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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03892/2023

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ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7051/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, Via della Giuliana 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in Roma , presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est. -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2180/2017, depositata il24/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicatarie di un bene immobile a seguito di espropriazione forzata, agirono dinanzi al Tribunale di Belpasso per l’inefficacia di atti pubblici di vendita di alcune porzioni del suddetto immobile , stipulati in pendenza del processo esecutivo , tra i quali quello oggetto di causa, nei confronti degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In primo grado è dichiarata l’inefficacia di tale atto , con pronuncia che è confermata in appello (salvo per la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], che viene negata). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ric orrono in cassazione con un motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l’unico motivo, proposto ex art. 360, n. 3 , 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 555 c.p.c., 2659 e 2655 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2913, 2914, 2919 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il pignoramento immobiliare sia opponibile ex art.2913 c.c. agli odierni ricorrenti, omettendo di attribuire rilevanza al frazionamento del bene che ne è oggetto, documentato in un allegato al contratto di compravendita, trascritto sui registri immobiliari nel marzo del 1986, anteriormente alla trascrizione del pignoramento medesimo.

2. –Il motivo è infondato. 3di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est.

Sul punto rilevante, aggredito dal motivo, la sentenza impugnata (p. 21) aderisce all’orientamento di questa Corte, che esigenze di sicurezza della circolazione dei beni impongono di confermare.

Alla stregua di tale indirizzo, p er s tabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, se le indicazioni in essa riportate cons entono di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali dell’attoe i beni ai quali esso si riferisce.

Per un’applicazione del principio nella giurisprudenza più recente , cfr. Cass. 1471/2022 , in una fattispecie di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione: ove il dante causaprovveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza (indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede).

Ritornando al caso de quo, risulta dagli atti che non è stata allegata alcunadivergenza tra la nota di trascrizione e l'atto di pignoramento, ma, al contrario, è stato (implicitamente) dedotto che quest’ultimo riportava le esatte indicazioni catastali de l bene espropriato, individuandolo nella sua interezza.

Applicando alla fattispecie de qua il principio di diritto prima enucleato, segue l’incensurabilità sul punto della sentenza impugnata.

In conclusione, il motivo è rigettato. 4di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est.

3. - L ’in fondatezza dell’unico motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo .

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrenteal rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 2.200,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7051/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, Via della Giuliana 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in Roma , presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est. -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2180/2017, depositata il24/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicatarie di un bene immobile a seguito di espropriazione forzata, agirono dinanzi al Tribunale di Belpasso per l’inefficacia di atti pubblici di vendita di alcune porzioni del suddetto immobile , stipulati in pendenza del processo esecutivo , tra i quali quello oggetto di causa, nei confronti degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado è dichiarata l’inefficacia di tale atto , con pronuncia che è confermata in appello (salvo per la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], che viene negata). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ric orrono in cassazione con un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l’unico motivo, proposto ex art. 360, n. 3 , 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 555 c.p.c., 2659 e 2655 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2913, 2914, 2919 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il pignoramento immobiliare sia opponibile ex art.2913 c.c. agli odierni ricorrenti, omettendo di attribuire rilevanza al frazionamento del bene che ne è oggetto, documentato in un allegato al contratto di compravendita, trascritto sui registri immobiliari nel marzo del 1986, anteriormente alla trascrizione del pignoramento medesimo. 2. –Il motivo è infondato. 3di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est. Sul punto rilevante, aggredito dal motivo, la sentenza impugnata (p. 21) aderisce all’orientamento di questa Corte, che esigenze di sicurezza della circolazione dei beni impongono di confermare. Alla stregua di tale indirizzo, p er s tabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, se le indicazioni in essa riportate cons entono di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali dell’attoe i beni ai quali esso si riferisce. Per un’applicazione del principio nella giurisprudenza più recente , cfr. Cass. 1471/2022 , in una fattispecie di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione: ove il dante causaprovveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza (indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede). Ritornando al caso de quo, risulta dagli atti che non è stata allegata alcunadivergenza tra la nota di trascrizione e l'atto di pignoramento, ma, al contrario, è stato (implicitamente) dedotto che quest’ultimo riportava le esatte indicazioni catastali de l bene espropriato, individuandolo nella sua interezza. Applicando alla fattispecie de qua il principio di diritto prima enucleato, segue l’incensurabilità sul punto della sentenza impugnata. In conclusione, il motivo è rigettato. 4di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est. 3. - L ’in fondatezza dell’unico motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo . Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrenteal rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 2.200,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore so
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