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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17841/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa l'omogeneità delle condotte e la loro realizzazione con il medesimocorreo; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, l'apprezzabilità della cesura temporale tra i reati per iquali ha negato la sussistenza del vincolo (commessi a distanza temporale di un anno);ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa l'omogeneità delle condotte e la loro realizzazione con il medesimocorreo; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, l'apprezzabilità della cesura temporale tra i reati per iquali ha negato la sussistenza del vincolo (commessi a distanza temporale di un anno);ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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