CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17967/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MONZA(dato avviso alle parti;! udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché presentato contro una sentenza di applicazione pena per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. pen. e che da questo deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Øtqstanzo Pierluigi D tefano [OSCURATO:PERSONA] 5 6202Z CA L1ERE ESPFsRT