CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per [OSCURATO:PERSONA] il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in data 26 gennaio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Torino in data 11/12/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena ritenuta di giustizia. I giudici di appello, nel ricostruire la vicenda in esame in conformità a quanto accertato dai giudici di primo grado, ritenevano dimostrata, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, considerata pienamente attendibile, la condotta estorsiva dell' imputato il quale, con violenza e minaccia, aveva costretto la vittima a firmare una scrittura privata di riconoscimento di debito nei suoi confronti per l' importo di euro 14.000,00 nonché a firmare successivamente una serie di assegni e cambiali per il pagamento di detto asserito debito, conseguendo un ingiusto profitto. La Corte territoriale escludeva la configurabilità dell'ipotesi di cui all' art. 393 cod. pen. rilevando che l'imputato non poteva fare valere legittimamente nei confronti della persona offesa una pretesa creditoria che riguardava, in realtà, i rapporti contrattuali intercorsi con il figlio della predetta p.o. [OSCURATO:PERSONA]. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha impugnato la suindicata sentenza formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 629 cod. pen. in ragione della insussistenza di minacce idonee ad incidere sulla volontà della p.o. Assume che, specie valutato quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] allorquando era stata sentita in sede di rinnovazione istruttoria dalla corte di appello, doveva escludersi, nel caso in esame, la sussistenza di vere e proprie minacce idonee a coartare la volontà della vittima. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova con carattere di decisività in riferimento all' effettivo contenuto della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza di un prestito di denaro elargito nel 2012 dal ricorrente in favore della p.o. Osserva che i giudici di appello, nell' affermare che la tesi dell'imputato, circa un prestito in favore della vittima, non aveva trovato riscontro neppure in quanto dichiarato dalla di lui figlia [OSCURATO:PERSONA], avevano frainteso il reale contenuto della deposizione di quest' ultima la quale aveva confermato la erogazione dei prestiti da parte del padre alla predetta p.o. la quale versava in difficili condizioni economiche. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello "non avvedendosi" dell'esistenza di due distinti crediti vantati dal ricorrente aveva negato la sussistenza del reato di cui all' art. 393 cod.pen. sull' assunto per cui l'imputato avrebbe agito per riscuotere un credito vantato nei confronti di un terzo soggetto (il figlio [OSCURATO:PERSONA]) nonché violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all' art. 393 cod. pen. Rileva che la Corte di merito, nell' escludere la configurabilità del reato da ultimo indicato, non aveva considerato che, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, era emersa la prova di un duplice credito dell'imputato: uno vantato direttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed un altro vantato da esso ricorrente, quale titolare della ditta Futura, nei confronti della società CEP, riferibile al figlio della persona offesa.Osserva, in particolare, che la Corte di appello, erroneamente, aveva riferito la consegna degli assegni da parte della p.o. al rapporto contrattuale con il figlio escludendo, in modo illogico, che tali assegni fossero stati consegnati a garanzia del prestito elargito in favore della Bonaventura in ragione del rapporto di amicizia e "perciò difficilmente tutelabile in giudizio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Osserva la Corte che nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] quanto alle minacce subite erano da ritenersi intrinsecamente e oggettivamente attendibili anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori, in particolare, nella documentazione acquisita precisando che l' imputato aveva reso una versione "implausibile" che presentava "inspiegabili inverosimiglianze", circostanze che rendevano del tutto infondata la contestazione di inattendibilità del narrato della p.o. Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011i Tosto, Rv. 250362). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. Va, quindi, rilevato che i giudici, con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche né contraddittorie, hanno evidenziato che le modalità di richiesta di denaro e degli assegni e da ultimo le modalità di confezionamento della scrittura di ricognizione di debito in questione erano da ritenere prevaricatrici, anche avuto riguardo alle condizioni soggettive della donna ed integravano la "minaccia" richiesta dell'art. 629 cod. pen. Deve precisarsi che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pmt in proc. Pistolesi) Rv. 247117 - 01). Va pure ricordato che l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore integra il delitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale. (Sez. 6, Sentenza n. 9185 del 25/01/2012, Biondo e altri Rv. 252283 - 01). La Corte di appello di Torino, dopo avere disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con escussione della persona offesa per chiarire i punti controversi, ha ricostruito la vicenda in esame, precisando che non sussistevano sostanziali divergenze tra le diverse dichiarazioni rese dalla predetta nel corso del processo, che l'imputato aveva preteso insistentemente da parte della Bonaventura la consegna di assegni per rassicurare le banche e per fare fronte alle spese sostenute per la pubblicità dell'attività intrapresa dal figlio della persona offesa e che la denunzia risultava presentava quando le pressioni dell'imputato erano divenute insostenibili. In relazione a tali profili, i giudici di merito hanno, quindi, illustrato con dovizia di argomentazioni come la vittima era stata costretta ad assecondare le pretese dell'imputato in violazione della propria libertà negoziale. Risulta, quindi, di tutta evidenza che laddove parte ricorrente assume che nella specie era mancata una minaccia seria ed idonea, specie valutate le dichiarazioni rese dalla p.o. escussa in sede di appello dal tenore, a suo dire, "generico ed impreciso", mira ad avvalorare una ricostruzione alternativa degli accadimenti, certamente preclusa in questa sede. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve ricordarsi che, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). Peraltro la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova non è riscontrabile nel caso in cui gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato. E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Perché il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez. 5, Sent. n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406 i; nonché Sez. 5, Sent. n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).Ciò premesso) occorre precisare che, nel caso in esame, i giudici di merito, lungi dall' incorrere in alcun travisamento nel valutare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto, con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie che il tenore complessivo delle dichiarazioni della stessa era inidoneo a \vvi-k comprovare in concreto l' esistenza di)credito personale della p.o. - nella misura dedotta dal ricorrente -, non avendo riferito "nulla di preciso al riguardo". La teste ha, infatti, parlato genericamente della consegna da parte del padre alla vittima di alcune migliaia di euro a fronte di somme ben maggiori rivendicate di ricorrente il quale del tutto arbitrariamente, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, ha preteso la sottoscrizione di un riconoscimento di debito per l'importo di euro 14.000,00. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Va detto che correttamente i giudici di merito hanno negato la configurabilità del meno grave reato di cui all' art. 393 cod. pen. invocata sull' assunto per cui l'imputato avrebbe agito per riscuotere un credito vantato nei confronti di un terzo soggetto: hanno, infatti, escluso in punto di fatto, per come è dato desumere dal tenore complessivo della motivazione, la sussistenza di un debito "personale" della Bonaventura nella misura pretesa dall' imputato, che, nei confronti della stessa non è risultato, certamente, vantare un credito pari all' importo indicato nella scrittura privata sottoscritta dalla vittima. Non può, conseguentemente, sostenersi, ai fini della configurabilità del meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che il ricorrente abbia agito nella ragionevole convinzione (non meramente astratta o ingiusta) della legittimità della pretesa creditoria, atteso che l'ingiustizia della pretesa e l'assenza di un credito legittimamente vantato integravano gli estremi dell'ingiustizia del profitto. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e con