CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 16511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29766-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro C.I.P.E.A. & C.A.R.I.E.E. - CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 664 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Bologna- notificò al consorzio indicato in epigrafe un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES ed IVA relativamente all'anno 2008, sulla base di alcune fatture indicative di costi inesistenti o concernenti prestazioni non rientranti nel regime IVA agevolato; il consorzio impugnò l'avviso innanzi alla C.T.P. di Bologna, che respinse il ricorso; propose allora appello innanzi alla C.T.R. che, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconobbe la detraibilità di parte dei costi e ritenne che alcune delle attività indicate in fattura rientrassero nel regime IVA agevolato; confermò, per il resto, la sentenza appellata, rilevando, in particolare, che alcuni capi non erano stati espressamente appellati dal consorzio, ed evidenziando, per il resto, la decisività delle prove acquisite; avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il consorzio intimato ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale autonomo sulla base di sei motivi. Considerato che: preliminarmente, deve darsi atto che il 15 maggio 2019 il consorzio contribuente ha depositato memoria, contenente documenti allegati, con la quale ha dato atto di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv., con modif., nella I. n. 136 del 2018) e di aver provveduto al pagamento degli importi dovuti, c:ontestualmente formulando istanza di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; successivamente, lo stesso consorzio ha formulato istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, poiché l'amministrazione non ha chiesto di procedersi oltre, e ha chiesto a questa Corte di adottare i provvedimenti conseguenti; il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 12149/2022), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti dal consorzio intimato, cosicché gli stessi devono ritenersi conosciuti e meritevoli di considerazione ai fini dell'operatività dell'invocata fattispecie; risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018; nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli ari:t. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 2Q.4.2022. DE