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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 04251/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento della pena per la recidiva e la rideterminazione della pena complessiva [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], revocava la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, limitatamente alla statuizione di condanna per l'illecil:o di cui all'art. 594 cod. pen. per essere il fatto non più previsto come reato; rideterminava la pena complessiva inflitta con la predetta sentenza in mesi tre e giorni venti di reclusione.

2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

La recidiva era stata contestata esclusivamente con riferimento alla condotta di ingiuria; ma, nel calcolare la pena, il Tribunale aveva aumentato di mesi uno di reclusione, in forza della recidiva, la pena base determinata per il delitto di tentate lesioni personali; al contrario, la depenalizzazione dell'ingiuria comportava anche l'eliminazione del predetto aumento di pena.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva eliminato l'aumento di pena calcolato per la recidiva.

3. Assegnato il ricorso alla Settima Sezione penale, il difensore del ricorrente depositava motivi nuovi, ribadendo le conclusioni del ricorso.

4. Restituito il ricorso alla Prima Sezione penale, il Sos.,tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e per la rideterminazione della pena complessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Come emerge dalla lettura degli atti, nel processo concluso con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009 era stata contestata la recidiva reiterata esclusivamente con riferimento al delitto di ingiuria di cui al capo C. L'intervenuta depenalizzazione del delitto di ingiuria ad opera del d.

Igs. n. 7 del 15/1/2016 comportava, di conseguenza, non solo la revoca della sentenza di condanna con riferimento al predetto reato, ma anche la cancellazione dell'aumento operato per la recidiva.L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento, con conseguente eliminazione dello stesso e rideterminazione della pena complessiva in mesi due e giorni venti di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento per la recidiva che elimina.

Visto l'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen., ridetermina la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, in mesi due e giorni venti di reclusione.

Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento della pena per la recidiva e la rideterminazione della pena complessiva [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], revocava la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, limitatamente alla statuizione di condanna per l'illecil:o di cui all'art. 594 cod. pen. per essere il fatto non più previsto come reato; rideterminava la pena complessiva inflitta con la predetta sentenza in mesi tre e giorni venti di reclusione. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. La recidiva era stata contestata esclusivamente con riferimento alla condotta di ingiuria; ma, nel calcolare la pena, il Tribunale aveva aumentato di mesi uno di reclusione, in forza della recidiva, la pena base determinata per il delitto di tentate lesioni personali; al contrario, la depenalizzazione dell'ingiuria comportava anche l'eliminazione del predetto aumento di pena. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva eliminato l'aumento di pena calcolato per la recidiva. 3. Assegnato il ricorso alla Settima Sezione penale, il difensore del ricorrente depositava motivi nuovi, ribadendo le conclusioni del ricorso. 4. Restituito il ricorso alla Prima Sezione penale, il Sos.,tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e per la rideterminazione della pena complessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Come emerge dalla lettura degli atti, nel processo concluso con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009 era stata contestata la recidiva reiterata esclusivamente con riferimento al delitto di ingiuria di cui al capo C. L'intervenuta depenalizzazione del delitto di ingiuria ad opera del d. Igs. n. 7 del 15/1/2016 comportava, di conseguenza, non solo la revoca della sentenza di condanna con riferimento al predetto reato, ma anche la cancellazione dell'aumento operato per la recidiva.L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento, con conseguente eliminazione dello stesso e rideterminazione della pena complessiva in mesi due e giorni venti di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento per la recidiva che elimina. Visto l'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., ridetermina la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, in mesi due e giorni venti di reclusione. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 04251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris