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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36427/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma 17 gennaio 2022 ha confermato la sentenza 17 maggio 2021 del Tribunale di Roma di condanna per una rapina avvenuta l'8 agosto 2014.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Malek.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma che l'imputato è stato condannato per un delitto commesso in data diversa da quella indicata nel capo di imputazione, risulta del tutto generico in quanto non si confronta con alcun passaggio argomentativo della sentenza impugnata che affronta esplicitamente la questione evidenziando trattarsi di un errore materiale irrilevante in conseguenza del chiaro tenore di tutti gli atti processuali.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente a diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile stante la presenza di motivazione congrua e logica che valorizza le specifiche modalità del fatto e i precedenti penali vantati dall'imputato.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma 17 gennaio 2022 ha confermato la sentenza 17 maggio 2021 del Tribunale di Roma di condanna per una rapina avvenuta l'8 agosto 2014. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Malek. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma che l'imputato è stato condannato per un delitto commesso in data diversa da quella indicata nel capo di imputazione, risulta del tutto generico in quanto non si confronta con alcun passaggio argomentativo della sentenza impugnata che affronta esplicitamente la questione evidenziando trattarsi di un errore materiale irrilevante in conseguenza del chiaro tenore di tutti gli atti processuali. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente a diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile stante la presenza di motivazione congrua e logica che valorizza le specifiche modalità del fatto e i precedenti penali vantati dall'imputato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris