CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 09737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza interlocutoria -necessità di integra re il contraddittorio. Ud. 3 aprile 2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6028/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- INPS– [OSCURATO:PERSONA] -convenuto nel giudizio a quo- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 3612/2022, depositata il 16/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];considerato che [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 5 luglio 2022, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, l’INPS e la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, deducendo: -di avere ceduto il maturato TFS, così come dovuto dall’INPS che lo aveva certificato anche nelle scadenze di versamento, alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (di seguito BAPR) a fronte di un finanziamento con cessione del TFS pro-solvendo; -che, concluso il contratto di finanziamento con cessione del TFS, aveva appreso che l’INPS colpevolmente – e senza dare a lui alcuna comunicazione – aveva modificato, allontanandole nel tempo, le scadenze di versamento del TFS, per cui il finanziamento, che era stato calibrato alle scadenze certificate dall’Ente, rimaneva inadempiuto sin dalla prima scadenza; -che di ciò, sia l’INPS che la BAPR (che di contro aveva avuto notizia dall’Ente) non avevano a lui dato alcuna comunicazione, con la conseguenza che lui si era visto costretto ad assecondare la proposta della BAPR e cioè di calibrare diversamente le scadenze del finanziamento secondo il nuovo e diverso piano rettificato dall’INPS con suo maggiore aggravio di interessi; -che, a causa dell’inadempimento del finanziamento, era stato segnalato dalla BAPR alla centrale rischi; tutto ciò premesso, il Gugliandolo chiedevaal giudice del lavoro del Tribunale di Messina di accogliere le seguenti conclusioni: - in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell’INPS e conseguentemente condannare l’istituto convenuto a corrispondere il TFS da lui maturato alle scadenze originarie indicate nel prospetto di liquidazione del 20.2.2019 prot. N. 69215 allegato al contratto di cessione dell’8 marzo 2019; - in via subordinata, condannarsi l’Istituto a risarcirlo per le conseguenze economiche da lui subite e segnatamente: A) €.12.641,25 pari al maggiore esborso che lui subisce in forza del secondo piano di ammortamento a seguito della rimodulazione del finanziamento; B) somma da determinarsi, anche con una ctu, a titolo di oneri e passività conseguenti alla scopertura di conto corrente; - accertare e dichiarare la responsabilità concorrente, per le ragioni esposte in ricorso, della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, per l’illegittimo comportamento tenuto, contrario ai principi di buona fede e conseguentemente condannarla in solido per i danni di cui al superiore punto 2 lettere A e B); -condannare la BAPR al risarcimento del danno per la illegittima segnalazione del suo nominativo al CRIF da liquidarsi in via equitativa; -ordinare la cancellazione della segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d' Italia e/o comunque in ogni altro sistema di informatizzazione ove lo ha segnalato; -condannare l’INPS e la BAPR, in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento dei danni non patrimoniali, per le ragioni esposte in ricorso, da liquidarsi in via equitativa; l’INPS non si costituivain giudizio, mentre la BPAR, regolarmente costituita, in via preliminare, eccepival’incompetenza funzionale e per materia del Tribunale adito, essendo la controversia rimessa alla competenza del [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto un contratto di finanziamento con cessione del TFS pro solvendo; il Giudice adito, con ordinanza del 16 febbraio 2023, comunicata in pari data, dichiaravala propria incompetenza funzionale e territoriale e fissava a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale civile di Ragusa; avverso la suddetta ordinanza il Gugliandolo ha proposto regolamento di competenza, chiedendo che sia dichiarata la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Messina per materia e per territorio;la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha resistito con memoria; i Difensori del ricorrente e della Banca hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; in dipendenza del tenore delle domande oggetto della causa definita in punto di competenza dalla gravata ordinanza, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’Inps, al quale non risulta notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio; ed all’uopo va dispostoil rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con l’ordine di provvedervi entro il termine perentorio indicato in dispositivo e fermi gli oneri e i tempi processuali per il deposito della documentazione a comprova dell’ottemperanza a quello; p. q. m. rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Inps, notificando all’Istituto il ricorso per regolamento di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della pres