CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 34001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 21/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Gela in data 09/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 comma terzo n. 1) cod. pen. Considerando che il primo motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito alle pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata, con cui il ricorrente oblitera il confronto; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato che con il secondo motivo si censura la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e che, tuttavia, il motivo di appello sul punto era talmente generico da non meritare alcuna specifica risposta da parte della Corte territoriale; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il