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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11090/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia resa in data 11/07/2022 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato di cui al capo D), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Ritenuto i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria e violazione del combinato disposto degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta aggravante ex art. 625 n. 4, cod. pen., intervenuta prescrizione; violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego della invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto (si vedano le pp. 13, 14 e 15 sent. app.).

Quanto al terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 15 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia resa in data 11/07/2022 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato di cui al capo D), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Ritenuto i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria e violazione del combinato disposto degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta aggravante ex art. 625 n. 4, cod. pen., intervenuta prescrizione; violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego della invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto (si vedano le pp. 13, 14 e 15 sent. app.). Quanto al terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 15 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 11090/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris