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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 12515/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7511 / 20 1 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

VENETO , n. 1299 / 1 /1 4 , depositatain data 25/8/2014; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024 ; Rilevato che: In data 27/572011 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la ricorrente” o “ la contribuente” ) la cartella di pagamento n. 7720110010939290 con la quale le intimò il pagamento della somma complessiva di euro 14.308 in favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di Iresper l’anno 2007, oltre interessi e sanzioni.

L’iscrizione a ruolo scaturì da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973e/o dall’art. 54 bis del d.P.R. n. 603 del 1972.

Nel contraddittorio con entrambe le odierne controricorrenti, la C.T.P. di Padova rigettò il ricorso. r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello della contribuente, nel contraddittorio con le odierne controricorrenti, la C.T.R. del Veneto confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

Resistono sia l’Agenzia delle Entrate che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contribuente e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno depositato memorieai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 137 c.p.c.”, la società contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione, senza l’intermediazione dei soggetti abilitati.

In particolare, il potere di notifica diretta a mezzo posta in capo all’agente della riscossione sarebbe stato soppresso con l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, mentre sarebbe stato conservato solo in capo all’ente impositore, l’Agenzia delle Entrate.

1.1. Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza costante,l’agente della riscossione può notificare le cartelle di pagamento avvalendosi direttamente del servizio postale (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020; Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014). 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un punto decisivo della controversia – Violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare il vizio della notificazione della r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento, consistente nell’omessastesura di una relata di notifica.

2.1. Il motivo è infondato in base alla stessa giurisprudenza citata nell’esaminare il primo motivo, che è ferma nel ritenere che nella notifica diretta a mezzo del servizio postale da parte dell’agente della riscossione non è necessaria la stesura della relazione di notificazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Falsa applicazione dell’art.156 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso la nullità della notificazione della cartella di pagamento per aver comunque la società contribuente potuto esercitare le sue difese nel giudizio di merito.

3.1. Il motivo è infondato.

La notificazione della cartella di pagamento non è affetta da nullità, ed in ogni caso la società l’ha tempestivamente impugnata e la C.T.P. ha deciso il ricorso nel merito, con la conseguenza che la contribuente non ha alcun interesse a far valere la eventuale (e comunque da escludersi) nullità della notificazione della cartella di pagamento.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 212 del 2000(Statuto del contribuente), e degli artt. 24 e 27 Cost.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento emessa in esito al controllo formale di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis cit., comma 3, del citato d.P.R.

4.1. Il motivo è infondato.

E’ la stessa contribuente che ha affermato che, dopo un interpello richiesto all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha negato la r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disapplicazione delle norme antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Inoltre, la stessa contribuente ha affermato che nella dichiarazione essa si era attenuta all’avviso espresso dall’Agenzia delle Entrate circa il diniego della disapplicazione della norma antielusiva, ma alla dichiarazione non era seguito il versamento dell’importo integrale dovuto in base alle norme antielusive.

Orbene, è questa discrasia tra il dichiarato e il versato che ha generato il controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con l’emissione della cartella di pagamento.

Senonché, la giurisprudenza di questa Corte esclude che in un caso come quello di specie vi sia l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di notificare il previo avviso bonario: la dichiarazione non presentava incertezze rilevanti, aveva denunciato il reddito ma alla denuncia non era seguito il versamento dell’integrale importo dovuto in base alla dichiarazione, con la conseguenza che null’altro l’amministrazione poteva fare se non pretendere in esito al controllo automatizzato l’intero importo dovuto ( Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021).

5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe colto il vizio di carenza di motivazione che affliggerebbe la cartella notificata.

Inoltre, quanto alla misura degli interessi, la contribuente deduce che l’Agenzia delle Entrate avrebbe obiettato che “la percentuale degli interessi è stabilita in misura fissa”, citando un arresto di questa S.C. che aveva confermato una sentenza d’appello che aveva a sua volta annullato una cartella di pagamento che riportava solo la cifra globale degli interessi senza spiegare il criterio di calcolo degli stessi. r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui ascrive alla sentenza di non aver colto il vizio di carenza motivazionale relativa alla cartella di pagamento.

Si è detto che con la cartella si è provveduto ad esigere il versamento di quanto dichiarato dalla contribuente, con la conseguenza che, evidenziata la discrasia tra il dichiarato e il versato, null’altro doveva motivarsi.

Con riferimento alla misura degli interessi, si deve rilevare che il ricorso non si confronta sul punto con la sentenza impugnata, limitandosi a riportare uno stralcio delle difese svolte nel giudizio di merito dall’Agenzia e a citare un arresto di questa S.C. in esito all’impugnazione di una diversa sentenza tributaria.Il motivo risulta, dunque, generico ed inammissibile, dovendosi rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la cartella, che sia il primo atto riguardante la pretesa degli interessi, deve indicare l’importo monetario richiesto e la base normativa degli interessi reclamati, sempre che non sia implicitamente desumibile, nonchè la decorrenza dalla quale sono dovuti, senza specificazione del saggio o delle modalità di calcolo (Cass.

S.U. n. 22281/2022).

6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001”, la contribuente si duole che la sentenza d’appello, nell’escludere la disapplicazione delle norme antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994, non abbia considerato le conclusioni cui era giunta la perizia asseverata prodotta in giudizio secondo la quale l’immobile della società era inagibile e, come tale, non poteva realizzare ricavi senza essere assoggettato ad oneroseopere di manutenzione straordinaria. r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R., invece, ha ritenuto che gli interventi di cui avrebbe avuto bisogno l’immobile per essere produttivo di reddito rientravano “nella normalità” degli immobili locati.

6.1. Il motivo è inammissibile.

La contribuentetende a devolvere a questa Corte un nuovo giudizio di merito sull’inagibilità dell’immobile, ma tale giudizio è prerogativa del giudice di merito che ha ritenuto che l’immobile non fosse inagibile.

La censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è preclusa in presenza di “doppia conforme”; né la contribuente deduce e dimostra la diversità dei percorsi argomentativi seguiti, rispettivamente, dal giudice di primo grado e dal giudice d’appello.

Ed anche il giudizio circa la “impossibilità del conseguimento dei ricavi” con riferimento all’immobile della società è un giudizio di fatto che non può essere devoluto a questa Corte di legittimità.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, spese che si liquidano in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare le spese del giudizio , nella misura di euro duemilatrecento oltre alle spese prenotate a debitoin favore dell’Agenzia delle Entrate e di euro duemilaottocento oltre al r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese generali, iva, c.p.a. ed euro duecento di spese vivein favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata nel giudizio ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7511 / 20 1 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. VENETO , n. 1299 / 1 /1 4 , depositatain data 25/8/2014; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024 ; Rilevato che: In data 27/572011 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la ricorrente” o “ la contribuente” ) la cartella di pagamento n. 7720110010939290 con la quale le intimò il pagamento della somma complessiva di euro 14.308 in favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di Iresper l’anno 2007, oltre interessi e sanzioni. L’iscrizione a ruolo scaturì da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973e/o dall’art. 54 bis del d.P.R. n. 603 del 1972. Nel contraddittorio con entrambe le odierne controricorrenti, la C.T.P. di Padova rigettò il ricorso. r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello della contribuente, nel contraddittorio con le odierne controricorrenti, la C.T.R. del Veneto confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resistono sia l’Agenzia delle Entrate che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contribuente e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno depositato memorieai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 137 c.p.c.”, la società contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione, senza l’intermediazione dei soggetti abilitati. In particolare, il potere di notifica diretta a mezzo posta in capo all’agente della riscossione sarebbe stato soppresso con l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, mentre sarebbe stato conservato solo in capo all’ente impositore, l’Agenzia delle Entrate. 1.1. Il motivo è infondato. Per giurisprudenza costante,l’agente della riscossione può notificare le cartelle di pagamento avvalendosi direttamente del servizio postale (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020; Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014). 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un punto decisivo della controversia – Violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare il vizio della notificazione della r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento, consistente nell’omessastesura di una relata di notifica. 2.1. Il motivo è infondato in base alla stessa giurisprudenza citata nell’esaminare il primo motivo, che è ferma nel ritenere che nella notifica diretta a mezzo del servizio postale da parte dell’agente della riscossione non è necessaria la stesura della relazione di notificazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Falsa applicazione dell’art.156 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso la nullità della notificazione della cartella di pagamento per aver comunque la società contribuente potuto esercitare le sue difese nel giudizio di merito. 3.1. Il motivo è infondato. La notificazione della cartella di pagamento non è affetta da nullità, ed in ogni caso la società l’ha tempestivamente impugnata e la C.T.P. ha deciso il ricorso nel merito, con la conseguenza che la contribuente non ha alcun interesse a far valere la eventuale (e comunque da escludersi) nullità della notificazione della cartella di pagamento. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 212 del 2000(Statuto del contribuente), e degli artt. 24 e 27 Cost.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento emessa in esito al controllo formale di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis cit., comma 3, del citato d.P.R. 4.1. Il motivo è infondato. E’ la stessa contribuente che ha affermato che, dopo un interpello richiesto all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha negato la r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disapplicazione delle norme antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Inoltre, la stessa contribuente ha affermato che nella dichiarazione essa si era attenuta all’avviso espresso dall’Agenzia delle Entrate circa il diniego della disapplicazione della norma antielusiva, ma alla dichiarazione non era seguito il versamento dell’importo integrale dovuto in base alle norme antielusive. Orbene, è questa discrasia tra il dichiarato e il versato che ha generato il controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con l’emissione della cartella di pagamento. Senonché, la giurisprudenza di questa Corte esclude che in un caso come quello di specie vi sia l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di notificare il previo avviso bonario: la dichiarazione non presentava incertezze rilevanti, aveva denunciato il reddito ma alla denuncia non era seguito il versamento dell’integrale importo dovuto in base alla dichiarazione, con la conseguenza che null’altro l’amministrazione poteva fare se non pretendere in esito al controllo automatizzato l’intero importo dovuto ( Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021). 5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe colto il vizio di carenza di motivazione che affliggerebbe la cartella notificata. Inoltre, quanto alla misura degli interessi, la contribuente deduce che l’Agenzia delle Entrate avrebbe obiettato che “la percentuale degli interessi è stabilita in misura fissa”, citando un arresto di questa S.C. che aveva confermato una sentenza d’appello che aveva a sua volta annullato una cartella di pagamento che riportava solo la cifra globale degli interessi senza spiegare il criterio di calcolo degli stessi. r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. E’ infondato nella parte in cui ascrive alla sentenza di non aver colto il vizio di carenza motivazionale relativa alla cartella di pagamento. Si è detto che con la cartella si è provveduto ad esigere il versamento di quanto dichiarato dalla contribuente, con la conseguenza che, evidenziata la discrasia tra il dichiarato e il versato, null’altro doveva motivarsi. Con riferimento alla misura degli interessi, si deve rilevare che il ricorso non si confronta sul punto con la sentenza impugnata, limitandosi a riportare uno stralcio delle difese svolte nel giudizio di merito dall’Agenzia e a citare un arresto di questa S.C. in esito all’impugnazione di una diversa sentenza tributaria.Il motivo risulta, dunque, generico ed inammissibile, dovendosi rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la cartella, che sia il primo atto riguardante la pretesa degli interessi, deve indicare l’importo monetario richiesto e la base normativa degli interessi reclamati, sempre che non sia implicitamente desumibile, nonchè la decorrenza dalla quale sono dovuti, senza specificazione del saggio o delle modalità di calcolo (Cass. S.U. n. 22281/2022). 6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001”, la contribuente si duole che la sentenza d’appello, nell’escludere la disapplicazione delle norme antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994, non abbia considerato le conclusioni cui era giunta la perizia asseverata prodotta in giudizio secondo la quale l’immobile della società era inagibile e, come tale, non poteva realizzare ricavi senza essere assoggettato ad oneroseopere di manutenzione straordinaria. r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R., invece, ha ritenuto che gli interventi di cui avrebbe avuto bisogno l’immobile per essere produttivo di reddito rientravano “nella normalità” degli immobili locati. 6.1. Il motivo è inammissibile. La contribuentetende a devolvere a questa Corte un nuovo giudizio di merito sull’inagibilità dell’immobile, ma tale giudizio è prerogativa del giudice di merito che ha ritenuto che l’immobile non fosse inagibile. La censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è preclusa in presenza di “doppia conforme”; né la contribuente deduce e dimostra la diversità dei percorsi argomentativi seguiti, rispettivamente, dal giudice di primo grado e dal giudice d’appello. Ed anche il giudizio circa la “impossibilità del conseguimento dei ricavi” con riferimento all’immobile della società è un giudizio di fatto che non può essere devoluto a questa Corte di legittimità. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, spese che si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare le spese del giudizio , nella misura di euro duemilatrecento oltre alle spese prenotate a debitoin favore dell’Agenzia delle Entrate e di euro duemilaottocento oltre al r.g. n. 7511/2015a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese generali, iva, c.p.a. ed euro duecento di spese vivein favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata nel giudizio ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell
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