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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12242/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 841/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliat a presso il sul domicilio digitale PEC –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – imposta unica scommesse -sanzioni N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Veneto, n. 775/03/22, depositata in data 10 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale scommettitore (obbligato solidale) di un centro trasmissione dati (CTD od obbligato principale), nella specie la cessata impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VI), ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, con il quale si contestava l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore) estero privo di concessione (Stanleybet), con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre sanzioni e accessori.

2. La CTP di Venezia ha rigettato il ricorso.

3. La CTR del Veneto, con sentenza qui impugnata (per quanto qui ancora rileva), ha rigettato l’appello della società contribuente quale società coobbligata, ritenendosi che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta anche in assenza del titolo abilitativo concessorio in relazione ad allibratori esteri.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato dall’art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220, per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza del presupposto soggettivo dell’imposta.

Osserva parte ricorrente che l’obbligato al pagamento N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino dell’imposta è il gestore del gioco e non il ricevitore, il quale non potrebbe traslare il costo sul consumatore finale, non modula le scommesse, non sopporta alcuna alea del gioco e non può, pertanto, assumere il ruolo di obbligato principale, pena la violazione del principio di capacità contributiva.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) l. 3 agosto 1998, n. 288 relativo al presupposto della territorialità dell’imposta, posto che il luogo di accettazione della scommessa coincide con il luogo di conclusione del contratto di scommessa, luogo coincidente con la sede dello scommettitore (Repubblica di Malta) al momento della ricezione della scommessa, alla quale viene data immediata esecuzione.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi del Diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principiodi legittimo affidamento ai sensi dall’art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220 in quanto il ricorrente, bookmaker estero, sarebbe stato discriminato in relazione al principio della libertà di prestazione dei servizi per essere stato escluso dalle gare per il rilascio delle concessioni delle scommesse sportive, nonché per essere inciso da una doppia imposizione, posto che il ricorrente assolve le imposte nel proprio Paese.

In subordine si formula istanza di trasmissione degli atti alla CGUE ex art. 267 TFUE, essendo la normativa interna –anche alla luce del pronunciamento del Giudice delle Leggi (Corte cost., 14 febbraio 2018, n. 27) in contrasto con il Diritto dell’Unione.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino per violazione dell’art. 8 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5 comma 1 e 6, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell’art. 10, comma 4, l. 27 dicembre 2000, n. 212, per non avere applicato l’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull’applicazione delle norme tributarie.

5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 cod. proc. civ., per aver disposto la corte di giustizia la condanna alle spese in favore dell’Ufficio, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato.

6. Il primo motivo, apparentemente eccentrico (non essendo in causa il ricevitore, obbligato principale, già oggetto di pronuncia di cessazione parziale della materia del contendere), involge indirettamente il ruolo e la capacità impositiva del coobbligato solidale, odierno ricorrente.

Il primo motivo va, pertanto, trattato congiuntamente al secondo e al terzo motivo.

I primi tre motivi vanno dichiarati inammissibili in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez.

VI, 2 marzo 2018, n. 5001), con la quale il ricorrente non si confronta.

Per la posizione dell’allibratore [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, occorre rifarsi ai principi enunciati da Corte cost., 14 febbraio2018, n. 27), nonché da Corte di Giustizia UE, 19 dicembre 2018, C-375/17 e, soprattutto, da Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2020, C-788/18, cui la giurisprudenza di questa Corte si è ispirata.

7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass., Sez.

V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez.

VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez.

V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez.

V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez.

V, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez.

V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez.

V, 1° aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez.

V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez.

V, 30 marzo 2021, n. 8757) è interesse dello Stato a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio –ove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, ove le stesse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento.

Il quadro normativo va così ricostruito: - a termini dell'art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 (riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) e dell'art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per concorsi pronostici e scommesse di ogni tipo relativi a qualunque evento anche se svolto all'estero, tanto che l'art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; -a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; -ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».

8. L’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e non è irragionevole che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (il titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia all’allibratore) sia irragionevole (Corte cost., n. 27/2018), partecipando entrambi allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.

9. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra scommettitore e raccoglitore e quello che si instaura tra N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino scommettitore e gestore (Cass., Sez.

III, 27 luglio 2015, n. 15731).

La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez.

III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva dell’allibratore, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite –(...)».

10. Il ricevitore partecipa, pertanto, dell'attività gestoria, ove procede alla raccolta e collazione delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale.

La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice delle leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato.

Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.

La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.

11. Né, ai fini della territorialità dell'imposizione, rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella registrazione della N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino scommessa, previa consegna allo scommettitore della ricevuta, attività tutte svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.).

12. Ciò è conforme al Diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui l’articolo 56TFUE va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i [OSCURATO:PERSONA] stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse (CGUE, C-788/18, cit., punto 30; CGUE, C-375/17, punti 53 e 64).

13. Fatte tali premesse, si apprezza l’inammissibilità per assenza di confronto del ricorrente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sia del primo motivo (sussistenza del presupposto soggettivo dell’imposta), sia delsecondo motivo (presupposto della territorialità dell’imposta), sia del terzo motivo (violazione del principio di non discriminazione), con conseguente rigetto della questione di (nuova) rimessione alla Corte di Giustizia.

14. Il quarto motivo è infondato, posto che nel caso di specie il periodo di imposta è il 2012.

Questa Corte ha già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa (Cass., Sez.

V, 12 aprile 2021, n. 9531).

Una volta intervenuta la norma di interpretazione autentica, non può più sussistere alcuna condizione di obiettiva incertezza.

N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

15. Il quinto motivo è manifestamente infondato, posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale va effettuatamediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con riduzione del venti per cento dei compensi a essi spettanti (Cass., Sez.

V, 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass., Sez.

V, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez.

V, 23novembre 2011, n. 24675).

Tale principio riposa su una espressa norma di legge, inestensibile ad altri casi in cui in giudizio sia presente una amministrazione pubblica (v.

Cass., Sez.

II, 4 agosto 2023, n. 23825), quale è nel caso di specie l’art. 15, comma 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che recita «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

L’omessa censura della violazione del parametro ivi indicato comporta il rigetto del motivo.

16. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza tenuto conto dell’ingiustificato superamento dei limiti dimensionali del ricorso (anche in relazione alla parte espositiva) come indicati nel Protocollo di intesa del processo civile in Cassazione del 17 dicembre 2015, testo e nota 2 (causa introdotta prima del 1° marzo 2023 e del nuovo Protocollo), pari a 83 pagine, non proporzionato all’importanza economica della fattispecie e alla complessità giuridica della controversia (Cass., Sez.

II, 16 gennaio 2024, n. 1615; Cass., Sez.

II, 23 novembre 2023, n. 32611), già ampiamente trattata da questa Corte come illustrato ai superiori punti 7 e ss., oltre al raddoppio del contributo unificato.

N.841/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 841/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliat a presso il sul domicilio digitale PEC –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – imposta unica scommesse -sanzioni N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Veneto, n. 775/03/22, depositata in data 10 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale scommettitore (obbligato solidale) di un centro trasmissione dati (CTD od obbligato principale), nella specie la cessata impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VI), ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, con il quale si contestava l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore) estero privo di concessione (Stanleybet), con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre sanzioni e accessori. 2. La CTP di Venezia ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Veneto, con sentenza qui impugnata (per quanto qui ancora rileva), ha rigettato l’appello della società contribuente quale società coobbligata, ritenendosi che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta anche in assenza del titolo abilitativo concessorio in relazione ad allibratori esteri. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato dall’art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220, per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza del presupposto soggettivo dell’imposta. Osserva parte ricorrente che l’obbligato al pagamento N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino dell’imposta è il gestore del gioco e non il ricevitore, il quale non potrebbe traslare il costo sul consumatore finale, non modula le scommesse, non sopporta alcuna alea del gioco e non può, pertanto, assumere il ruolo di obbligato principale, pena la violazione del principio di capacità contributiva. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) l. 3 agosto 1998, n. 288 relativo al presupposto della territorialità dell’imposta, posto che il luogo di accettazione della scommessa coincide con il luogo di conclusione del contratto di scommessa, luogo coincidente con la sede dello scommettitore (Repubblica di Malta) al momento della ricezione della scommessa, alla quale viene data immediata esecuzione. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi del Diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principiodi legittimo affidamento ai sensi dall’art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220 in quanto il ricorrente, bookmaker estero, sarebbe stato discriminato in relazione al principio della libertà di prestazione dei servizi per essere stato escluso dalle gare per il rilascio delle concessioni delle scommesse sportive, nonché per essere inciso da una doppia imposizione, posto che il ricorrente assolve le imposte nel proprio Paese. In subordine si formula istanza di trasmissione degli atti alla CGUE ex art. 267 TFUE, essendo la normativa interna –anche alla luce del pronunciamento del Giudice delle Leggi (Corte cost., 14 febbraio 2018, n. 27) in contrasto con il Diritto dell’Unione. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino per violazione dell’art. 8 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5 comma 1 e 6, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell’art. 10, comma 4, l. 27 dicembre 2000, n. 212, per non avere applicato l’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull’applicazione delle norme tributarie. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 cod. proc. civ., per aver disposto la corte di giustizia la condanna alle spese in favore dell’Ufficio, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. 6. Il primo motivo, apparentemente eccentrico (non essendo in causa il ricevitore, obbligato principale, già oggetto di pronuncia di cessazione parziale della materia del contendere), involge indirettamente il ruolo e la capacità impositiva del coobbligato solidale, odierno ricorrente. Il primo motivo va, pertanto, trattato congiuntamente al secondo e al terzo motivo. I primi tre motivi vanno dichiarati inammissibili in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001), con la quale il ricorrente non si confronta. Per la posizione dell’allibratore [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, occorre rifarsi ai principi enunciati da Corte cost., 14 febbraio2018, n. 27), nonché da Corte di Giustizia UE, 19 dicembre 2018, C-375/17 e, soprattutto, da Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2020, C-788/18, cui la giurisprudenza di questa Corte si è ispirata. 7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass., Sez. V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez. V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. V, 1° aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8757) è interesse dello Stato a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio –ove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, ove le stesse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento. Il quadro normativo va così ricostruito: - a termini dell'art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 (riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) e dell'art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per concorsi pronostici e scommesse di ogni tipo relativi a qualunque evento anche se svolto all'estero, tanto che l'art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; -a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; -ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». 8. L’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e non è irragionevole che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (il titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia all’allibratore) sia irragionevole (Corte cost., n. 27/2018), partecipando entrambi allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. 9. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra scommettitore e raccoglitore e quello che si instaura tra N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino scommettitore e gestore (Cass., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva dell’allibratore, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite –(...)». 10. Il ricevitore partecipa, pertanto, dell'attività gestoria, ove procede alla raccolta e collazione delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice delle leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 11. Né, ai fini della territorialità dell'imposizione, rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella registrazione della N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino scommessa, previa consegna allo scommettitore della ricevuta, attività tutte svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.). 12. Ciò è conforme al Diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui l’articolo 56TFUE va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i [OSCURATO:PERSONA] stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse (CGUE, C-788/18, cit., punto 30; CGUE, C-375/17, punti 53 e 64). 13. Fatte tali premesse, si apprezza l’inammissibilità per assenza di confronto del ricorrente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sia del primo motivo (sussistenza del presupposto soggettivo dell’imposta), sia delsecondo motivo (presupposto della territorialità dell’imposta), sia del terzo motivo (violazione del principio di non discriminazione), con conseguente rigetto della questione di (nuova) rimessione alla Corte di Giustizia. 14. Il quarto motivo è infondato, posto che nel caso di specie il periodo di imposta è il 2012. Questa Corte ha già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa (Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, n. 9531). Una volta intervenuta la norma di interpretazione autentica, non può più sussistere alcuna condizione di obiettiva incertezza. N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino 15. Il quinto motivo è manifestamente infondato, posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale va effettuatamediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con riduzione del venti per cento dei compensi a essi spettanti (Cass., Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez. V, 23novembre 2011, n. 24675). Tale principio riposa su una espressa norma di legge, inestensibile ad altri casi in cui in giudizio sia presente una amministrazione pubblica (v. Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825), quale è nel caso di specie l’art. 15, comma 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che recita «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto». L’omessa censura della violazione del parametro ivi indicato comporta il rigetto del motivo. 16. Il ricorso va, pertanto, rigettato. La liquidazione delle spese segue la soccombenza tenuto conto dell’ingiustificato superamento dei limiti dimensionali del ricorso (anche in relazione alla parte espositiva) come indicati nel Protocollo di intesa del processo civile in Cassazione del 17 dicembre 2015, testo e nota 2 (causa introdotta prima del 1° marzo 2023 e del nuovo Protocollo), pari a 83 pagine, non proporzionato all’importanza economica della fattispecie e alla complessità giuridica della controversia (Cass., Sez. II, 16 gennaio 2024, n. 1615; Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 32611), già ampiamente trattata da questa Corte come illustrato ai superiori punti 7 e ss., oltre al raddoppio del contributo unificato. N.841/23 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
Sentenza Cassazione n. 12242/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris