CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 05842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 19632-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN L.C.A.; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 24/07/2024 R.G.N. 57399/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con decreto del 24 luglio 2024, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al passivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19632/2024 Cron. Rep. Ud.04/02/2026 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dalla data della prima assunzione a tempo determinato, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A posizione economica “A2” di inquadramento formale e rientranti nell’Area B in quanto riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore. - La decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto di dover escludere la sussistenza del diritto al superiore inquadramento rivendicato non avendo l’istante fornito idonea prova dello svolgimento di mansioni eccedenti il profilo tecnico che connota quelle proprie della qualifica posseduta e non avendo il CCNI 2006-2009 di [OSCURATO:PERSONA] operato alcuna trasposizione automatica della figura di autista- soccorritore dall’area A all’area B. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Avallone, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’ESACRI in L.C.A., pur intimata, non ha svolto difesa alcuna. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, commi 1 e 4, 208 e 209 L. Fall. E 24 Cost., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale di accoglimento dell’eccezione di inammissibilità per tardività della domanda di insinuazione al passivo, non essendo imputabile al creditore il ritardo nella presentazione della domanda, in difetto dell’avviso del deposito in cancelleria dello stato passivo del fallimento da parte del commissario liquidatore, nella specie non pervenuto. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 1998/2001 del 16.2.1999, 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 12 del CCNI del 18.2.2009, 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, 2126 c.c. e 36 Cost. il ricorrente imputa al Tribunale di non aver tenuto conto di tutta la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasico e di aver erroneamente interpretato quelle prese in considerazione, così finendo per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. - Per quanto il primo motivo sarebbe meritevole di accoglimento , alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 26396/2021), secondo cui il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore esonera il creditore da responsabilità per il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo, tuttavia la fondatezza della censura non è idonea a giustificare la cassazione del decreto, che ha anche esaminato nel merito la domanda e, dopo avere richiamato la distinzione fatta da Cass. n. 20915/2019 fra area a e area b, ha analizzato le deposizioni testimoniali , dalle quali ha tratto la conclusione dello svolgimento di “mansioni semplici di natura tecnica” aggiungendo ancheche non era stato provato l’utilizzo di strumenti richiedenti abilità specifiche. - Il motivo, laddove si incentra sull’imputare al Tribunale di aver erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, non coglie l’effettiva “ratio decidendi” della pronuncia che , trova base nell’aver e il Tribunale maturato il convincimento circa il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore”, mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dal Tribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito. - Inammissibile è il terzo motivo, perché lo stesso, pur denunciando nella rubrica la violazione dell’art. 91 c.p.c., la prospetta come eventuale e condizionata all’accoglimento delle prime due censure. Si tratta nella sostanza non di un motivo, bensì di un mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione della sentenza, che comporta anche la caducazione della questione dipendente, quale è il regolamento delle spese di lite. - In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato , senza attribuzione delle spese, non avendo l’ESACRI in L.C.A. svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-b