109 del TUEL. Successivamente, l’Amministrazione procedeva a stipulare con il ricorrente un contratto a tempo determinato riconducibile all’art. 90 TUEL. Con la determina di stabiliva di assumere quale responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura il ricorrente e di dare atto che l’assunzione avrà decorrenza dal 15 febbraio 2020, o in data successiva come risultante dal contratto individuale di lavoro fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco in carica e durata dello stesso di cui all’ordinanza n. 49 del 2010. Il contratto di lavoro stabiliva il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato alla scadenza del mandato del Sindaco e l’affidamento dell’incarico di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] sicura secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 49 del 2010.5. Il contratto di lavoro e le delibere suddette , interpretat e , in ragione dei principi ermeneutici sopra richiamati, e precisati ai paragrafi4.5, 4. 6, 4.7., dunque, chiaris cono la volontà delle parti . Nell’ambito del rapporto di lavoro stipulato ex art. 90 TUEL, l’incarico dirigenziale aveva la minore durata di due anni, così come stabilito dall’ordinanza sindacale espressamente richiamata sia nella determina che nel contratto individuale. Pertanto, allorché l’Ufficio in questione era tornato all’interno del Corpo di [OSCURATO:PERSONA], perdendo il carattere di ufficio di staff, una volta cessato l’incarico dirigenziale conferito per due anni dal Sindaco, era venuta meno la possibilità per il ricorrente di ottenere un ulteriore incarico di staff, salvo restando che peraltro che lo stesso non apparteneva al ruolo dirigenziale. 6. Il ricorso va rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
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