CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 4 maggio 2023, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputata per il delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen. (fatti commessi in Varsi in epoca anteriore e prossima al 25 novembre 2016 ed in Sorbolo in epoca anteriore e prossima al 16 luglio 2018) Ritenuto che il motivo di ricorso, che formalmente denuncia il vizio di legge in relazione all'art. 612 cod. pen. per aver ritenuto il Tribunale sussistenti i fatti contestati, in realtà si duole della ritenuta valenza minatoria delle parole pronunciate dall'imputato, in tal modo perseguendo una rivalutazione della decisione impugnata sul punto; le deduzioni difensive contengono argomentazioni interamente versate in fatto, e mirano a ridiscutere le valutazioni formulate da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava che la valenza minatoria delle espressioni utilizzate dall'imputata non è annullata dal contesto nel quale sono avvenuti i fatti; infatti, se appariva indubbia la sussistenza di un confitto civilistico tra le parti, tale rilievo non è tale da sminuire il pregiudizio all'integrità morale subito dalla persona offesa); Ritenuto che motivi del genere, integranti la denuncia ci un vizio della motivazione, non sono consentiti avverso una sentenza che abbia deciso su fatti di competenza del giudice di pace; - Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024