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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 32083/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI AGRIGENTOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Agrigento con ordinanza del 1/2/23, ritenuta la connessione ai sensi dell'art. 12 lett.

B) cod. proc. pen. tra i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 2) nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e restituiva gli atti al pubblico ministero per il corretto esercizio dell'azione penale.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., in relazione alla abnormità dell'impugnata ordinanza, che ha determinato una anomala regressione del procedimento.

Osserva, in particolare, che il provvedimento impugnato si pone al di fuori del sistema processuale, determinando altresì una indebita regressione del procedimento penale.

Evidenzia che nella descrizione del fatto storico di cui al capo 2) mancano già ab origine ed ictu °culi gli elementi fattuali costitutivi del reato di estorsione, segnatamente la finalizzazione della minaccia a coartare la volontà della vittima, affinché questa compia l'atto di disposizione patrimoniale.

Nel caso di specie l'atto di disposizione patrimoniale è stato sì posto in essere, ma a causa degli artifizi e dei raggiri descritti al capo 1) e solo successivamente alla consumazione del reato di truffa gli imputati, al fine di impedire alla persona offesa di sporgere querela, proferivano le frasi minacciose oggetto del reato di cui al capo 2).

Tale ultima condotta, dunque, al più integra gli estremi del tentativo di violenza privata, come osservato dal pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunque, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 550 cod. proc. pen.

Evidenzia ancora il ricorrente che la riqualificazione effettuata dal giudice ha comportato un non consentito mutamento del fatto storico, in violazione del disposto degli artt. 521 e 521-bis cod. proc. pen., specie tenuto conto della assenza della istruttoria dibattimentale e di eventuali contestazioni suppletive.

Sotto quest'ultimo profilo, l'esercizio dell'azione penale ha come effetto quello di imporre al giudice di decidere su un determinato fatto storico e fissa in modo tendenzialmente immutabile l'oggetto del processo, facendo divieto al giudice di decidere su un fatto storico differente da quello precisato nell'imputazione, fatte salve le eccezioni previste dagli artt. 432, 516, 517, 518, 521 e 521-bis cod. proc. pen., poste a garanzia del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale.

Dette norme consentono al pubblico ministero nel corso della istruzione dibattimentale di modificare l'imputazione originaria, quando il fatto storico risulti diverso da quello originario ovvero di contestare un reato concorrente o una circostanza aggravante ovvero ancora consentono al pubblico ministero di contestare un fatto nuovo.

Dunque, alla luce di tali norme il potere di modifica del fatto storico è prerogativa esclusiva del pubblico ministero, in quanto il giudice non ha il potere di controllare in via preventiva la correttezza della contestazione, essendo demandato all'organo giudicante il controllo successivo, che si esplica al momento in cui delibera la sentenza.

Nel caso di specie, invece, il giudice ha proceduto a riqualificare il fatto di cui al capo 2), sebbene dalla lettura dei pochi atti a disposizione non risultassero emergere gli elementi fattuali che caratterizzano il reato di tentata estorsione.

In altri termini, il giudice ha modificato il fatto storico contestato in virtù della lettura combinata dei due capi di imputazione, in tal modo determinando uno stravolgimento dell'imputazione originaria; successivamente, ha proceduto alla riqualificazione del fatto in tentativo di estorsione, così pervenendo alla declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, con conseguente indebita ed ingiustificata regressione del procedimento.

Sotto tale profilo, l'ordinanza del giudice configura un'ipotesi di provvedimento abnorme, costituendo manifestazione di un potere esplicato al di fuori dei casi consentiti, determinando di fatto una anomala regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.

La prima delle due questioni dedotte, quella relativa alla erronea riqualificazione del fatto contestato al capo 2) in tentata estorsione, risulta posta in maniera alquanto assertiva, senza confrontarsi - se non in modo solo apparente - con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha rinvenuto l'ingiusto profitto nel vantaggio proprio dell'impunità a seguito della minaccia e nel radicamento definitivo nella propria sfera giuridica della somma percepita con l'inganno dalla persona offesa ed ha individuato l'altrui danno nella rinuncia ad un diritto, patrimonialmente dannosa, in quanto concretizzantesi nella rinuncia ad un credito, nel caso di specie alla ripetizione di quanto indebitamente versato in seguito all'induzione in errore determinata dagli artifizi e raggiri posti in essere dagli imputati.

Ed invero, la ricostruzione del fatto pone all'evidenza, in termini congrui e consequenziali, la concatenazione temporale e logica tra i vari segmenti della condotta, la strumentalità delle minacce rivolte alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla coazione dell'altrui volontà, nonché il fine ultimo perseguito con siffatta condotta intimidatrice di consolidare il profitto del reato, paralizzando la legittima tutela di un diritto (quale quello alla proposizione della querela ed a far valere la ripetizione dell'indebito), oltre che di assicurarsi l'impunità, infine, il conseguente altrui danno, concretizzantesm nella rinuncia ad un credito (quello della ripetizione di quanto versato in seguito all'errore indotto dagli artifici e raggiri).

La costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha avuto più volte modo di affermare che la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione ben può assumere forme diverse (Sezione 2, n. :38334 del 5/5/2016, Canuto, non massimata; Sezione 2, n. 5239 del 18/1/2013, Adduci, non massimata) e che, per quel che qui interessa, il reato si configura anche quando la minaccia ha come fine ultimo quello di paralizzare la legittima tutela di diritti ed interessi altrui, onde trarre, dalla inazione o dalla rinunzia, conseguenti alla coartazione, la consolidazione proprio di quel profitto che una tempestiva azione giudiziaria avrebbe potuto impedire (Sezione 5, n. 18508 del 16/2/2017, Fulco, Rv. 270209 - 01; Sezione 2, n. 43769 del .12/7/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 - 01; Sezione 2, n. 34900 del 10/7/2008, Quarti, Rv. 241817 - 01; Sezione 2, n. 8731 del 12/4/1984, lezzi, Rv. 166167 - 01, ripresa da Sezione 2, n. 5556 del 9/12/2022, Bergantini, non massimata).

Ritiene, dunque, il Collegio che il Tribunale abbia fatto buon governo della norma incriminatrice.

Invero, la qualificazione come sussidiaria della figura criminosa prevista dall'art. 610 cod. pen. deve essere intesa nel senso che, in mancanza di elementi specificanti (rispetto alla semplic:e coartazione, con violenza o minaccia, dell'altrui volontà), vada configurato solo il delitto in questione; quando, invece, il fatto di violenza o minaccia sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di una fattispecie criminosa più complessa, opera il principio di specialità nell'ambito del concorso di norme penali.

In particolare, l'art. 629 cod. pen. ingloba completamente la fattispecie prevista dall'art. 610 cod. pen., allorché la medesima condotta ("chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa") aggiunge l'evento ulteriore di "procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", dovendosi comprendere nel concetto di ingiusto profitto anche le conseguenze favorevoli che comporta per l'agente la desistenza dall'esercizio di una tempestiva azione giudiziaria da parte della persona offesa per la legittima tutela dei diritti e degli interessi (Sezione 2, n. 16658 del 31/3/2008, Colucci, Rv. 239780 - 01), che consente di consolidare il profitto del reato precedentemente commesso ai danni della stessa persona offesa, nonché l'impunità per il delitto.

Quanto al danno ad altri cagionato, che deve avere necessariamente una connotazione patrimoniale, esso comprende anche la desistenza dall'esercizio di una tempestiva azione giudiziaria per tutelare un diritto o un interesse (Sezione 2, n. 34900/2008, citata; Sezione 2, n. 16658/2008, citata), atteso che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto.

Ne consegue che qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 cod. pen.

Questa impostazione, che si fonda sul concetto civilistico di patrimonio, consente di comprendere ragionevolmente nel concetto di danno, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche la rinuncia al diritto di sporgere querela (pretesa dagli imputati) e conseguentemente la rinuncia all'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in seguito agli artifici ed ai raggiri da essi stessi posti in essere.

Il secondo profilo di censura - con cui si eccepisce l'abnormità funzionale del provvedimento che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ed ha restituito gli atti al pubblico ministero, perché provvedesse ad esercitare correttamente l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio - è manifestamente infondato.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la riqualificazione giuridica costituisce tipico potere del giudice, poiché è finalizzata ad «assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti» per cui «costituisce un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolga in piena autonomia» (Sezioni Unite, n. 37502 del 28/4/2022, Scarlini, non massimata sul punto).

Quanto al momento della riqualificazione, che secondo il ricorrente può avvenire solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, si osserva che nessuna limitazione pone il codice di rito con riferimento allo specifico momento dell'iter dibattimentale in cui il giudice può esercitare il potere di qualificare giuridicamente il fatto oggetto dell'imputazione; senza tacere che l'opposta interpretazione porterebbe alla conseguenza che il giudice sia tenuto ad attendere l'istruttoria dibattimentale (o addirittura la sua conclusione) per rilevare una nullità, come nel caso di specie, emersa ab initio, in contrasto non solo con la logica, ma anche con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione (principio questo affermato, con riferimento alla competenza, da Sezione 6, n. 18195 del 13/4/2016, Pisapia e da Sezione 1, n. 23231 del 22/5/2002, Pietrobono, Rv. 221643 - 01).

Del resto, il brano di Sezioni Unite Scarlini riportato dal ricorrente - secondo cui «la qualificazione costituisce esercizio di un potere che è stato legislativamente delineato come strettamente inerente ad un esito decisorio tipico, tanto da essere stato espressamente contemplato dall'art. 521 cod. proc. pen.» - è relativo ad una situazione diametralmente opposta a quella oggetto di scrutinio, cioè al caso in cui il giudice dell'udienza preliminare restituisca gli atti al pubblico ministero, ritenendo che per il reato per cui si procede la legge preveda la citazione diretta a giudizio, diversa peraltro essendo anche la fase in cui si è verificata la restituzione degli atti, cioè l'udienza preliminare.

Tornando al caso oggetto di scrutinio, osserva il Collegio che, una volta riqualificato il reato di cui al capo 2) come tentativo di estorsione, si imponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, atteso che il diverso reato ritenuto prevede l'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie della richiesta di rinvio a giudizio, che deve essere poi vagliata dal giudice nel corso dell'udienza preliminare.

Dunque, nessuna anomala ed indebita regressione del procedimento si è verificata.

Anzi, la restituzione degli atti al pubblico ministero, come pure ha evidenziato il Procuratore Generale nella memoria scritta, oltre ad offrire maggiori garanzie all'imputato, previene la declaratoria di nullità del successivo giudizio per il mancato svolgimento dell'udienza preliminare.

Del resto, la regressione del procedimento non impedisce il controllo del giudice sulla correttezza dell'imputazione, che avverrà nell'udienza preliminare, «luogo privilegiato di "stabilizzazione" dell'accusa e di "progressivo" consolidamento dell'imputazione» (Sezione 6, n. 10086 del 25/1/21, Voza, non massimata sul punto).

Non vi è stata, dunque, né abnormità strutturale (perc:hé il provvedimento impugnato non si pone al di fuori del sistema), né quella funzionale ipotizzata dal ricorrente (posto che non ha comportato alcuna stasi del processo ovvero l'impossibilità di proseguirlo), dovendo il pubblico ministero procedere all'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie con la richiesta di rinvio a giudizio.

Peraltro, «l'abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo: solo in tali limiti il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità dei processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente» (Sezioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI AGRIGENTOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Agrigento con ordinanza del 1/2/23, ritenuta la connessione ai sensi dell'art. 12 lett. B) cod. proc. pen. tra i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 2) nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e restituiva gli atti al pubblico ministero per il corretto esercizio dell'azione penale. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in relazione alla abnormità dell'impugnata ordinanza, che ha determinato una anomala regressione del procedimento. Osserva, in particolare, che il provvedimento impugnato si pone al di fuori del sistema processuale, determinando altresì una indebita regressione del procedimento penale. Evidenzia che nella descrizione del fatto storico di cui al capo 2) mancano già ab origine ed ictu °culi gli elementi fattuali costitutivi del reato di estorsione, segnatamente la finalizzazione della minaccia a coartare la volontà della vittima, affinché questa compia l'atto di disposizione patrimoniale. Nel caso di specie l'atto di disposizione patrimoniale è stato sì posto in essere, ma a causa degli artifizi e dei raggiri descritti al capo 1) e solo successivamente alla consumazione del reato di truffa gli imputati, al fine di impedire alla persona offesa di sporgere querela, proferivano le frasi minacciose oggetto del reato di cui al capo 2). Tale ultima condotta, dunque, al più integra gli estremi del tentativo di violenza privata, come osservato dal pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunque, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 550 cod. proc. pen. Evidenzia ancora il ricorrente che la riqualificazione effettuata dal giudice ha comportato un non consentito mutamento del fatto storico, in violazione del disposto degli artt. 521 e 521-bis cod. proc. pen., specie tenuto conto della assenza della istruttoria dibattimentale e di eventuali contestazioni suppletive. Sotto quest'ultimo profilo, l'esercizio dell'azione penale ha come effetto quello di imporre al giudice di decidere su un determinato fatto storico e fissa in modo tendenzialmente immutabile l'oggetto del processo, facendo divieto al giudice di decidere su un fatto storico differente da quello precisato nell'imputazione, fatte salve le eccezioni previste dagli artt. 432, 516, 517, 518, 521 e 521-bis cod. proc. pen., poste a garanzia del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale. Dette norme consentono al pubblico ministero nel corso della istruzione dibattimentale di modificare l'imputazione originaria, quando il fatto storico risulti diverso da quello originario ovvero di contestare un reato concorrente o una circostanza aggravante ovvero ancora consentono al pubblico ministero di contestare un fatto nuovo. Dunque, alla luce di tali norme il potere di modifica del fatto storico è prerogativa esclusiva del pubblico ministero, in quanto il giudice non ha il potere di controllare in via preventiva la correttezza della contestazione, essendo demandato all'organo giudicante il controllo successivo, che si esplica al momento in cui delibera la sentenza. Nel caso di specie, invece, il giudice ha proceduto a riqualificare il fatto di cui al capo 2), sebbene dalla lettura dei pochi atti a disposizione non risultassero emergere gli elementi fattuali che caratterizzano il reato di tentata estorsione. In altri termini, il giudice ha modificato il fatto storico contestato in virtù della lettura combinata dei due capi di imputazione, in tal modo determinando uno stravolgimento dell'imputazione originaria; successivamente, ha proceduto alla riqualificazione del fatto in tentativo di estorsione, così pervenendo alla declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, con conseguente indebita ed ingiustificata regressione del procedimento. Sotto tale profilo, l'ordinanza del giudice configura un'ipotesi di provvedimento abnorme, costituendo manifestazione di un potere esplicato al di fuori dei casi consentiti, determinando di fatto una anomala regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. La prima delle due questioni dedotte, quella relativa alla erronea riqualificazione del fatto contestato al capo 2) in tentata estorsione, risulta posta in maniera alquanto assertiva, senza confrontarsi - se non in modo solo apparente - con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha rinvenuto l'ingiusto profitto nel vantaggio proprio dell'impunità a seguito della minaccia e nel radicamento definitivo nella propria sfera giuridica della somma percepita con l'inganno dalla persona offesa ed ha individuato l'altrui danno nella rinuncia ad un diritto, patrimonialmente dannosa, in quanto concretizzantesi nella rinuncia ad un credito, nel caso di specie alla ripetizione di quanto indebitamente versato in seguito all'induzione in errore determinata dagli artifizi e raggiri posti in essere dagli imputati. Ed invero, la ricostruzione del fatto pone all'evidenza, in termini congrui e consequenziali, la concatenazione temporale e logica tra i vari segmenti della condotta, la strumentalità delle minacce rivolte alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla coazione dell'altrui volontà, nonché il fine ultimo perseguito con siffatta condotta intimidatrice di consolidare il profitto del reato, paralizzando la legittima tutela di un diritto (quale quello alla proposizione della querela ed a far valere la ripetizione dell'indebito), oltre che di assicurarsi l'impunità, infine, il conseguente altrui danno, concretizzantesm nella rinuncia ad un credito (quello della ripetizione di quanto versato in seguito all'errore indotto dagli artifici e raggiri). La costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha avuto più volte modo di affermare che la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione ben può assumere forme diverse (Sezione 2, n. :38334 del 5/5/2016, Canuto, non massimata; Sezione 2, n. 5239 del 18/1/2013, Adduci, non massimata) e che, per quel che qui interessa, il reato si configura anche quando la minaccia ha come fine ultimo quello di paralizzare la legittima tutela di diritti ed interessi altrui, onde trarre, dalla inazione o dalla rinunzia, conseguenti alla coartazione, la consolidazione proprio di quel profitto che una tempestiva azione giudiziaria avrebbe potuto impedire (Sezione 5, n. 18508 del 16/2/2017, Fulco, Rv. 270209 - 01; Sezione 2, n. 43769 del .12/7/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 - 01; Sezione 2, n. 34900 del 10/7/2008, Quarti, Rv. 241817 - 01; Sezione 2, n. 8731 del 12/4/1984, lezzi, Rv. 166167 - 01, ripresa da Sezione 2, n. 5556 del 9/12/2022, Bergantini, non massimata). Ritiene, dunque, il Collegio che il Tribunale abbia fatto buon governo della norma incriminatrice. Invero, la qualificazione come sussidiaria della figura criminosa prevista dall'art. 610 cod. pen. deve essere intesa nel senso che, in mancanza di elementi specificanti (rispetto alla semplic:e coartazione, con violenza o minaccia, dell'altrui volontà), vada configurato solo il delitto in questione; quando, invece, il fatto di violenza o minaccia sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di una fattispecie criminosa più complessa, opera il principio di specialità nell'ambito del concorso di norme penali. In particolare, l'art. 629 cod. pen. ingloba completamente la fattispecie prevista dall'art. 610 cod. pen., allorché la medesima condotta ("chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa") aggiunge l'evento ulteriore di "procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", dovendosi comprendere nel concetto di ingiusto profitto anche le conseguenze favorevoli che comporta per l'agente la desistenza dall'esercizio di una tempestiva azione giudiziaria da parte della persona offesa per la legittima tutela dei diritti e degli interessi (Sezione 2, n. 16658 del 31/3/2008, Colucci, Rv. 239780 - 01), che consente di consolidare il profitto del reato precedentemente commesso ai danni della stessa persona offesa, nonché l'impunità per il delitto. Quanto al danno ad altri cagionato, che deve avere necessariamente una connotazione patrimoniale, esso comprende anche la desistenza dall'esercizio di una tempestiva azione giudiziaria per tutelare un diritto o un interesse (Sezione 2, n. 34900/2008, citata; Sezione 2, n. 16658/2008, citata), atteso che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto. Ne consegue che qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 cod. pen. Questa impostazione, che si fonda sul concetto civilistico di patrimonio, consente di comprendere ragionevolmente nel concetto di danno, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche la rinuncia al diritto di sporgere querela (pretesa dagli imputati) e conseguentemente la rinuncia all'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in seguito agli artifici ed ai raggiri da essi stessi posti in essere. Il secondo profilo di censura - con cui si eccepisce l'abnormità funzionale del provvedimento che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ed ha restituito gli atti al pubblico ministero, perché provvedesse ad esercitare correttamente l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio - è manifestamente infondato. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la riqualificazione giuridica costituisce tipico potere del giudice, poiché è finalizzata ad «assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti» per cui «costituisce un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolga in piena autonomia» (Sezioni Unite, n. 37502 del 28/4/2022, Scarlini, non massimata sul punto). Quanto al momento della riqualificazione, che secondo il ricorrente può avvenire solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, si osserva che nessuna limitazione pone il codice di rito con riferimento allo specifico momento dell'iter dibattimentale in cui il giudice può esercitare il potere di qualificare giuridicamente il fatto oggetto dell'imputazione; senza tacere che l'opposta interpretazione porterebbe alla conseguenza che il giudice sia tenuto ad attendere l'istruttoria dibattimentale (o addirittura la sua conclusione) per rilevare una nullità, come nel caso di specie, emersa ab initio, in contrasto non solo con la logica, ma anche con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione (principio questo affermato, con riferimento alla competenza, da Sezione 6, n. 18195 del 13/4/2016, Pisapia e da Sezione 1, n. 23231 del 22/5/2002, Pietrobono, Rv. 221643 - 01). Del resto, il brano di Sezioni Unite Scarlini riportato dal ricorrente - secondo cui «la qualificazione costituisce esercizio di un potere che è stato legislativamente delineato come strettamente inerente ad un esito decisorio tipico, tanto da essere stato espressamente contemplato dall'art. 521 cod. proc. pen.» - è relativo ad una situazione diametralmente opposta a quella oggetto di scrutinio, cioè al caso in cui il giudice dell'udienza preliminare restituisca gli atti al pubblico ministero, ritenendo che per il reato per cui si procede la legge preveda la citazione diretta a giudizio, diversa peraltro essendo anche la fase in cui si è verificata la restituzione degli atti, cioè l'udienza preliminare. Tornando al caso oggetto di scrutinio, osserva il Collegio che, una volta riqualificato il reato di cui al capo 2) come tentativo di estorsione, si imponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, atteso che il diverso reato ritenuto prevede l'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie della richiesta di rinvio a giudizio, che deve essere poi vagliata dal giudice nel corso dell'udienza preliminare. Dunque, nessuna anomala ed indebita regressione del procedimento si è verificata. Anzi, la restituzione degli atti al pubblico ministero, come pure ha evidenziato il Procuratore Generale nella memoria scritta, oltre ad offrire maggiori garanzie all'imputato, previene la declaratoria di nullità del successivo giudizio per il mancato svolgimento dell'udienza preliminare. Del resto, la regressione del procedimento non impedisce il controllo del giudice sulla correttezza dell'imputazione, che avverrà nell'udienza preliminare, «luogo privilegiato di "stabilizzazione" dell'accusa e di "progressivo" consolidamento dell'imputazione» (Sezione 6, n. 10086 del 25/1/21, Voza, non massimata sul punto). Non vi è stata, dunque, né abnormità strutturale (perc:hé il provvedimento impugnato non si pone al di fuori del sistema), né quella funzionale ipotizzata dal ricorrente (posto che non ha comportato alcuna stasi del processo ovvero l'impossibilità di proseguirlo), dovendo il pubblico ministero procedere all'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie con la richiesta di rinvio a giudizio. Peraltro, «l'abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo: solo in tali limiti il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità dei processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente» (Sezioni