CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/11/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Bari del 24/2/2015, con cui la ricorrente è stata giudicata colpevole del delitto di calunnia. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo reitera genericamente argomenti esaminati dalla Corte territoriale e comunque è volto a sollecitare un alternativo percorso valutativo, esulante dalla sfera del giudizio legittimità, a fronte di quanto rilevato nella sentenza impugnata circa la configurabilità del delitto di calunnia, suffragato anche sul piano psicologico dalla surrettizia volontà di impedire, attraverso la falsa denuncia di smarrimento, l'incasso di uno degli assegni consegnati, condotta tale da far convergere sul detentore del titolo l'accusa di aver dato illecitamente ricetto all'assegno e non riconducibile all'ipotesi gradata della simulazione di reato (sul punto, ex plurimis, Sez. 6, n. 40021 del 15/9/2016, Verdi, Rv. 267962). 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RiOiarelli -2 [OSCURATO:PERSONA]