CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 33981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19804/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via A. Vessella 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 1432/2015 depositata il 1°/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, illustrato con una memoria, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento dell’appello di quest’ultimo, ha riformato la sentenza (n. 140/09/2011) della Commissione tributaria provinciale di Bologna, di rigetto del ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, per il periodo di imposta 2003, parte dell’indennità di recesso corrisposta al socio uscente dallo “Studio di [OSCURATO:PERSONA] e Tributaria, Associazione tra professionisti” (“SCLET”); 2. per la C.T.R., in sintesi, (cfr. pag. 3 della sentenza) «il dott. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver dichiarato nel 2001 compensi relativi alla partecipazione societaria in SCLET di euro 135.533,00 a fronte di somme effettivamente incassate di euro 92.255,00 con una differenza di euro 43.278,00. Per l’anno 2002 sono stati dichiarati compensi di euro 138.127,00 ed effettivamente percepite somme per euro 99.443,00, risultando una differenza a credito di euro 38.684,00. Ne segue che solo la differenza tra la somma accertata dall’Ufficio di euro 94.005,86 e quella corrispondente ai compensi già tassati, ma corrisposti successivamente, ossia [euro] 81.962,00 (risultante dalla somma di euro 43.278,00 relativa al 2001 e di euro 38.684,00 relativa al 2002) pari a euro 12.043,86, può essere ripresa a tassazione non avendo il contribuente prodotto alcuna dimostrazione della natura non reddituale di tale importo»; 3. la causa è stata rimessa a questa sezione con ordinanza interlocutoria n. 28840/17 della sesta sezione civile, previo accertamento della tempestività del ricorso per cassazione; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 1 e 3, 11, comma 3, 16, comma 1, lett. l), 47, comma 7, 127 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e art. 6 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, nel consentire al contribuente di portare in diminuzione voci di reddito tramite un’irrituale compensazione con un presunto credito vantato nei confronti dello studio di consulenza a cui partecipava come associato, in ragione della circostanza che SCLET avrebbe distribuito un utile inferiore a quello dichiarato dal professionista associato quale reddito di partecipazione, ha violato il disposto per cui il reddito di partecipazione va dichiarato e sottoposto a tassazione indipendentemente dall’effettiva percezione, nel rispetto del principio di trasparenza; 2. preliminarmente, posto che la decisione impugnata ravvisa la natura reddituale delle somme percepite dal contribuente (ed infatti in sentenza – pag. 3 -si afferma che la ripresa fiscale è in parte legitt ima «non avendo il contribuente prodotto alcuna dimostrazione della natura non reddituale [dell’] […] importo»), rileva la Corte che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal primo grado, tra il solo contribuente e l’Agenzia delle entrate, senza la partecipazione di SCLET e degli altri associati; orbene, è principio consolidato (ex multisCass. 19945/2010; 13/11/2018, n. 29128; 30/12/2019, n. 34614; 28/05/2020, n. 10168; 05/02/2021, 2765; conf.: 23267/2018) quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472); 3. va quindi dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, per poi procedere ad un nuovo esame dell’impugnazione originaria, e dovrà anche statuire sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, in diversa composizio