CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di Appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio delle sentenze di merito. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in data 20 maggio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 06 marzo 2018, ha condannato l'imputata alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi 1 e 3 cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale conseguente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 56, comma 3, cod. pen. I giudici di merito non hanno correttamente valutato la deposizione della teste Paola [OSCURATO:PERSONA] la quale ha riferito di esser riuscita a convincere l'imputata a desistere dal commettere la rapina e ad uscire spontaneamente dalla banca, scelta liberamente presa dalla ricorrente in quanto non erano sopravvenute circostanze esterne che rendevano impossibile la perpetrazione della rapina. L'affermazione difensiva trova conferma nel fatto che la direttrice della filiale non ha mai prospettato alla PRADAS di esser intenzionata a contattare le forze dell'ordine e del fatto che la donna era armata e ben avrebbe potuto portare a termine la rapina anche senza l'aiuto del complice. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 420-quater e 604, comma 5-bis cod. proc. pen. conseguente alla mancata sospensione del giudizio di primo grado. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputata nonostante non vi fosse prova certa della conoscenza del giudizio da parte della [OSCURATO:PERSONA]; la difesa ha evidenziato che la ricorrente è priva di fissa dimora e che le notifiche al domicilio eletto sono risultate vane. L'elezione di domicilio sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] è nulla per due motivi: l'atto non è stato redatto alla presenza di un interprete di lingua spagnola nonostante l'imputata non conosca la lingua italiana; la domiciliazione è stata effettuata presso un soggetto che non aveva più alcun rapporto con la ricorrente (Daniela BASTIA ha, infatti, sempre rifiutato di ricevere le notifiche riferendo di aver ospitato la [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima e di non aver più contatti con la stessa a seguito del suo ritorno in Spagna). La difesa afferma, inoltre, che la conoscenza dell'instaurazione del giudizio non può esser comprovata dal fatto che l'imputata sia stata sottoposta a misura cautelare fino al 24 ottobre 2015 in quanto il procedimento avrebbe potuto concludersi con l'archiviazione con conseguente valore meramente relativo della presunzione di conoscenza. 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 420-quater e 604, comma 5-bis cod. proc. pen. conseguente alla mancata sospensione del giudizio di appello. La Corte di merito ha erroneamente proceduto in assenza dell'imputata nonostante la nullità dell'elezione di domicilio già descritta al secondo motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] di ufficio della ricorrente non ha mai avuto contatti con la sua assistita e non ha potuto informarla della pendenza del processo.Secondo il ricorrente il principio di diritto secondo cui la mera elezione di domicilio presso il difensore non dimostra l'effettiva conoscenza della pendenza del giudizio assume ancora più valore nel caso in cui l'imputato non abbia neanche eletto domicilio presso il difensore di ufficio. 5. In data 17 ottobre 2022 il difensore dell'imputata ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri di valutazione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2. Il primo motivo, oltre ad esser reiterativo, è manifestamente infondato. I giudici di merito, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di vizi di logicità, hanno affermato che la rapina non è stata portata a compimento a causa della tenace resistenza della direttrice della filiale la quale opponendosi alla richiesta della PRADAS di aprire la bussola per far entrare il complice, ha impedito la realizzazione della rapina con le modalità concertate dall'imputata e dal suo complice. La Corte territoriale ha, di conseguenza, correttamente ritenuto che l'interruzione della condotta illecita non è conseguenza di una libera scelta della ricorrente ma da circostanze esterne che avevano «reso irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa» (vedi pag. 5 della sentenza di appello) con conseguente assenza del requisito della volontarietà dell'abbandono della azione delittuosa. I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente aderito all'orientamento \\_ giurisprudenziale, nettamente maggioritario, secondo cui non è configurabile la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (vedi Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018 Ferdico, Rv. 272535-01; Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076). Il vaglio della censura relativa alla configurabilità o meno della desistenza volontaria è quindi precluso, nel caso di specie, dall'avvenuto accertamento di un tentativo di rapina compiuto, rispetto al quale non può operare l'esimente in parola. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. nelle ipotesi di tentativo compiuto: una volta posti in essere gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato. In particolare, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (da ultimo, Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayere altro, Rv. 271435. Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA],Ry. 269797 - 01). Attraverso il motivo in esame la difesa invoca una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa desumibili dale dichiarazioni testimoniali, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di sentenze di merito congruamente e logicamente motivate in punto di responsabilità della PRADAS. L'errore di impostazione nel quale cade la ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa ed inammissibile interpretazione del compendio probatorio. 3. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto eccezioni di nullità concernenti la mancata sospensione del giudizio sono manifestamente infondati. 3.1. A differenza di quanto erroneamente affermato nel ricorso, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto che l'imputata è in grado di comprendere adeguatamente la lingua italiana (pag. 4 della sentenza impugnata). In particolare la Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali, ha indicato gli elementi da cui desumere tale conoscenza (la polizia di frontiera ha dato atto al momento della consegna alle autorità spagnole che la PRADAS parla e comprende la lingua italiana, all'interno della banca la PRADAS parlava in italiano con la direttrice di banca, l'imputata ha dato indicazioni complesse sul domicilio eletto che comportano in punto di logica la conoscenza della lingua italiana), elementi che trovano conforto in quanto riportato nel mandato di arresto europeo e nel verbale di sottoposizione alla misura cautelare con conseguente insussistenza della lamentata nullità. Deve esser in proposito ricordato che quello sulla competenza linguistica è «un accertamento di mero fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se motivato in maniera corretta ed esaustiva» (così Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ile, Rv. 261640; da ultimo Sez. 4, n. 10011 del 25/02/2021, Rony, non mass.). 3.2. Parimenti destituita di fondamento è l'affermazione difensiva secondo cui la PRADAS non era a conoscenza dell'instaurazione del giudizio in considerazione del fatto che l'imputata ha avuto contezza della pendenza del procedimento al momento della sottoposizione a misura cautelare ed alla conseguente elezione di domicilio contenuta nel verbale di scarcerazione del 24 ottobre 2016. Sul punto deve esser ribadito il costante indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui il regime del procedimento in assenza, coerentemente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, derivando da ciò un onere di diligenza di tenersi informato dello sviluppo della sua situazione processuale. La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e la nomina di difensori di fiducia, e ancor di più quando ciò avvenga al momento della sottoposizione a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà, poiché ciò rende evidente senza margine di dubbio la conoscenza del procedimento (cf. ex pluribus Sez. 2 n. 14787 del 25/01/2017, Xham, Rv. 269554; Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati: la PRADAS, infatti, ebbe conoscenza del procedimento e volontariamente -o comunque colpevolmente- si è sottratta alla conoscenza del processo, allontanandosi dal domicilio eletto, senza comunicarne uno diverso, in assenza di una plausibile ragione, che neppure il ricorso in esame ha prospettato, avendo fatto solo riferimento ad una presunta sua mancata comprensione della lingua italiana, da escludere in ragione dei precedenti rilievi. La ricorrente, dunque, si pose nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare (vedi Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101 - 02).3.3. Anche l'ulteriore doglianza con la quale la difesa eccepisce la nullità dell'elezione di domicilio in quanto effettuata presso un soggetto che non aveva alcun rapporto fiduciario con la ricorrente è manifestamente infondata non ravvisandosi alcuna nullità dell'atto di elezione. I giudici di appello hanno dato seguito al condivisibile principio di diritto secondo cui il rifiuto o comunque la mancata ricezione dell'atto da parte del domiciliatario rientrano tra i casi in cui la notificazione presso il domicilio eletto risulta impossibile per inidoneità della elezione. Tale criterio esegetico trova fondamento nella natura dell'elezione di domicilio, dichiarazione ricettizia di volontà che implica un rapporto di fiducia tra il destinatario ed il domiciliatario; di talché il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo e comportando l'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio (vedi Sez. 6, n. 30636 del 22/10/2020, Ojiefon, Rv. 279847 - 01; Sez. 1, n. 22073 del 09/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256082 - 01). Nel caso di specie la PRADAS ha eletto domicilio presso un soggetto che l'aveva ospitata per un breve periodo per poi fare rientro in Spagna senza comunicare all'[OSCURATO:PERSONA] il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lei dirette (vedi in proposito verbale di vane ricerche del 30 aprile 2021) così venendo meno all'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. 3.4. Deve esser, di conseguenza, affermata la legittimità della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. stante l'irreperibilità dell'imputata al domicilio eletto attestata dall'addetto al servizio postale (vedi sul punto Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848 - 02; Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419 - 01) e la definizione del giudizio di secondo grado in assenza dell'imputata con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam