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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20343/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

OCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2273 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente -avverso la sentenza n. 3670/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/11/2023 R.G.N. 1332/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

Il ricorrente, ex dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., transitatoalle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, quindi, di AutogrillS.p.a., società quest’ultima che lo aveva, infine, licenziato,propose insieme ad altri lavoratori, nelle medesime suecondizioni, un precedente ricorso per sentire accertare il propriodiritto alla riassunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., sulpresupposto della sussistenza di un obbligo contrattuale, dallastessa assunto in sede sindacale con accordi del 27.4.1996, del30.3.1999 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], al mantenimento dell’occupazionedei lavoratori interessati, ovvero, in caso di licenziamento,all’assunzione diretta degli stessi; tale ricorso venne rigettatocon sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli che,dopo avere esaminato gli accordi sindacali, li qualificava comecontratti a favore di terzo, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. con glistessi si obbligava verso i lavoratori a garantire che il terzo,aggiudicatario della cessione di servizi, provvedesse almantenimento occupazionale ai sensi delle clausole n. 8 e n. 9dell’accordo del 1996, per trarne il convincimento che unicaconseguenza, in caso di inadempimento, restava quellarisarcitoria, che tuttavia non era stata formulata dai lavoratoriin quella sede.2.

Avverso tale sentenza, l’odierno ricorrente, a differenzadi altri lavoratori soccombenti che proposero giudizio percassazione conclusosi con ordinanza di rigetto, non proposegravame, per cui la stessa nei suoi confronti passò in giudicato.3.

Il lavoratore, pertanto, sulla scorta del giudicato costituitodalla sentenza della Corte d’appello di Napoli, che avevarespinto la sua domanda di riassunzione alle dipendenze dellaGesac S.p.a., propose un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale diNumero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026Napoli, invocando, stavolta, la tutela risarcitoria a cui aNvumreerbo dbi era ccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/2026avuto diritto per come accertato dalla Corte d’appello.4.

Il ricorso venne rigettato in primo grado, con sentenzaconfermata dalla Corte d’appello oggetto del presente gravame,sulla scorta della motivazione secondo cui sulla domandarisarcitoria da ultimo proposta si era formato il giudicato, invirtù del principio secondo cui lo stesso copre il dedotto e ildeducibile, oltre che per indebito frazionamento della domanda.5.

Avverso la sentenza della Corte d’appello ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a ununico motivo, a cui ha resistito la società con controricorso.Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie.6.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la parte censura la sentenza della Cortepartenopea per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., inrelazione al principio del ne bis in idem.1.1.

La parte ricorrente in cassazione lamenta, inparticolare, che i giudici di merito avrebbero omesso dipronunciarsi su domanda non coperta dal giudicato, in quantomai proposta e dunque mai neppure implicitamente esaminatanel precedente giudizio, accedendo a una nozione di giudicatodel tutto errata.2.

Va in linea generale rilevato come, in virtù del principiodel dedotto e del deducibile, l'autorità del giudicato copre nonsoltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in viadi azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicatoNumero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se puNruem erno odi nra ccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/2026specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia,premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo,in quanto si pongono come precedenti logici essenziali eindefettibili della decisione (giudicato implicito).2.1.

Ne deriva che, qualora due giudizi tra le stesse partiabbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridicoe uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o larisoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente supunto decisivo comune ad entrambe le cause o costituentiindispensabile premessa logica della statuizione contenuta nellasentenza passata in giudicato, precludono il riesame del puntoaccertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizioabbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed ilpetitum del primo. (ex multiis Cass. n. 5486/2019, Rv. 652990- 01).3.

Osserva, allora, il Collegio come la Corte partenopea si èesattamente attenuta ai principi regolatori della materia comerisultanti dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.3.1.

Ed invero, la Corte territoriale, individuato l’oggettodella precedente domanda definita con sentenza passata ingiudicato, ha evidenziato l’identità di fatti costitutivi posti afondamento dei due giudizi, segnatamente la sussistenza di unobbligo contrattuale assunto in sede sindacale dalla società erimasto inosservato, del quale è stato pertanto richiestol’adempimento, bene della vita comune a entrambi iprocedimenti, seppure questa volta azionato in via meramenterisarcitoria.3.2.

Va rilevato, infatti, come nel precedente giudizio ilricorrente, insieme ad altri colleghi, aveva chiesto diNumero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026 accertare e dichiarare l’efficacia e la valenza rNeuamelero di ora ccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/2026obbligatoria degli accordi sindacali, con conseguenteassorbimento nell’organico dell’originario datore di lavoro, percui non vi è dubbio circa la coincidenza tra il fatto costitutivofatto valere in quella e nella presente sede, segnatamentel’inadempimento all’obbligo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe assuntocon quegli accordi, né appare dubitabile che la domanda voltaalla riassunzione alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. costituisse pursempre una specifica modalità di risarcimento del danno,comportante il ripristino della situazione materiale esistente nelmomento precedente al verificarsi del danno ovvero dellasituazione che si sarebbe avuta laddove l’illecito non fosse statocommesso.3.3.

D’altraparte, che l’originario giudizio fosse diretto aconseguire una tutela (anche) risarcitoria, a fronte del dedottoinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ha costituito il presuppostodel ricorso per cassazione proposto dagli altri lavoratorisoccombenti in appello, sulla base della prospettazione,antitetica rispetto a quella dello Iavarone, secondo cui, avendol’originaria domanda natura risarcitoria, la stessa dovessericomprendere anche quella di condanna al pagamento disomme, del cui mancato accoglimento da parte della Corted’appello gli stessi si dolevano.3.4.

Peraltro, di là dal preliminare profilo rappresentatodall’efficacia preclusiva del giudicato, si osserva come nelprecedente giudizio, il cui provvedimento definitorio la parteinvoca a fondamento della domanda risarcitoria, la Corted’appello rigettava in toto il ricorso, senza, a ben vedere,compiere alcun accertamento di merito in ordine al presuntoinadempimento, per cui rispetto all’odierna domandadifetterebbe altresì il presupposto costitutivo, che la parteNumero registro generale 11172/2024intende rintracciare nel passaggio motivazionale in cui i giudicNi umero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 20343/2026di merito, dopo avere qualificato l’accordo sindacale comeData pubblicazione 17/06/2026contratto in favore di terzo, con un ragionamento chiaramentein astratto, precisavano che l’unica forma di tutela conseguibileera di tipo risarcitorio, affermazione che tuttavia non puòassurgere al rango di accertamento in concreto del diritto a taletipo di tutela, come sembra ritenere la parte ricorrente incassazione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidentecome l’unico motivo di ricorso proposto dalla parte presentiplurimi profili di infondatezza.5.

Il ricorso deve essere in conclusione respinto.6.

Le spese di lite seguono la soccombenza come indispositivo.7.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto dovuto peril ricorso principale, ove dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% in favore di ciascunodi essi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Numero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/20267/05/2026.Il PresidenteMARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2273 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente -avverso la sentenza n. 3670/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/11/2023 R.G.N. 1332/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Il ricorrente, ex dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., transitatoalle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, quindi, di AutogrillS.p.a., società quest’ultima che lo aveva, infine, licenziato,propose insieme ad altri lavoratori, nelle medesime suecondizioni, un precedente ricorso per sentire accertare il propriodiritto alla riassunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., sulpresupposto della sussistenza di un obbligo contrattuale, dallastessa assunto in sede sindacale con accordi del 27.4.1996, del30.3.1999 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], al mantenimento dell’occupazionedei lavoratori interessati, ovvero, in caso di licenziamento,all’assunzione diretta degli stessi; tale ricorso venne rigettatocon sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli che,dopo avere esaminato gli accordi sindacali, li qualificava comecontratti a favore di terzo, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. con glistessi si obbligava verso i lavoratori a garantire che il terzo,aggiudicatario della cessione di servizi, provvedesse almantenimento occupazionale ai sensi delle clausole n. 8 e n. 9dell’accordo del 1996, per trarne il convincimento che unicaconseguenza, in caso di inadempimento, restava quellarisarcitoria, che tuttavia non era stata formulata dai lavoratoriin quella sede.2. Avverso tale sentenza, l’odierno ricorrente, a differenzadi altri lavoratori soccombenti che proposero giudizio percassazione conclusosi con ordinanza di rigetto, non proposegravame, per cui la stessa nei suoi confronti passò in giudicato.3. Il lavoratore, pertanto, sulla scorta del giudicato costituitodalla sentenza della Corte d’appello di Napoli, che avevarespinto la sua domanda di riassunzione alle dipendenze dellaGesac S.p.a., propose un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale diNumero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026Napoli, invocando, stavolta, la tutela risarcitoria a cui aNvumreerbo dbi era ccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/2026avuto diritto per come accertato dalla Corte d’appello.4. Il ricorso venne rigettato in primo grado, con sentenzaconfermata dalla Corte d’appello oggetto del presente gravame,sulla scorta della motivazione secondo cui sulla domandarisarcitoria da ultimo proposta si era formato il giudicato, invirtù del principio secondo cui lo stesso copre il dedotto e ildeducibile, oltre che per indebito frazionamento della domanda.5. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a ununico motivo, a cui ha resistito la società con controricorso.Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie.6. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la parte censura la sentenza della Cortepartenopea per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., inrelazione al principio del ne bis in idem.1.1. La parte ricorrente in cassazione lamenta, inparticolare, che i giudici di merito avrebbero omesso dipronunciarsi su domanda non coperta dal giudicato, in quantomai proposta e dunque mai neppure implicitamente esaminatanel precedente giudizio, accedendo a una nozione di giudicatodel tutto errata.2. Va in linea generale rilevato come, in virtù del principiodel dedotto e del deducibile, l'autorità del giudicato copre nonsoltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in viadi azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicatoNumero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se puNruem erno odi nra ccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/2026specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia,premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo,in quanto si pongono come precedenti logici essenziali eindefettibili della decisione (giudicato implicito).2.1. Ne deriva che, qualora due giudizi tra le stesse partiabbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridicoe uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o larisoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente supunto decisivo comune ad entrambe le cause o costituentiindispensabile premessa logica della statuizione contenuta nellasentenza passata in giudicato, precludono il riesame del puntoaccertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizioabbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed ilpetitum del primo. (ex multiis Cass. n. 5486/2019, Rv. 652990- 01).3. Osserva, allora, il Collegio come la Corte partenopea si èesattamente attenuta ai principi regolatori della materia comerisultanti dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.3.1. Ed invero, la Corte territoriale, individuato l’oggettodella precedente domanda definita con sentenza passata ingiudicato, ha evidenziato l’identità di fatti costitutivi posti afondamento dei due giudizi, segnatamente la sussistenza di unobbligo contrattuale assunto in sede sindacale dalla società erimasto inosservato, del quale è stato pertanto richiestol’adempimento, bene della vita comune a entrambi iprocedimenti, seppure questa volta azionato in via meramenterisarcitoria.3.2. Va rilevato, infatti, come nel precedente giudizio ilricorrente, insieme ad altri colleghi, aveva chiesto diNumero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026 accertare e dichiarare l’efficacia e la valenza rNeuamelero di ora ccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/2026obbligatoria degli accordi sindacali, con conseguenteassorbimento nell’organico dell’originario datore di lavoro, percui non vi è dubbio circa la coincidenza tra il fatto costitutivofatto valere in quella e nella presente sede, segnatamentel’inadempimento all’obbligo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe assuntocon quegli accordi, né appare dubitabile che la domanda voltaalla riassunzione alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. costituisse pursempre una specifica modalità di risarcimento del danno,comportante il ripristino della situazione materiale esistente nelmomento precedente al verificarsi del danno ovvero dellasituazione che si sarebbe avuta laddove l’illecito non fosse statocommesso.3.3. D’altraparte, che l’originario giudizio fosse diretto aconseguire una tutela (anche) risarcitoria, a fronte del dedottoinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ha costituito il presuppostodel ricorso per cassazione proposto dagli altri lavoratorisoccombenti in appello, sulla base della prospettazione,antitetica rispetto a quella dello Iavarone, secondo cui, avendol’originaria domanda natura risarcitoria, la stessa dovessericomprendere anche quella di condanna al pagamento disomme, del cui mancato accoglimento da parte della Corted’appello gli stessi si dolevano.3.4. Peraltro, di là dal preliminare profilo rappresentatodall’efficacia preclusiva del giudicato, si osserva come nelprecedente giudizio, il cui provvedimento definitorio la parteinvoca a fondamento della domanda risarcitoria, la Corted’appello rigettava in toto il ricorso, senza, a ben vedere,compiere alcun accertamento di merito in ordine al presuntoinadempimento, per cui rispetto all’odierna domandadifetterebbe altresì il presupposto costitutivo, che la parteNumero registro generale 11172/2024intende rintracciare nel passaggio motivazionale in cui i giudicNi umero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 20343/2026di merito, dopo avere qualificato l’accordo sindacale comeData pubblicazione 17/06/2026contratto in favore di terzo, con un ragionamento chiaramentein astratto, precisavano che l’unica forma di tutela conseguibileera di tipo risarcitorio, affermazione che tuttavia non puòassurgere al rango di accertamento in concreto del diritto a taletipo di tutela, come sembra ritenere la parte ricorrente incassazione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidentecome l’unico motivo di ricorso proposto dalla parte presentiplurimi profili di infondatezza.5. Il ricorso deve essere in conclusione respinto.6. Le spese di lite seguono la soccombenza come indispositivo.7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto dovuto peril ricorso principale, ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% in favore di ciascunodi essi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Numero registro generale 11172/2024Numero sezionale 2273/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 20343/2026Data pubblicazione 17/06/20267/05/2026.Il PresidenteMARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]
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