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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12578/2025

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Sul ricorso n. 884/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 2022/29/2016 depositata il 24 maggio 2016.

Visto l’atto depositato il 24 settembre 2018 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno definito la controversia exart. 11 del D.L. 50/2017; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 884/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 2022/29/2016 depositata il 24 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 24 settembre 2018 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno definito la controversia exart. 11 del D.L. 50/2017; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente
Decreto Cassazione n. 12578/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris