CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :• • " Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 10/03/1999, passata in giudicato il 25/04/1999, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 309,87 di multa per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 17 luglio 1996, nonché con le sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il 16/10/2001, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. commessi il 7 giugno 2001, e in data 21/01/2002, passata in giudicato il 19/03/2002, di condanna alla pena di mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582-585 cod. pen. commessi il 3 gennaio 1999. Ha, poi, dichiarato condonata ex lege n. 241/06 la pena pecuniaria eseguibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 309,87 euro. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1.Col primo motivo di ricorso il difensore deduce violazione degli artt. 163 e 168 in relazione all'art. 174 cod. pen. e alla I. n. 241 del 2006, per avere la Corte di appello revocato le sospensioni condizionali delle pene sebbene fosse applicabile l'indulto con riferimento alle sentenze di condanna concessive di detti benefici emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per fatti-reato commessi prima del 2 giugno 2006. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione la difesa denuncia violazione degli artt. 163, 168 e 174 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., I. n. 241 del 2006, per assenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato la revoca delle sospensioni condizionali e per contraddizione interna con riferimento alla concessione dell'indulto solo con riguardo alla multa relativa ad una sentenza e non anche alla reclusione disposta con la medesima pronuncia. Il difensore conclude, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo alla lamentata assenza di motivazione delle ragioni di revoca delle sospensioni condizionali delle pene. Invero, il troppo sintetico richiamo al fatto che il condannato ha fruito per tre volte del beneficio della sospensione condizionale della pena non consente di identificare le ragioni della revoca di tutte e tre le sospensioni condizionali. E così anche il riferimento alla ricorrenza di uno dei casi tipizzati dall'art. 168 cod. pen., considerato che tale articolo contempla non solo le ipotesi di revoca di cui al comma primo dell'art. 168 cod. pen., ma anche la revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all'ultimo comma, concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. che è ipotesi diversa (e richiede la verifica della conoscenza delle cause ostative alla concessione da parte del giudice della cognizione, previa acquisizione da parte del giudice dell'esecuzione del fascicolo del giudizio: Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015; Longo, Rv. 264381 - 01). E senza dubbio chiarezza sul punto non viene offerta né dalla sequenza delle condanne né dall'epoca dei commessi reati. Ne consegue che il ricorso in relazione a tale profilo deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla luce delle considerazioni appena svolte, alla Corte di appello di Napoli. 2. Inammissibili, in quanto manifestamente infondate, sono, invece, le restanti doglianze difensive (di cui al primo motivo e alla seconda parte del secondo motivo) circa la mancata concessione dell'indulto in relazione alle pene detentive di cui risulta revocata la sospensione condizionale. Invero, dal certificato del casellario giudiziale in atti emerge che con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale del 24/01/07 veniva applicato il beneficio dell'indulto nella misura di anni 2, mesi 9 e giorni 26 di reclusione e di euro 1.200 di multa; dal provvedimento di cumulo emerge, poi, che l'indulto era, altresì, concesso nella misura di mesi 2 e giorni 4 di reclusione sulla condanna sub 5) del cumulo. Quindi, dagli atti risulta la già avvenuta concessione dell'indulto nella misura massima della pena detentiva pari ad anni tre, giustificandosi in tal modo la concessione dell'indulto da parte dell'ordinanza impugnata in relazione alla sola pena pecuniaria summenzionata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca delle sospensioni condizionali delle pene con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. C