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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 34569/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1119-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; tua6? - ricorrente - » eek contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente -- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1401/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 375 n. 4 e 380 ter cpc chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, dichiararsi la competenza de Tribunale di Velletri, con le determinazioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per chiedere il pagamento dell'indennità ex art.1751 c.c. in relazione al contratto di agenzia intercorso tra le parti. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituì ed eccepì il difetto di competenza del giudice del lavoro ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore degli arbitri, in virtù di clausola compromissoria. 1.2.11 giudice riservò di decidere l'eccezione di competenza unitamente al merito. 1.3.All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Velletri accolse l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro di Velletri in quanto la causa non rientrava tra quelle previste dall'art.409 c.p.c., avendo ad oggetto un rapporto in cui l'agente era una società. 1.4.Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite ( Cass. 24153/2013), il giudice di merito ribadì che l'attività degli arbitri ha natura giurisdizionale sicchè stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, dà luogo ad una questione di competenza.

Il Tribunale osservò come, nel caso Ric. 2021 n. 01119 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -2- di specie, la devoluzione della controversia al collegio arbitrale risultasse dall'art.18 del contratto di agenzia. 2.Ha proposto regolamento di competenza la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] senza una specifica articolazione dei motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto accogliersi il ricorso e , per l'effetto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo della procura speciale, prevista per il giudizio di cassazione, essendo stata rilasciata in calce al giudizio di primo grado. 1.1.Questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale va dato continuità, che il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cassazione civile sez.

VI, 03/06/2020, n.10439; Cass. Civ., n. 28701 del 2013). 1.2.Nel caso di specie, è quindi valida la procura conferita in primo grado per proporre ricorso per regolamento di competenza poiché tale facoltà era espressamente esclusa dai poteri conferiti al difensore. 1.3.E', inoltre, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo dell'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate in quanto le doglianze possono evincersi dal contenuto del ricorso, indipendentemente Ric. 2021 n. 01119 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -3- dall'indicazione specifica delle articoli di legge e dell'utilizzo di formule sacramentali. 3.Infine, il ricorrente ha correttamente proposto regolamento di competenza e non di giurisdizione per impugnare la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto la competenza degli arbitri in virtù dell'esistenza, nel contratto di agenzia, di una clausola compromissoria. 3.1.Come correttamente sostenuto dal Tribunale, le Sezioni Unite ( Cass. 24153/2013 ) hanno da tempo chiarito che l'attività degli arbitri rituali, alla stregua della disciplina ricavabile dalla Legge 5.1.1994, n.25 e dal D. Lgs 2.2.2006, n.40 ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice, sicchè stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, dà luogo ad una questione di competenza ( cfr anche Cass. 21336/2018). 4.Passando all'esame del ricorso, il primo motivo attiene alla violazione dell'art.420 c.p.c. , in quanto l'eccezione di incompetenza sarebbe stata tardivamente dichiarata " oltre la nota barriera di cui all'udienza di prima discussione ex art.420 c.p.c.".

Sostiene il ricorrente che l'eccezione di incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio funzionale, deve essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel processo del lavoro corrisponde alla prima udienza di discussione fissata con il decreto di cui all'art.415 c.p.c.

Nel caso di specie, invece, la decisione sull'eccezione di competenza sarebbe stata tardivamente resa dopo la fase istruttoria. 4.1.11 ricorrente, al punto 2 del ricorso, che in rubrica reca: "sulla violazione del contraddittorio", lamenta la che il Tribunale ha deciso sulla questione di competenza senza stimolare il contraddittorio in quanto, una volta rinviata la Ric. 2021 n. 01119 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -4- decisione sulle questioni preliminari unitamente al merito in tal modo, sarebbe stata implicitamente rigettata l'eccezione di incompetenza 4.2.1 motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.. 4.2.11 ricorrente confonde il regime di preclusioni previste per sollevare l'eccezione di incompetenza dal rilievo d'ufficio dell'eccezione. 4.3.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la disposizione dell'art. 428„ primo comma, c.p.c., secondo la quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 c.p.c.

Il legislatore, avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall'art. 4 della

I. n. 353 del 1990), ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza (Cassazione civile sez.

VI, 15/04/2019, n.10516). 4.4.Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza era stata ritualmente sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con l'atto di costituzione e non rilevata d'ufficio dal Tribunale, che, ha ritenuto di decidere la questione sulla competenza unitamente al merito. 4.5.Non vi è stata violazione del principio del contraddittorio in quanto, alla prima udienza, parte ricorrente si era opposta all'eccezione di incompetenza sicchè la questione era entrata nel dibattito processuale. 4.6.11 Tribunale ha applicato la clausola compromissoria prevista dall'art.18 del contratto di agenzia, che prevedeva la Ric. 2021 n. 01119 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -5- risoluzione mediante arbitrato di tutte le cause, ad eccezione di quelle per cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Ancona. 5.La censura sulle spese non è inquadrabile in un motivo di ricorso perché si limita ad invocare una diversa regolamentazione delle spese conseguente all'accoglimento del ricorso. 5.1.11 ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato. 6.Le spese vanno liquidate con la decisione definitiva. 7.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.

M .

Rigetta il regolamento di competenza.

Spese al definitivo.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1119-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; tua6? - ricorrente - » eek contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente -- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1401/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 375 n. 4 e 380 ter cpc chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, dichiararsi la competenza de Tribunale di Velletri, con le determinazioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per chiedere il pagamento dell'indennità ex art.1751 c.c. in relazione al contratto di agenzia intercorso tra le parti. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituì ed eccepì il difetto di competenza del giudice del lavoro ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore degli arbitri, in virtù di clausola compromissoria. 1.2.11 giudice riservò di decidere l'eccezione di competenza unitamente al merito. 1.3.All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Velletri accolse l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro di Velletri in quanto la causa non rientrava tra quelle previste dall'art.409 c.p.c., avendo ad oggetto un rapporto in cui l'agente era una società. 1.4.Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite ( Cass. 24153/2013), il giudice di merito ribadì che l'attività degli arbitri ha natura giurisdizionale sicchè stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, dà luogo ad una questione di competenza. Il Tribunale osservò come, nel caso Ric. 2021 n. 01119 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -2- di specie, la devoluzione della controversia al collegio arbitrale risultasse dall'art.18 del contratto di agenzia. 2.Ha proposto regolamento di competenza la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] senza una specifica articolazione dei motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto accogliersi il ricorso e , per l'effetto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo della procura speciale, prevista per il giudizio di cassazione, essendo stata rilasciata in calce al giudizio di primo grado. 1.1.Questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale va dato continuità, che il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, n.10439; Cass. Civ., n. 28701 del 2013). 1.2.Nel caso di specie, è quindi valida la procura conferita in primo grado per proporre ricorso per regolamento di competenza poiché tale facoltà era espressamente esclusa dai poteri conferiti al difensore. 1.3.E', inoltre, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo dell'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate in quanto le doglianze possono evincersi dal contenuto del ricorso, indipendentemente Ric. 2021 n. 01119 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -3- dall'indicazione specifica delle articoli di legge e dell'utilizzo di formule sacramentali. 3.Infine, il ricorrente ha correttamente proposto regolamento di competenza e non di giurisdizione per impugnare la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto la competenza degli arbitri in virtù dell'esistenza, nel contratto di agenzia, di una clausola compromissoria. 3.1.Come correttamente sostenuto dal Tribunale, le Sezioni Unite ( Cass. 24153/2013 ) hanno da tempo chiarito che l'attività degli arbitri rituali, alla stregua della disciplina ricavabile dalla Legge 5.1.1994, n.25 e dal D. Lgs 2.2.2006, n.40 ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice, sicchè stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, dà luogo ad una questione di competenza ( cfr anche Cass. 21336/2018). 4.Passando all'esame del ricorso, il primo motivo attiene alla violazione dell'art.420 c.p.c. , in quanto l'eccezione di incompetenza sarebbe stata tardivamente dichiarata " oltre la nota barriera di cui all'udienza di prima discussione ex art.420 c.p.c.". Sostiene il ricorrente che l'eccezione di incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio funzionale, deve essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel processo del lavoro corrisponde alla prima udienza di discussione fissata con il decreto di cui all'art.415 c.p.c. Nel caso di specie, invece, la decisione sull'eccezione di competenza sarebbe stata tardivamente resa dopo la fase istruttoria. 4.1.11 ricorrente, al punto 2 del ricorso, che in rubrica reca: "sulla violazione del contraddittorio", lamenta la che il Tribunale ha deciso sulla questione di competenza senza stimolare il contraddittorio in quanto, una volta rinviata la Ric. 2021 n. 01119 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -4- decisione sulle questioni preliminari unitamente al merito in tal modo, sarebbe stata implicitamente rigettata l'eccezione di incompetenza 4.2.1 motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.. 4.2.11 ricorrente confonde il regime di preclusioni previste per sollevare l'eccezione di incompetenza dal rilievo d'ufficio dell'eccezione. 4.3.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la disposizione dell'art. 428„ primo comma, c.p.c., secondo la quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 c.p.c. Il legislatore, avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall'art. 4 della I. n. 353 del 1990), ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza (Cassazione civile sez. VI, 15/04/2019, n.10516). 4.4.Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza era stata ritualmente sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con l'atto di costituzione e non rilevata d'ufficio dal Tribunale, che, ha ritenuto di decidere la questione sulla competenza unitamente al merito. 4.5.Non vi è stata violazione del principio del contraddittorio in quanto, alla prima udienza, parte ricorrente si era opposta all'eccezione di incompetenza sicchè la questione era entrata nel dibattito processuale. 4.6.11 Tribunale ha applicato la clausola compromissoria prevista dall'art.18 del contratto di agenzia, che prevedeva la Ric. 2021 n. 01119 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -5- risoluzione mediante arbitrato di tutte le cause, ad eccezione di quelle per cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Ancona. 5.La censura sulle spese non è inquadrabile in un motivo di ricorso perché si limita ad invocare una diversa regolamentazione delle spese conseguente all'accoglimento del ricorso. 5.1.11 ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato. 6.Le spese vanno liquidate con la decisione definitiva. 7.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q. M . Rigetta il regolamento di competenza. Spese al definitivo. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 dell