CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13606/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BSG BRN65A24H703O ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat o presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli, 10, con domicilio digitale PEC ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – integrazione del contraddittorio N.13606/18 R.G. Est. F. D’Aquino dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8966/48/17 depositata in data 24 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 10 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i singoli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RESCIGNO MASSIMOhanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2008 per maggiori IRES, IVA e IRAP relativi alla società, nonché ulteriori avvisi di accertamento per IRPEF relativi ai singoli soci per reddito di partecipazione derivanti dalla partecipazione a società a ristretta base; che la CTP di Napoli ha accolto i ricorsi riuniti della società della parzialmente in relazione all’IVA e totalmente i ricorsi dei soci; che la CTR della Campania, con sentenza in data 24 ottobre 2017, ha accolto, previa riunione, gli appelli principali dell’Ufficio di due diverse [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dei soci; che ha proposto ricorso per cassazioneil solo contribuenteRescigno Massimo, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per difetto di N.13606/18 R.G. Est. F. D’Aquino legittimazione attiva l’appello proposto dai soci per mancata costituzione in giudizio della società in appello; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 21, settimo comma e 74 d.P.R. n. 633/1972 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto dovuta l’IVA sulle fatture in regime di inversione contabile ancorché in caso di operazioni oggettivamente inesistenti; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., nonché dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione del principio di distribuzione degli utili in forza della natura della società a ristretta base partecipativa; che deve procedersi a integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di appellonon evocate nel giudizio di legittimità; P. Q. M. Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di appello nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio a