CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (24-( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato il non luogo a provvedere per la richiesta di semilibertà avanzata nell'interesse di GRANGCLA Elio; rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale; disponeva, per la pena residua di mesi dieci di reclusione, la detenzione domiciliare ex art. 47ter ord,pen. presso l'abitazione del detenuto sita in Parma in [OSCURATO:PERSONA] n. 11. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - GRANpOLA Elio deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 47 O.P. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente