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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 1974

Cassazione n. 20395/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla memoria scritta ed alla nota spese depositate; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n.7 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione relativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA], detenuto, aveva rinunciato a comparire all'udienza del 26 ottobre 2018, a fronte della quale il primo giudice non aveva più disposto la traduzione dell'imputato, ritenendo tale rinuncia operante sino a contraria manifestazione del detenuto, per cui con il primo motivo di appello si era dedotta la nullità del giudizio per omessa partecipazione dell'imputato; la motivazione con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione era errata, in quanto non aveva considerato che la dichiarazione di rinuncia si riferiva esclusivamente a quell'udienza, dovendo quindi ritenere implicita nella dichiarazione la richiesta di partecipare a quella successive; inoltre, la richiesta non recava le generalità dell'imputato, impedendo di verificare se la dichiarazione fosse promanata da un omonimo, e mancava qualsiasi indicazione del procedimento penale cui si riferiva. 1.2 Il difensore rileva che per quanto riguardava il tema di tale "Marco", che si accompagnava a [OSCURATO:PERSONA], almeno in una occasione in cui vi era stata la presenza di "Marco", l'imputato era detenuto e la Corte di appello aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era noto con il nome di Marco traendo notizie presenti su internet, notizie mai acquisite al fascicolo dibattimentale; la Corte aveva anche utilizzato la scheda del [OSCURATO:PERSONA] presente nel fascicolo, mai acquisita al fascicolo processuale, ma acquisita solo per predisporre ricognizione personale dell'imputato, disposta con ordinanza del 23 aprile 2021 e poi revocata con ordinanza del 23 giugno 2021; anche per affermare che in via Tuscolana 122-1 vi era una villa corrispondente a quella citata dalla persona offesa Mencarelli la Corte di appello aveva fatto riferimento a notizie sul web. 1.3 Il difensore lamenta poi che la Corte di appello aveva identificato "Marco" con l'imputato in base alla individuazione fotografica cui era stato sottoposto Mencarelli, che aveva parlato di una semplice somiglianza; inoltre, Mencarelli non era stato invitato a descrivere la persona oggetto di individuazione, per cui l'atto non era stato reso nelle forme di cui all'art. 213 cod.proc.pen., e nel verbale di individuazione fotografica non era menzionata la motivazione della stesa, così come invece indicato in motivazione. 1.4 Il difensore eccepisce che la parte civile aveva impugnato la sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui non era stata concessa una provvisionale, mentre la Corte di appello aveva statuito in merito al risarcimento del danno, che non afferiva ai motivi di appello; il difensore rileva infine che il termine di prescrizione era da individuare nel 27 marzo 2022. 1.5 II difensore presentava motivi nuovi nei quali rileva che erroneamente era stato ritenuto che il secondo differimento dell'udienza (dal 7 al 23 aprile 2021) comportasse la sospensione dei termini di prescrizione, visto che non era stato determinato da una situazione di impedimento ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], ma "all'esigenza di costituire regolarmente il contraddittorio e assicurare la presenza dell'imputato, ponendo rimedio ad una situazione di nullità"; pertanto, epurato il calcolo dei termini di prescrizione del predetto periodo (giorni 16) il reato era estinto alla data del 27 marzo 2022.

2. Il difensore della parte civile Mencarelli presentava conclusioni scritte nelle quali chiedeva il rigetto del gravame proposto e la condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa" (Sez. 4 , Sentenza n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 - 01) Quanto all'eccezione secondo la quale vi sarebbe incertezza sul processo cui si riferiva la rinuncia, la stessa è estremamente generica, posto che non precisa se [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto ad altri procedimenti in quel periodo; del tutto inverosimile è poi la tesi secondo la quale vi potrebbero essere stati due processi a carico dello stesso imputato presso lo stesso ufficio giudiziario e nella stessa data, riferimenti entrambi contenuti nella rinuncia depositata in atti. 1.2 Quanto alla corrispondenza tra l'individuo noto come "Marco" e il ricorrente, la Corte di appello ha elencato i plurimi elementi di prova in base ai quali si è giunti a questa conclusione: innanzitutto il riconoscimento fotografico effettuato dalla parte civile Mencarelli, allegato anche dal difensore, ma anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA], quando si presentava agli incontri per definire gli accordi per il ricevimento del matrimonio del fratello Romolo, era sempre accompagnata da Marco, che lei presentava come suo fratello (non vi è contestazione sul fatto che Laura ed [OSCURATO:PERSONA] siano fratelli); la Corte di appello ha anche attribuito minor rilevanza probatoria alle dichiarazioni acquisite di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto (che aveva affermato la presenza di "Marco" ad un incontro, quando [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto), osservando che sulle stesse non si è potuto instaurare il contraddittorio.

Quanto all'eccezione relativa alla mancata osservanza dell'art. 213 cod.proc.pen., la stessa è inammissibile per non essere stata proposta in appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 1.3 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, sia perché, a conclusione del motivo primo, il difensore della parte civile chiedeva "la riforma degli effetti civili conseguenziali all'accoglimento del presente motivo" (con ciò non potendosi che intendere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno), sia perché il danno veniva espressamente quantificato a pag. 4 dell'atto di appello. 1.4 Per quanto sopra considerato, il ricorso deve essere condannato inammissibile; tale statuizione comporta che non debba essere preso in esame il motivo relativo alla prescrizione del reato, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). 2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il Ìprovvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della --Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio I -'\1‘ della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 07/04/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla memoria scritta ed alla nota spese depositate; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n.7 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione relativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA], detenuto, aveva rinunciato a comparire all'udienza del 26 ottobre 2018, a fronte della quale il primo giudice non aveva più disposto la traduzione dell'imputato, ritenendo tale rinuncia operante sino a contraria manifestazione del detenuto, per cui con il primo motivo di appello si era dedotta la nullità del giudizio per omessa partecipazione dell'imputato; la motivazione con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione era errata, in quanto non aveva considerato che la dichiarazione di rinuncia si riferiva esclusivamente a quell'udienza, dovendo quindi ritenere implicita nella dichiarazione la richiesta di partecipare a quella successive; inoltre, la richiesta non recava le generalità dell'imputato, impedendo di verificare se la dichiarazione fosse promanata da un omonimo, e mancava qualsiasi indicazione del procedimento penale cui si riferiva. 1.2 Il difensore rileva che per quanto riguardava il tema di tale "Marco", che si accompagnava a [OSCURATO:PERSONA], almeno in una occasione in cui vi era stata la presenza di "Marco", l'imputato era detenuto e la Corte di appello aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era noto con il nome di Marco traendo notizie presenti su internet, notizie mai acquisite al fascicolo dibattimentale; la Corte aveva anche utilizzato la scheda del [OSCURATO:PERSONA] presente nel fascicolo, mai acquisita al fascicolo processuale, ma acquisita solo per predisporre ricognizione personale dell'imputato, disposta con ordinanza del 23 aprile 2021 e poi revocata con ordinanza del 23 giugno 2021; anche per affermare che in via Tuscolana 122-1 vi era una villa corrispondente a quella citata dalla persona offesa Mencarelli la Corte di appello aveva fatto riferimento a notizie sul web. 1.3 Il difensore lamenta poi che la Corte di appello aveva identificato "Marco" con l'imputato in base alla individuazione fotografica cui era stato sottoposto Mencarelli, che aveva parlato di una semplice somiglianza; inoltre, Mencarelli non era stato invitato a descrivere la persona oggetto di individuazione, per cui l'atto non era stato reso nelle forme di cui all'art. 213 cod.proc.pen., e nel verbale di individuazione fotografica non era menzionata la motivazione della stesa, così come invece indicato in motivazione. 1.4 Il difensore eccepisce che la parte civile aveva impugnato la sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui non era stata concessa una provvisionale, mentre la Corte di appello aveva statuito in merito al risarcimento del danno, che non afferiva ai motivi di appello; il difensore rileva infine che il termine di prescrizione era da individuare nel 27 marzo 2022. 1.5 II difensore presentava motivi nuovi nei quali rileva che erroneamente era stato ritenuto che il secondo differimento dell'udienza (dal 7 al 23 aprile 2021) comportasse la sospensione dei termini di prescrizione, visto che non era stato determinato da una situazione di impedimento ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], ma "all'esigenza di costituire regolarmente il contraddittorio e assicurare la presenza dell'imputato, ponendo rimedio ad una situazione di nullità"; pertanto, epurato il calcolo dei termini di prescrizione del predetto periodo (giorni 16) il reato era estinto alla data del 27 marzo 2022. 2. Il difensore della parte civile Mencarelli presentava conclusioni scritte nelle quali chiedeva il rigetto del gravame proposto e la condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa" (Sez. 4 , Sentenza n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 - 01) Quanto all'eccezione secondo la quale vi sarebbe incertezza sul processo cui si riferiva la rinuncia, la stessa è estremamente generica, posto che non precisa se [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto ad altri procedimenti in quel periodo; del tutto inverosimile è poi la tesi secondo la quale vi potrebbero essere stati due processi a carico dello stesso imputato presso lo stesso ufficio giudiziario e nella stessa data, riferimenti entrambi contenuti nella rinuncia depositata in atti. 1.2 Quanto alla corrispondenza tra l'individuo noto come "Marco" e il ricorrente, la Corte di appello ha elencato i plurimi elementi di prova in base ai quali si è giunti a questa conclusione: innanzitutto il riconoscimento fotografico effettuato dalla parte civile Mencarelli, allegato anche dal difensore, ma anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA], quando si presentava agli incontri per definire gli accordi per il ricevimento del matrimonio del fratello Romolo, era sempre accompagnata da Marco, che lei presentava come suo fratello (non vi è contestazione sul fatto che Laura ed [OSCURATO:PERSONA] siano fratelli); la Corte di appello ha anche attribuito minor rilevanza probatoria alle dichiarazioni acquisite di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto (che aveva affermato la presenza di "Marco" ad un incontro, quando [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto), osservando che sulle stesse non si è potuto instaurare il contraddittorio. Quanto all'eccezione relativa alla mancata osservanza dell'art. 213 cod.proc.pen., la stessa è inammissibile per non essere stata proposta in appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 1.3 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, sia perché, a conclusione del motivo primo, il difensore della parte civile chiedeva "la riforma degli effetti civili conseguenziali all'accoglimento del presente motivo" (con ciò non potendosi che intendere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno), sia perché il danno veniva espressamente quantificato a pag. 4 dell'atto di appello. 1.4 Per quanto sopra considerato, il ricorso deve essere condannato inammissibile; tale statuizione comporta che non debba essere preso in esame il motivo relativo alla prescrizione del reato, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). 2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il Ìprovvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della --Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio I -'\1‘ della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 07/04/2022 Il
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