CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 46853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in supermercato di beni di consumo, aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre 2016. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 54 cod. pen. e il vizio di motivazione, rilevandosi come il giudice di appello fosse incorso nel travisamento della documentazione offerta in produzione dalla difesa, attestante la condizione di assoluta indigenza in cui versava l'imputata, di certo non arginabile con il ricorso all'aiuto dei servizi sociali. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendosi come il danneggiamento della confezione della lampadina sottratta non fosse tale da integrare l'aggravante della violenza sulle cose, non potendosi ritenere congrua l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale secondo cui la rimozione della confezione stessa era verosimilmente funzionale all'occultamento della merce. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 626, primo comma, n. 2 cod. pen. e il vizio di motivazione, censurandosi l'omessa derubricazione della fattispecie contestata in quella di furto lieve per bisogno, come verificatosi per vicende analoghe che avevano riguardato l'imputata. 3. Con requisitoria in data 30 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 29/01/2016, Rv. 265888; conf. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Rv. 241014; Sez. 3, n. 16056 del 26/04/2006, Rv. 234334). Ne viene che la ricorrente, per rendere ammissibile la censura di illegittimo diniego dell'esimente dello stato di necessità, avrebbe dovuto allegare specifici elementi, trascurati dai giudici di merito di entrambi i gradi, atti a spiegare le ragioni per le quali ella non aveva potuto beneficiare del soccorso delle istituzioni preposte all'assistenza sociale. 2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. L'argomentazione spiegata dalla difesa per contrastare il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non coglie la ratio decidendi della statuizione sul punto, ossia la non concedibilità del beneficio per l'abitualità della condotta dell'imputata, desumibile dai suoi plurimi precedenti specifici; motivazione, questa, che risulta in linea con il principio di diritto secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e non consentito in questa sede. Secondo la consolidata ermeneusi di questa Corte, in tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 - dep. 09/04/2020, Rv. 279042; Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974). Stando, dunque, a tale insegnamento, l'insindacabile accertamento di merito circa l'avvenuto danneggiamento della confezione della merce sottratta depone senz'altro per la retta applicazione della norma di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. 4. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261658; Sez. 2, n. 42375 del 05/10/2012, Rv. 254348). Donde, correttamente la Corte territoriale ha escluso che il furto di «un salame, un diario, una lampadina, un babà al rhum e una bottiglia d'olio» potesse integrare la meno grave ipotesi invocata. 5. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro