CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 27185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07299/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO PALERMO n. 79/2019depositata il 28/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 79/2019, pubblicata il 28/1/2019, resa tra esso Ciulla e [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di impugnazione. Il giudizio riguarda l’occupazione sine titulo, da parte del Ciulla,dell’immobile di proprietà della madre , [OSCURATO:PERSONA], attesa la revoca del comodato gratuito di durata illimitata, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo, in data 24/7/2008. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2. Il ricorso, rubricato con n. 072299/2019 R.G. , è stato fissato per la Camera di Consiglio in data 23/2/2023. 3. Con atto di transazione del 29 /11/ 2022, depositato in atti il 17/12/2022, le parti hanno rispettivamente e reciprocamente rinunciato sia al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 7299/2019, sia agli effetti favorevoli, per il Ciulla, derivanti dalla sentenza del Tribunale di Palermo, n. 633/2015, depositata il 2/2/2015, e a quelli favorevoli, per la Caravello, derivanti dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 79/2019, depositata il 28/1/2019, contestualmente accettando le reciproche rinunce, con compensazione delle spese di lite relative sia ai giudizi già definiti con le sentenze di merito sopra menzionate, sia di quello di legittimità. 4. Ne segue l'estinzione del presente giudizio , fissato per l’udienza del 23 febbraio 2023, ex art. 391, co. 1 cod. proc. civ., con spese compensate come in dispositivo. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass.,n. 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il procedimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma,