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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13005/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di COMO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il v zio di motivazione.

Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bi!:, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pel cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la tenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e senlenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi dedueibili e tantomeno specificati; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ic , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende'.

Così deciso in Roma il 14.3.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di COMO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il v zio di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bi!:, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pel cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la tenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e senlenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi dedueibili e tantomeno specificati; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ic , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende'. Così deciso in Roma il 14.3.20
Sentenza Cassazione n. 13005/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris