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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16082/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 30 giugno 2020, il Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di truffa, mentre, invece, li assolveva dal reato di spendita di monete falsificate.

Secondo l'originaria ipotesi accusatoria, gli imputati, in concorso tra loro, avrebbero detenuto, al fine di metterle in circolazione, svariate banconote contraffatte nonché avrebbero speso una banconota contraffatta da euro 50,00 e una banconota contraffatta da euro 100,00.

In particolare, dopo aver tentato inutilmente di spendere una banconota da euro 50,00 presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero riusciti a spendere una banconota da euro 50,00 presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] e una banconota da euro 100,00 presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], successivamente, veniva trovata in possesso di altre banconote false di vario taglio.

In relazione a tali fatti, il pubblico ministero aveva contestato il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e due reati di truffa, commessi in danno l'uno di [OSCURATO:PERSONA] l'altro di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Foggia aveva ritenuto gli imputati responsabili delle due truffe, mentre li aveva assolti dall'altro reato a loro contestato, ritenendo che il fatto integrasse un falso grossolano, come sarebbe stato desumibile dalla circostanza che il primo commerciante si era immediatamente accorto della falsità della banconota.

Con sentenza emessa il 23 novembre 2021, la Corte di appello, per quanto qui di interesse, in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando entrambi gli imputati anche per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione.

Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di un'adeguata motivazione, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero, senza fornire autonome argomentazioni a sostegno della propria decisione.

2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125, 192 e 603 cod. proc. pen., 11, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.

I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe radicalmente nulla, poiché avrebbe "ribaltato" il giudizio di assoluzione pronunciato in primo grado, senza previamente procedere alla rinnovazione dell'istruttoria.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo.

1.1. La sentenza impugnata, deliberata il 23 novembre 2021, ricade, ratione temporis, nell'alveo precettivo dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Per effetto di tale disposizione (che, peraltro, ha sostanzialmente recepito un precedente orientamento giurisprudenziale), nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza di secondo grado che affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma della sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, della quale non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale disposizione opera anche nelle ipotesi in cui la sentenza assolutoria di primo grado sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Ha, altresì, chiarito che, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la prova dichiarativa deve avere le seguenti caratteristiche: a) deve trattarsi di prova che può avere a oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (dichiarazioni rese dai testi o dall'imputato, confronti, ricognizioni); c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione; d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).

Nel caso di specie, la Corte di appello di Bari ha "ribaltato" la pronuncia di assoluzione adottata dal Tribunale, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria.

Ha fondato la pronuncia di condanna su una diversa valutazione di quelle stesse prove dal contenuto dichiarativo, in base alle quali il giudice di primo grado aveva assolto gli imputati.

Infatti, il giudice di primo grado aveva desunto la grossolanità del falso dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riferito di essersi accorto della falsità della banconota - e non aveva dato particolare rilievo alle dichiarazioni degli altri due commercianti, che non si erano accorti della falsità delle banconote.La Corte di appello, invece, ha ritenuto che: non poteva desumersi la grossolanità delle banconote dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi aveva anche riferito che si era accorto della falsità delle banconote perché già in passato era stato vittima di "truffe" analoghe; andavano "valorizzate" le dichiarazioni rese dagli altri due commercianti.

Va evidenziato che le prove in questione hanno tutte le caratteristiche richieste dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che: si tratta di dichiarazioni percettive; sono decisive, in quanto su di esse si fondano sia la sentenza di assoluzione di primo grado che quella di condanna in appello; di esse la Corte territoriale ha dato una diversa valutazione. 1.2 L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento dell'altro motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 30 giugno 2020, il Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di truffa, mentre, invece, li assolveva dal reato di spendita di monete falsificate. Secondo l'originaria ipotesi accusatoria, gli imputati, in concorso tra loro, avrebbero detenuto, al fine di metterle in circolazione, svariate banconote contraffatte nonché avrebbero speso una banconota contraffatta da euro 50,00 e una banconota contraffatta da euro 100,00. In particolare, dopo aver tentato inutilmente di spendere una banconota da euro 50,00 presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero riusciti a spendere una banconota da euro 50,00 presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] e una banconota da euro 100,00 presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], successivamente, veniva trovata in possesso di altre banconote false di vario taglio. In relazione a tali fatti, il pubblico ministero aveva contestato il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e due reati di truffa, commessi in danno l'uno di [OSCURATO:PERSONA] l'altro di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Foggia aveva ritenuto gli imputati responsabili delle due truffe, mentre li aveva assolti dall'altro reato a loro contestato, ritenendo che il fatto integrasse un falso grossolano, come sarebbe stato desumibile dalla circostanza che il primo commerciante si era immediatamente accorto della falsità della banconota. Con sentenza emessa il 23 novembre 2021, la Corte di appello, per quanto qui di interesse, in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando entrambi gli imputati anche per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione. Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di un'adeguata motivazione, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero, senza fornire autonome argomentazioni a sostegno della propria decisione. 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125, 192 e 603 cod. proc. pen., 11, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe radicalmente nulla, poiché avrebbe "ribaltato" il giudizio di assoluzione pronunciato in primo grado, senza previamente procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo. 1.1. La sentenza impugnata, deliberata il 23 novembre 2021, ricade, ratione temporis, nell'alveo precettivo dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Per effetto di tale disposizione (che, peraltro, ha sostanzialmente recepito un precedente orientamento giurisprudenziale), nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza di secondo grado che affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma della sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, della quale non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale disposizione opera anche nelle ipotesi in cui la sentenza assolutoria di primo grado sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). Ha, altresì, chiarito che, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la prova dichiarativa deve avere le seguenti caratteristiche: a) deve trattarsi di prova che può avere a oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (dichiarazioni rese dai testi o dall'imputato, confronti, ricognizioni); c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione; d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Nel caso di specie, la Corte di appello di Bari ha "ribaltato" la pronuncia di assoluzione adottata dal Tribunale, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Ha fondato la pronuncia di condanna su una diversa valutazione di quelle stesse prove dal contenuto dichiarativo, in base alle quali il giudice di primo grado aveva assolto gli imputati. Infatti, il giudice di primo grado aveva desunto la grossolanità del falso dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riferito di essersi accorto della falsità della banconota - e non aveva dato particolare rilievo alle dichiarazioni degli altri due commercianti, che non si erano accorti della falsità delle banconote.La Corte di appello, invece, ha ritenuto che: non poteva desumersi la grossolanità delle banconote dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi aveva anche riferito che si era accorto della falsità delle banconote perché già in passato era stato vittima di "truffe" analoghe; andavano "valorizzate" le dichiarazioni rese dagli altri due commercianti. Va evidenziato che le prove in questione hanno tutte le caratteristiche richieste dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che: si tratta di dichiarazioni percettive; sono decisive, in quanto su di esse si fondano sia la sentenza di assoluzione di primo grado che quella di condanna in appello; di esse la Corte territoriale ha dato una diversa valutazione. 1.2 L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento dell'altro motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad
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