CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generaledello Stato come per legge– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato –e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore- intimata –e diREGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente pro temporeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/2026- intimata -e diCC.II.AA. [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore- intimata -avverso la sentenza della n. 3961/26/2022 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia depositata in data18/10/2022udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La vicenda prendeva avvio dalla notifica al contribuente, avvenutal’11 settembre 2019, della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria emessa il 14 giugno 2019, fondata su diverse cartelle relativea IRPEF, IVA, IRAP, tassa automobilistica e diritto annuale camerale. Aseguito di tale notifica, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso deducendol’omessa notificazione degli atti prodromici, la carenza di motivazione,la decadenza e la prescrizione dei crediti, nonché l’irregolarità dellaprocedura esecutiva preannunciata.In primo grado il giudice accoglieva il ricorso solo in parte,ritenendo insussistente il diritto di procedere esecutivamente inrelazione ad alcune cartelle, mentre respingeva per il resto.Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo, da un lato, che per i crediti erariali dovesseapplicarsi il termine prescrizionale decennale e, dall’altro, che almenouna delle cartelle fosse stata regolarmente notificata a mezzo posta. Sicostituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorsooriginario, mentre il contribuente spiegava appello incidentale,insistendo sulle eccezioni non accolte e ribadendo l’invalidità dellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/2026comunicazione ipotecaria e delle cartelle presupposte. [OSCURATO:PERSONA] che la documentazione prodotta dall’agente della riscossionenon dimostrava la regolare notificazione delle cartelle, poiché le relatenon risultavano conformi alle formalità richieste in caso di irreperibilitàrelativa del destinatario e, inoltre, alcune notifiche eseguite pressol’intermediario non potevano ritenersi valide oltre il termine di efficaciadella delega. Quanto alla prescrizione, la Corte rilevava che per la tassaautomobilistica operava il termine triennale, per i diritti camerali quelloquinquennale e, pur considerando decennale la prescrizione dei tributierariali principali, osservava che, in relazione agli anni d’imposta e aicrediti azionati, al momento della notifica della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria i crediti dovevano ritenersi prescritti.Per tali ragioni veniva respinto l’appello principale dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate,mentre veniva accolto l’appello incidentale del contribuente, con riformadella sentenza di primo grado e declaratoria di prescrizione del creditoerariale; le spese venivano compensate in ragione della particolaritàdella materia e dei contrasti giurisprudenziali.Ricorre a questa Corte il Riscossore con atto affidato a quattromotivi di censura.Il contribuente, l’Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia e laCamera di Commercio di Mantova sono rimasti intimati in questa sededi LegittimitàRAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 19, comma 3, e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnataritenuto ammissibili le censure proposte avverso due cartelle diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/2026pagamento, nonostante l’Agente della riscossione avesse documentatola successiva notificazione di intimazioni di pagamento non impugnatedal contribuente, con conseguente definitività degli atti presupposti einammissibilità delle doglianze rivolte contro le cartelle.Il motivo è fondato.E’ trascritta in ricorso per cassazione – nel rispetto del canone dispecificità e localizzazione dei motivi di impugnazione di fronte a questaCorte – la documentazione relativa alla regolare notifica,tempestivamente eseguita anteriormente allo spirare del termine diprescrizione, come si legge, dell’avviso di intimazione n.06420179000764922000, notificato il 14.07.2017 in relazione allacartella n. 06420070013622865000 (relativa a Irpef a.i. 2004 –notificata il 10.12.2007) e dell’ avviso d’intimazione n.06420179001038157000, notificato il 06/10/2017, in relazione allacartella n. 06420080001610682000 (relativa a IVA a.i. 2005 – notificatail 14.04.2008).A fronte di tali circostanze i vizi formali e sostanziali delle cartelledi pagamento, pertanto, avrebbero dovuto esser far valere conl’impugnazione delle intimazioni di pagamento n.06420179000764922000 in relazione alla cartella n.06420070013622865000) e n. 06420179001038157000 in relazionealla cartella n. 06420080001610682000.Va invero data continuità all’orientamento giurisprudenziale diquesta Corte secondo il quale qualsiasi eccezione relativa a un attoimpositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del creditofiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, èassolutamente preclusa, secondo il fermo principio della nonimpugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altrodivenuto definitivo perché rimasto incontestato.» (Cass. n. 37259/2021)e che «l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/20261973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce attorientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato neitermini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesaimpositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire laprescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidettotermine.» (Cass. n. 6436/2025; Cass. 20476/2025).Era pertanto onere del contribuente, per far valere qualsiasiragione di estinzione della pretesa veicolata dalle cartelle, proporrericorso avverso le sopra dette intimazioni, ex art. 19 c. 3 del d. Lgs. n.546 del 1992; non essendo ciò avvenuto, ha errato la pronuncia diappello nel ritenere di fronte a sé sindacabili le pretese veicolate permezzo di tali atti.Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 26, comma 1, deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché la falsa applicazionedegli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendoche la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova dellanotificazione di alcune cartelle benché esse fossero state recapitatemediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,secondo la disciplina speciale di cui all’art. 26 citato, senza che fossenecessario il rispetto delle formalità previste per l’irreperibilità relativané l’invio della raccomandata informativa.Il motivo è fondato.Poiché la stessa sentenza di appello riconosce che le notifiche inargomento sono state eseguite direttamente a mezzo posta dalRiscossore, essa avrebbe dovuto per logica conseguenza ad esseapplicare i principi più volte, sul punto, espressi da questa Corte.Va ricordato in primo luogo che la Corte costituzionale, neldichiarare la conformità a Costituzione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/2026n. 602 del 1973, con la sentenza n. 175 del 23/07/2018, ha affermatoche attraverso la modalità "semplificata" di notifica delle cartelleesattoriali "l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicisticafinalizzata al raggiungimento di questo scopo" e che proprio talecaratteristica giustifica "un regime differenziato, qual è la censurataprevisione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi dellanotificazione diretta delle cartelle di pagamento".Si ritiene poi in questa sede di Legittimità di dover ribadire chepoiché non solo gli Uffici finanziari ma anche l’Agente della riscossione èabilitato alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo postaordinaria, in tali casi – come nel presente - ciò che va rispettato èunicamente il regolamento postale (ex multis, Cass. n. 29710/2018;Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 19270/2018; Cass. n. 17248/2017);pertanto, «in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art.26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamentodel procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante laproduzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento,recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria laproduzione in giudizio della copia della cartella stessa» (Cass. n.23902/2017; Cass. n. 20444/2019; si vedano anche Cass. n.20769/2021; Cass. n. 17841/2023).Non vi è quindi spazio per l’applicazione delle disposizioni delcodice di rito civile alle quali la sentenza impugnata ha fatto riferimento,così commettendo effettivamente l’errore di diritto denunciato nei motividi ricorso.Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 139 c.p.c., nonché lafalsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell’art. 60, lett. e), deld.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non provata lanotificazione di ulteriori cartelle benché, secondo la ricorrente, esseCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/2026fossero state regolarmente consegnate a persona idonea a riceverlepresso il domicilio del destinatario, con successiva spedizione dellaraccomandata semplice di avvenuta notificazione, reputata sufficiente aifini della validità del procedimento notificatorio. L’Agente dellariscossione sostiene in sintesi che le cartelle n. 06420140007346349001e n. 06420140012501680001 erano state validamente notificate ai sensidell’art. 139 c.p.c., mediante consegna alla compagna del contribuente,con successivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica di cuiall’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973.Nel medesimo motivo, il ricorso richiama la documentazioneprodotta sin dal primo grado, riprodotta a questa Corte, rappresentatadagli avvisi di ricevimento e dalla distinta di spedizione dellaraccomandata informativa, riferiti alla cartella n.06420140007346349001, allegato 3.7 del fascicolo di primo grado, ealla cartella n. 06420140012501680001, allegato 3.8 del fascicolo diprimo gradoIl motivo è fondato limitatamente a quanto dedotto con riguardoalla cartella n. 06420140012501680001.La parte motivazionale della sentenza di appello afferma che ladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione non comprovavala regolare notificazione anche delle cartelle n. 06420140007346349001e n. 06420140012501680001. In particolare, la Corte rilevava che lenotifiche non erano state eseguite nel rispetto delle prescrizioni formalidi cui all’art. 140 c.p.c., come derogate dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del1973. Orbene, dalla documentazione in atti si evince che la notificazionedelle cartelle n. 06420140007346349001 e n. 06420140012501680001è stata regolarmente effettuata con consegna a persona diversa daldestinatario e invio della CAN da parte del messo comunale.Risulta peraltro l’invio di una raccomandata informativa solo perquanto riguarda la cartella n. 06420140012501680001, non per l’altraCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/2026cartella n. 06420140007346349001, non essendo sufficientel’attestazione di spedizione senza la distinta accettata dall’ufficiopostale. La documentazione in atti (“2. Relate di notifica”, comedenominata dalla ricorrente nel fascicolo telematico), puntualmenteversata in atti a questa Corte, attesta unicamente che in data06/05/2015 è stata spedita - come da distinta unita a tali documenti dicui sopra – la raccomandata n. 689133532773 riferita proprio alla solacartella n. 06420140012501680001, nulla attestando quanto allaraccomandata che dovevasi spedire con riguardo alla ulteriore autonomacartella n. 06420140007346349001.Il motivo va quindi accolto unicamente con riguardo alla cartellan. 06420140012501680001, mentre deve esser rigettato quanto allacartella n. 06420140007346349001.Il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943 e 2948 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che laCorte territoriale avrebbe erroneamente individuato il dies a quo dellaprescrizione nell’anno d’imposta, confondendo il diverso istituto delladecadenza con quello della prescrizione, e avrebbe inoltre omesso diconsiderare tanto la validità delle notificazioni delle cartelle quantol’efficacia interruttiva delle intimazioni di pagamento e dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguenteerronea declaratoria di prescrizione dei crediti azionati.Il motivo è fondato.La prescrizione deve essere rideterminata nei limiti di quantostabilito negli altri motivi, oggetto di accoglimento, e accertato a seguitodi rinvio, anche con riguardo alla diversa tipologia di crediti di cui sidiscute, rendendosi quindi necessaria una rinnovazione del giudizio difatto in quella sede, tenendo conto che nei confronti delle cartelle dipagamento non si può fare valere la decadenza dal tributo e che, conCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 5612/2024Numero sezionale 5192/2026Numero di raccolta generale 24057/2026Data pubblicazione 27/07/2026riferimento ai tributi erariali, il termine di prescrizione è statocorrettamente indicato dalla sentenza impugnata in dieci anni quanto aitributi. Come è noto, i diversi tributi erariali soggiacciono al termineordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede terminiprescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap edIva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza diun'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive neltermine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale,non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendola sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascunanno d'imposta (cfr. Cass. n. 11555/2018; Cass. n. 32308/2019; Cass.n. 10547/2019; Cass. n. 12740/2020; Cass. Sez. Un. n. 8500/2021;Cass. n. 20638/2021; Cass. n. 16395/2022).In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo motivo,limitatamente alla cartella 06420140012501680001, nonché il quartonei termini di cui in motivazione; nel resto il ricorso è rigettato; lasentenza impugnata va cassata limitatamente ai profili di cui ai motivioggetto di accoglimento con rinvio al giudice di merito per nuovo esamedel fatto nel rispetto dei superiori principi P.Q.Maccoglie il primo, il secondo, il terzo motivo limitatamente allacartella 06420140012501680001, nonché il quarto nei termini di cui inmotivazione; rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche inordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9