CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 84C55 L219 C) e STASIrappresentati e difesi, come da procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: CSSPLC 72M17 L219 T).- CONTRORICORRENTI –Numero registro generale 26909/2019Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 11728/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la cassazione della sentenza n. 662/6/2019 della Commissionetributaria regionale del Piemonte, depositata in data 21 maggio 2019,non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebratasi da remoto.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate procedeva alla rettifica in categoria A1 e classe 2 delclassamento in categoria A2 e classe 4 proposto dai contribuenti conla dichiarazione, tramite procedura docfa, di variazione per unadiversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione dell’unitaimmobiliare, così ripristinando (l’Ufficio) il classamento di primoimpianto.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale delPiemonte accoglieva gli appelli, riuniti, proposti dai contribuenti,considerando, in primo luogo, l’avviso nullo perché non motivato, nonessendo stati indicati gli immobili presi a comparazione.Nel merito, poi, il Giudice regionale rappresentava le ragioni per lequali riteneva che l’immobile non potesse essere ricondotto allacategoria A1 (già in origine sovrastimata), non essendo stato provatoil servizio di portineria (peraltro di rilevanza superata, stante lafunzione assolta dai citofoni ed il costo del servizio di portierato),risultando i rivestimenti esterni con materiale (mattoni a vista) non dipregio e decori divenuti ordinari e presenti in alloggi classati incategoria A2 ed A3, realizzati con tecnica costruttiva degli annisessanta ed ancora oggi praticata per le unità immobiliari in categoriaA senza distinzioni, con limitato spazio verde e di nessun pregioestetico.Numero registro generale 26909/2019Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 11728/2026Data pubblicazione 29/04/2026Inoltre, la Commissione poneva in rilievo che il fabbricato eraubicato in zona periferica della città di Torino, con affaccio ad ovestsu strada caratterizzata dal rumore dell’intenso traffico, nonchécircondato e soffocato, su due lati, da palazzoni di nove piani, mentrele dimensioni (180 m2) dell’appartamento non giustificavano lacategoria riassegnata dall’Ufficio.3. Con atto notificato in data 11 settembre 2019, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di tre motivi.4. I suindicati contribuenti resistevano, notificandocontrodeduzioni in data 18 ottobre 2019.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura l’Agenzia ha eccepito, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma335 e 336, della legge n. 311/2004, 3, comma 58, della legge662/1996, 2 d.l. 16/1993 e del d.m. n. 701/1994, contestando ladecisione impugnata nella parte in cui ha richiamato le prime duedisposizioni sopra indicate, omettendo di considerare che la rettificaera avvenuta dopo la presentazione della procedura docfa.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7della legge n. 212/2000, 3 della legge n. 241/1990, nonché degli artt.2 d.l. 16/1993 e del d.m. n. 701/1994, assumendo che la decisionedella Corte territoriale non era conforme ai principi del Giudice dilegittimità in ordine all’onere motivazione dell’atto emesso a seguitodi docfa.Numero registro generale 26909/2019Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 11728/2026Data pubblicazione 29/04/20263. Le due doglianze vanno esaminate congiuntamente in quanto –all’evidenza – connesse.3.1. La prima di esse è palesemente infondata, avendo laCommissione, come reso evidente dall’illustrato contenuto dellapronuncia impugnata, considerato che la rettifica era intervenutanell’ambito della procedura docfa attivata dai contribuenti.3.2. La seconda ha, invece, fondamento, sebbene la valutazionedel Giudice regionale si sia basata su una duplice regione decisoria dimerito, non avendo arrestato il suo scrutinio sul pur riconosciutodifetto di motivazione dell’avviso.Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, il principiosecondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardanteil valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso” (cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass.,Sez. T, 20 maggio 2025, n. 13521che richiama Cass. Sez. 5, 19novembre 2024, n. 29754; in precedenza Cass., Sez. 5^, 31 ottobre2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass.,Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass.,Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021,Numero registro generale 26909/2019Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 11728/2026Data pubblicazione 29/04/2026nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210;Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127; nello stesso senso,Cass., Sez. T., 11 agosto 2025, n. 23079).3.2.1. Nella specie, il riclassamento operato dall’Agenzia non si èbasata sulla mutazione dei dati fattuali rappresentati dai contribuenti,ma su una diversa valutazione degli stessi, che ha condotto alripristino della precedente categoria catastale, non avendo ravvisatol’Ufficio ragioni per modificare il classamento.Alla luce del predetto principio, quindi, l’avviso doveva ritenersimotivato, a nulla rilevando, nella logica dell’avviso impugnato fondatosul ripristino del precedente classamento, la ritenuta mancataindicazione dei beni posti a comparazione.3.2.2. Senonchè, come sopra anticipato, la fondatezza del motivonon può comportare l’accoglimento del ricorso, giacchè la secondaragione decisoria posta a base della pronuncia impugnata resiste allacontestazione avanzata con la terza censura.4. Con la terza doglianza l’Agenzia ha denunciato, con riferimentoal canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., laviolazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, c.p.c., 1, comma 2,36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 111 Cost., eccependo lanullità della sentenza per la sua motivazione contraddittoria, laddoveha confermato il classamento proposto dai contribuenti in categoriaA2, dopo avere prima ritenuto che «Le dotazioni degli alloggi intermini: quali la distribuzione dei locali per destinazione, il numerodei servizi, il terrazzo quale area di prestigio e i locali ausiliari(cantine – soffitta) sa[o]no condizioni di per sé idonee a concorrere aNumero registro generale 26909/2019Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 11728/2026Data pubblicazione 29/04/2026giustificare l’accertamento del classamento in categoria di tiposignorile dell’unità immobiliare degli appellanti» (v. pagina n. 13 dellapronuncia impugnata).4.1. La censura non può essere accolta.Il passaggio motivazionale sopra riportato risulta chiaramentecaratterizzato da un errore materiale nel non aver inserire l’avverbiodi negazione “non” prima della parola «idonee» (o se si vuole nel nonaver trascritto la parola «inidonee»), giacchè l’intero apparatoargomentativo della sentenza in esame è stato costruito nelladirezione della sussistenza dei presupposti per classificare l’unitàimmobiliare in oggetto nella categoria A2.Ciò, come reso evidente dalla ripetuta considerazione, resa inparte motiva, secondo cui «Quanto alle caratteristiche estrinseche edintrinseche dell’unità immobiliare oggetto della presente vicenda,collegio ritiene che sia da confermare il classamento attribuito dallaproprietà con la dichiarazione DOCFA del 12 novembre 2014 per leseguenti ragioni (ndr. quello poi addotte e sopra riferite) chegiustificano il disconoscimento dell’accertamento del classamento ditipo signorile (categoria catastale A/1, classe 2°)» (v. pagina n. 11della pronuncia impugnata).Il tutto, come ribadito dall’ultimo passaggio della pronuncia, in cuila Commissione, con riferimento alla «tipologia distributiva interna esuperfici […]» ha confermato la valutazione svolta, ribadendoespressamente «il non riconoscimento della natura e/o tipo signoriledell’alloggio di proprietà degli appellanti» (v. pagina n. 14 dellasentenza in rassegna).Risulta allora chiaro come il predetto passaggio motivazionale siasolo manchevole del citato avverbio di negazione o dell’errore diNumero registro generale 26909/2019Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 11728/2026Data pubblicazione 29/04/2026trascrizione della menzionata parola, ipotesi queste che – all’evidenza- non integrano la dedotta contraddizione della motivazione.5. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.6. Le spese del presente grado di giudizio seguono lasoccombenza. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di lite, che liquida a favore dellecontroricorrenti, nella somma di 4.500,00 € per competenze, oltreaccessori e nell’importo di 200,000 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026,celebratasi da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]