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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 00862/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 20 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis cod. strada; 1.2 Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge per l'omessa confisca del veicolo condotto in stato di ebbrezza dall'imputato e di proprietà del medesimo nonché per l'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo e alla omessa revoca della patente di guida e l'applicazione di tali sanzioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo e alla omessa revoca della patente di guida.

2. Effettivamente il giudice ha omesso di disporre la confisca del veicolo condotto dal Barone al momento del controllo e risulta dagli atti del giudizio (cfr.

Verbale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dalla stessa imputazione che il veicolo era di proprietà dell'imputato.

3. Invero, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il Prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (ex multis Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011; Carmelo, Rv. 253128).

Deve, pertanto, trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale e all'adempimento omesso dal giudice di merito può provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod.proc. pen., trattandosi di statuizione che non consente alcuna valutazione di carattere discrezionale, costituendo la confisca del veicolo effetto legale della pronuncia adottata.

4. Il ricorso è fondato anche in relazione alla doglianza relativa alla omessa revoca della patente di guida.

Si deve, infatti, osservare che l'art. 186, comma 2-bis cod. strada prevede che, ove il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale e presenti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è sempre revocata, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Tale revoca, dunque, consegue ex lege al verificarsi delle condizioni date e deve essere disposta anche nel caso in cui, come quello in esame, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318 - 01).

Anche tale sanzione, non implicando un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, può essere direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo FIAT Panda targato PC 399895 e della revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA], sanzioni che applica.

Così deciso, il 03 dicembre 2021 Il consi stensore [OSCURATO:PERSONA] tantini Francesco P1aria Ciam i DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 20 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis cod. strada; 1.2 Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge per l'omessa confisca del veicolo condotto in stato di ebbrezza dall'imputato e di proprietà del medesimo nonché per l'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo e alla omessa revoca della patente di guida e l'applicazione di tali sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo e alla omessa revoca della patente di guida. 2. Effettivamente il giudice ha omesso di disporre la confisca del veicolo condotto dal Barone al momento del controllo e risulta dagli atti del giudizio (cfr. Verbale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dalla stessa imputazione che il veicolo era di proprietà dell'imputato. 3. Invero, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il Prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (ex multis Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011; Carmelo, Rv. 253128). Deve, pertanto, trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale e all'adempimento omesso dal giudice di merito può provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod.proc. pen., trattandosi di statuizione che non consente alcuna valutazione di carattere discrezionale, costituendo la confisca del veicolo effetto legale della pronuncia adottata. 4. Il ricorso è fondato anche in relazione alla doglianza relativa alla omessa revoca della patente di guida. Si deve, infatti, osservare che l'art. 186, comma 2-bis cod. strada prevede che, ove il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale e presenti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è sempre revocata, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tale revoca, dunque, consegue ex lege al verificarsi delle condizioni date e deve essere disposta anche nel caso in cui, come quello in esame, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318 - 01). Anche tale sanzione, non implicando un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, può essere direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo FIAT Panda targato PC 399895 e della revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA], sanzioni che applica. Così deciso, il 03 dicembre 2021 Il consi stensore [OSCURATO:PERSONA] tantini Francesco P1aria Ciam i DEPOS
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